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Sentenza

Sentenza del 20/02/2020 n. 4408 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento n. (---) del 10.6.2010 con cui Latina Ambiente richiedeva Euro 345.534,00 a titolo di TIA, addizionali provinciali e sanzioni per gli anni 2006-2009. Il Consorzio deduceva difetto di motivazione, l'inapplicabilità della tariffa all'attività agricola, e l'illegittimità della Delibera Comunale n. 44/2006 che aveva istituito la TIA nel Comune di Latina.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale proposto da Latina Ambiente (ossia ha confermato la pronuncia favorevole al Consorzio resa dalla Commissione Tributaria Regionale), dichiarando assorbito il ricorso incidentale condizionato del Consorzio. Sono compensate integralmente le spese di lite. La Corte ha ritenuto illegittima la delibera comunale n. 44/2006 nella parte in cui istituiva la TIA 1 dopo la soppressione della stessa tariffa da parte del D.Lgs. n.152/2006, individuando nel 29 aprile 2006 la data di cessazione del regime transitorio riferibile alla disciplina precedente.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell'Ambiente)

    art. 238, commi 1 e 11; art. 264, comma 1, lett. i)

    La tariffa prevista dal D.Lgs. 22/1997 (TIA1) è soppressa dall'entrata in vigore del decreto (29/4/2006). Il comma 11 prevede l'applicazione delle discipline regolamentari vigenti sino all'emanazione dei regolamenti attuativi, ma non la possibilità di reintrodurre o adottare ex novo la TIA1 dopo la sua soppressione.

  • D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22

    Aveva introdotto la TIA1 e previsto il regime transitorio; tale disciplina viene però soppressa dal D.Lgs. n.152/2006 e i suoi effetti non possono essere fatti valere oltre la data di soppressione salvo i provvedimenti attuativi già vigenti.

  • D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158

    Prevedeva il regime transitorio per il passaggio dalla TARSU alla TIA1; la Corte ha ritenuto che tale regime transitorio non potesse proseguire oltre la data di entrata in vigore del Codice dell'Ambiente (29/4/2006) nella parte che avrebbe consentito nuove istituzioni di TIA1.

  • Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007)

    art. 1, comma 184, lett. a)

    Argomentazione richiamata dalle parti circa la cristallizzazione del regime di prelievo in vigore nel 2006; tuttavia la Corte ha ritenuto prevalente la disciplina di soppressione contenuta nel D.Lgs. n.152/2006.

  • D.Lgs. n. 507 del 1993 (TARSU)

    Disciplina antecendente (TARSU) che poteva continuare ad applicarsi nei comuni che non avevano adottato la TIA, ma non autorizzava l'adozione ex novo della TIA1 dopo la soppressione da parte del Codice dell'Ambiente.

Massime di principio

  • La soppressione normativa della TIA1 operata dal D.Lgs. n.152/2006 (29/4/2006) impedisce ai Comuni di adottare ex novo la TIA1 successivamente a tale data; possono continuare ad applicarsi solo le discipline regolamentari gia' vigenti.
  • Il regime transitorio previsto dal D.P.R. n.158/1999 non prosegue oltre la data di entrata in vigore del Codice dell'Ambiente nella parte in cui autorizzerebbe nuove istituzioni della TIA1.
  • In contenziosi TIA la legittimità di una delibera comunale istitutiva della tariffa deve essere valutata in rapporto alla sequenza delle modifiche legislative: la disciplina sostitutiva del 2006 ha prevalenza sulla precedente, salvo provvedimenti attuativi antecedenti e formalmente vigenti.
  • Il contribuente può impugnare avvisi TIA basati su delibere di adozione della TIA successive al 29/4/2006; la giurisprudenza tende a ritenere illegittime quelle delibere che hanno istituito la TIA1 dopo la soppressione normativa.
  • Sulle questioni secondarie (es. inapplicabilità al settore agricolo, autoconsumo/auto-smaltimento, IVA) grava l'onere probatorio: tali aspetti possono essere decisivi ma, se non affrontati dal giudice di merito, possono dar luogo a questioni procedurali incidentali che la Corte puo' assorbire o non esaminare se il tema principale è già risolto.

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