Sentenza n. 13268/2026 - Roma, Sezione 4Q
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: dell’Avviso Registro Ufficiale USR Lazio Prot. -OMISSIS-, successivamente conosciuta, nella parte in cui non include la ricorrente a presentarsi per la fase concorsuale successiva, ovvero a sostenere la prova orale, in riferimento al bando di concorso Registro Decreti Dipartimentali Prot. 2788 del 18.12.2023 del MIM, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le Istituzioni scolastiche statali. Nonché, ove occorrer possa, dell’Avviso Reg. Ufficiale USR Lazio prot. -OMISSIS-, nella parte in cui prevede che “L'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi ai candidati che ne abbiano fatto richiesta sarà determinata ad insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso”, avendo previsto la Commissione esaminatrice quali tempi aggiuntivi per la ricorrente soltanto 20 minuti per l’espletamento della prova scritta a fronte della grave patologia in atto al momento dell’espletamento della prova. E di ogni atto, antecedente, concomitante e susseguente, anche di estremi ignoti, ivi compreso il Decreto USR Lazio n. -OMISSIS- (All. 5), il Decreto USR Lazio n. -OMISSIS-(All. 5b), il Decreto USR Lazio n. -OMISSIS- (All. 5c), tutti successivamente conosciuti Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 30\5\2025 : della Graduatoria definitiva del concorso finalizzato al reclutamento di Dirigenti Scolastici nei ruoli regionali presso le Istituzioni scolastiche statali emessa con Decreto n. 490 del 17/04/2005 dell’USR Lazio, depositato nel registro informatico R.G. 4490/2025 del TAR del Lazio dall’Avvocatura Generale dello Stato in data 06/05/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla fase successiva del concorso per dirigenti scolastici, atti di nomina della commissione esaminatrice, attribuzione di soli 20 minuti aggiuntivi per la prova scritta e graduatoria definitiva del concorso
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, superata la preselezione del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici, non veniva ammessa alla fase orale dopo la prova scritta. Deduceva, in primo luogo, la violazione dell'art. 11, commi 2 e 3, del d.m. n. 194/2022, sostenendo che la Presidente della commissione fosse stata individuata tra i dirigenti scolastici senza la previa e comprovata carenza delle categorie professionali prioritarie e senza il requisito di almeno dieci anni di anzianità nel ruolo dirigenziale. Contestava inoltre la violazione dell'art. 12, comma 1, lett. g), del medesimo decreto, assumendo che la Presidente avesse organizzato, diretto o comunque partecipato alla gestione di corsi di preparazione al concorso per dirigenti scolastici, con conseguente incompatibilità. Deduceva altresì l'illegittimità della concessione di soli 20 minuti aggiuntivi per la prova scritta, in rapporto alla patologia incidente sull'uso dell'arto superiore, nonché difetto di motivazione, disparità di trattamento e mancata correlazione tra la misura concessa e la specifica condizione della candidata. Con i motivi aggiunti impugnava la graduatoria definitiva e gli atti acquisiti mediante accesso, deducendo illegittimità derivata dalla composizione della commissione, mancata predeterminazione e documentazione dei criteri di valutazione, assenza di data e firme nella griglia, mancata o non dimostrata acquisizione della griglia sulla piattaforma informatica, tempi di correzione dell'elaborato asseritamente incongrui e difetto di trasparenza e motivazione nella valutazione della prova di lingua inglese. Chiedeva la rinnovazione della prova scritta, con nuova commissione e adeguati ausili e tempi aggiuntivi.
La decisione
Il ricorso e i motivi aggiunti sono stati accolti nei limiti indicati. Il TAR ha ritenuto documentalmente provato che la Presidente della commissione fosse stata nominata quando non aveva ancora maturato i dieci anni di anzianità richiesti dall'art. 11 del d.m. n. 194/2022. I successivi decreti non hanno costituito una nuova commissione con efficacia autonoma, ma hanno integrato, modificato o rettificato la composizione precedente, lasciando ferma la nomina della Presidente; pertanto, il requisito doveva sussistere al momento della nomina originaria. Il vizio è stato qualificato come sostanziale e non meramente formale, perché incide sulla legittimità genetica dell'organo e sull'affidabilità delle valutazioni discrezionali e tecniche compiute dalla commissione. Il TAR ha inoltre ravvisato un difetto di motivazione e di trasparenza nell'assegnazione dei tempi aggiuntivi: il verbale indicava soltanto l'attribuzione standardizzata di 20 o 30 minuti, senza rendere conoscibile l'esame obiettivo delle singole patologie né la correlazione tra condizione individuale e durata del tempo supplementare. In presenza di una patologia incidente sulla velocità di digitazione, 20 minuti aggiuntivi su 180 non risultavano, sulla base degli atti, idonei a dimostrare un'effettiva compensazione dello svantaggio. Quanto alla griglia di valutazione, il TAR ha respinto le contestazioni sulla sua non genuinità derivanti dall'orario delle firme digitali, ritenendo compatibile la predisposizione dell'allegato prima della chiusura del verbale collegiale; ha tuttavia rilevato che la documentazione non chiariva i criteri predeterminati per la valutazione della prova di inglese. La griglia non contemplava tale prova e non risultavano indicatori o chiavi di correzione idonei a verificare quali risposte fossero corrette e come fosse stato attribuito il punteggio. Anche per i quesiti a risposta chiusa, secondo il TAR, la fase valutativa deve essere trasparente e verificabile. Il Collegio ha quindi annullato gli atti impugnati ai soli fini della ripetizione della prova, da svolgersi con una commissione in diversa composizione, nel rispetto dei principi di trasparenza, verificabilità e parità sostanziale e previa adeguata considerazione delle condizioni soggettive della candidata, se ancora sussistenti e documentate. L'Amministrazione è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 2.000 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 11, commi 2 e 3, d.m. n. 194/2022
La funzione di Presidente è esercitata da dirigenti amministrativi o tecnici, anche appartenenti all'amministrazione scolastica centrale e periferica o da dirigenti scolastici, con un'anzianità, nei ruoli dirigenziali, di almeno dieci anni, soltanto in caso di comprovata carenza di personale nelle qualifiche indicate in via prioritaria.
