Cassazione Civile, Ordinanza n. 23461/2022 del 27/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
Due proprietari di un immobile hanno convenuto in giudizio i proprietari del fondo limitrofo deducendo che il confine tra i due fondi dovesse essere quello risultante da un frazionamento allegato agli atti di acquisto del 1974 e dalla relativa planimetria catastale. Chiedevano, in via principale, l'accertamento giudiziale del confine; in subordine, l'accertamento del confine corretto; in ogni caso, la condanna alla rimozione di reti metalliche o di altri manufatti asseritamente illegittimamente realizzati. Il tribunale ha accertato il confine in conformità al frazionamento del 1974, ha rigettato la domanda di rilascio delle porzioni occupate, ma ha condannato alla rimozione della rete metallica. La corte d'appello ha confermato la decisione, ritenendo attendibili le conclusioni della CTU: il consulente aveva effettuato i rilievi topografici considerando le risultanze catastali e i tipi di frazionamento delle sole proprietà oggetto di causa; le eventuali difformità tra confine catastale e confine reale erano minime e tollerabili. Nel ricorso per cassazione i soccombenti hanno dedotto la nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., lamentando apparenza della motivazione e omesso esame delle specifiche critiche rivolte alla sentenza di primo grado, nonché l'adesione acritica alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza d'appello contenesse una motivazione comprensibile e idonea a rendere percepibile il percorso decisorio, avendo dato conto sia delle ragioni per disattendere le critiche mosse alla CTU sia delle ragioni per aderire alle conclusioni del consulente. La censura, formalmente prospettata come nullità per motivazione apparente, mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e del materiale probatorio, operazione non consentita in sede di legittimità. Nulla è stato disposto sulle spese per mancanza di attività difensiva degli intimati. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La motivazione è nulla solo quando manca o è talmente incongrua e contraddittoria da non consentire di individuare le ragioni della decisione.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
La nullità della sentenza può essere denunciata in cassazione solo nei limiti di una reale mancanza del requisito motivazionale, non per sollecitare una nuova valutazione di merito.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
La critica alla motivazione non può tradursi in una richiesta di riesame del fatto; il vizio motivazionale è configurabile solo nei limiti consentiti dal sindacato di legittimità.
art. 380-bis c.p.c.
Il relatore può formulare una proposta decisoria in camera di consiglio, poi condivisa dal collegio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- La motivazione della sentenza è apparente soltanto quando il percorso argomentativo sia mancante o talmente incoerente da non consentire di comprendere la ratio decidendi; non basta la mera sinteticità o la mancata adesione alle tesi della parte soccombente.
- Quando il giudice di merito aderisce alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto a una confutazione analitica di ogni critica se la motivazione consente di comprendere perché quelle critiche siano state ritenute infondate.
- La censura di omessa motivazione o nullità della sentenza non può essere utilizzata per ottenere in cassazione un nuovo giudizio sul fatto o una diversa valutazione delle prove.
- Il sindacato di legittimità non consente di sostituire la propria valutazione del materiale istruttorio a quella compiuta dal giudice di merito, salvo i rigorosi limiti del vizio motivazionale tipizzato.
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