La nomina di un dirigente scolastico alla presidenza della commissione è subordinata sia alla comprovata carenza delle categorie prioritarie sia al possesso del requisito di almeno dieci anni di anzianità; il requisito deve sussistere al momento della nomina originaria e non può essere fatto decorrere da un successivo decreto meramente integrativo o rettificativo.
art. 12, comma 1, lett. g), d.m. n. 194/2022
Aver organizzato, gestito o diretto, a partire dall'anno antecedente alla data di indizione del concorso, corsi aventi l'esclusiva finalità di preparazione ai concorsi per il reclutamento di dirigenti scolastici.
La disposizione è stata dedotta come causa di incompatibilità della Presidente, ma il TAR ha fondato l'accoglimento su altri vizi senza definire in modo autonomo la sussistenza della specifica incompatibilità.
art. 4, comma 4, lett. l), d.d. n. 2788/2023
L'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi ai candidati che ne abbiano fatto richiesta sarà determinata ad insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso.
La discrezionalità della commissione nell'assegnazione dei tempi aggiuntivi non esclude la necessità che dagli atti sia verificabile la ponderazione della specifica condizione individuale e la concreta idoneità della misura a compensare lo svantaggio.
art. 3 l. n. 241/1990
Il TAR ha ravvisato un difetto di motivazione e trasparenza nella determinazione dei tempi aggiuntivi, poiché l'attribuzione standardizzata di 20 o 30 minuti non consentiva di comprendere il percorso valutativo seguito per ciascun candidato.
art. 97 Cost.
I principi di imparzialità e buon andamento impongono una composizione legittima della commissione e modalità di valutazione trasparenti, verificabili e rispettose della parità sostanziale tra i candidati.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Ha costituito la base normativa, insieme alla disciplina europea e all'art. 2-septies del d.lgs. n. 196/2003, per disporre l'oscuramento dei dati personali e sanitari nella diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato ai fini della protezione dei dati relativi alla salute e dell'oscuramento del provvedimento in caso di diffusione.
art. 2-septies d.lgs. n. 196/2003
Richiamato, unitamente alle altre norme sulla protezione dei dati sanitari, per disporre l'oscuramento delle generalità e delle informazioni idonee a rivelare lo stato di salute.
Massime di principio
- Quando una disciplina concorsuale prevede categorie professionali prioritarie per la nomina del presidente di una commissione e consente il ricorso a categorie subordinate soltanto in caso di comprovata carenza, l'amministrazione deve dimostrare l'assenza o l'indisponibilità dei soggetti appartenenti alle categorie prioritarie e deve rispettare, per la categoria subordinata, tutti i requisiti espressamente previsti dalla disciplina.
- Il requisito minimo di anzianità richiesto per la nomina a presidente di una commissione concorsuale deve sussistere al momento della nomina originaria. Un successivo decreto che integri, modifichi o rettifichi la composizione, senza sostituire la nomina del presidente con un nuovo atto autonomo, non sana retroattivamente il difetto originario.
- La violazione dei requisiti soggettivi prescritti per il presidente di una commissione concorsuale non costituisce un vizio meramente formale quando incide sulla legittimità genetica dell'organo e sull'affidabilità complessiva delle operazioni valutative, soprattutto se queste comprendono apprezzamenti discrezionali o tecnici.
- La determinazione di ausili e tempi aggiuntivi per candidati con condizioni di salute che incidano sullo svolgimento della prova rientra nella discrezionalità della commissione, ma deve risultare correlata alla documentazione e alla concreta condizione individuale; un'attribuzione standardizzata, priva di elementi che rendano verificabile la ponderazione del caso specifico e l'idoneità compensativa della misura, è illegittima.
- Anche nei concorsi con quesiti a risposta chiusa, la valutazione deve essere trasparente e verificabile: devono risultare i criteri predeterminati, le chiavi o gli indicatori di correzione e il percorso che collega le risposte del candidato al punteggio attribuito.
- La rinnovazione della prova concorsuale può essere disposta quale effetto dell'annullamento degli atti quando i vizi della composizione della commissione e delle operazioni valutative incidono complessivamente sull'affidabilità della procedura; la nuova prova deve svolgersi con commissione diversamente composta e nel rispetto della parità sostanziale, della trasparenza e della verificabilità.
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