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Ordinanza

Ordinanza n. 991/2026 - Napoli, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, 1) dell’ordinanza n. 24 del 6/3/2026 del Responsabile della Posizione Organizzativa n. 3 Area Servizi Tecnici del Comune di Somma Vesuviana, avente ad oggetto “provvedimento di sospensione dell’attività di distribuzione carburante e delle attività accessorie ai sensi dell’art. 19, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, del DPR 1 agosto 2011 n. 151, della Legge Regionale Campania 21 aprile 2020 n. 7 e del Regolamento Regionale Campania 20 gennaio 2012 n. 1” e di tutto quanto in essa rilevato e/o allegato ivi inclusa la pec di trasmissione, la relazione tecnica prot n. 6120 del 25/2/2026 redatta dal personale tecnico comunale, del sopralluogo e del relativo verbale del 22/12/2025, dell’ordinanza commissariale n. 105 del 31/7/2024, del riferito verbale di sopralluogo dell’ufficio tecnico del 6/9/2006, nonché di tutti gli atti istruttori e degli eventuali successivamente adottati, di cui si ignorano estremi e contenuti, se e per quanto di ragione; 2) di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, connesso e/o conseguente, se e per quanto lesivo degli interessi dei ricorrenti, ivi inclusa la nota n. 433 del 26/2/206 di inottemperanza all’ordinanza del commissario ad acta n. 105 del 31/7/2024, l’ordinanza n. 23 del 6/3/2026 del Responsabile della Posizione Organizzativa n. 3 Area Servizi Tecnici del Comune di Somma Vesuviana, avente ad oggetto “ordinanza di demolizione opere abusive e ripristino dello stato dei luoghi in via Pomigliano – fg 6, p.lle 348-350-681” e di tutto quanto in essa rilevato e/o allegato, il provvedimento di diniego prot n. 6042 del 24/2/2026 dell’Area Servizi Tecnici posizione organizzativa n. 3 del Comune di Somma Vesuviana, avente ad oggetto “segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) prot n. 172104/SUE del 27/8/2025 – codice pratica PCCMRT65T20I820M-26082025-1813- inoltrata ai sensi dell’articolo 36 bis del DPR 380/01 per la “sanatoria di una pensilina in acciaio a copertura di erogatore GPL” presso l’impianto di distributore carburanti esistente alla via Pomigliano NCEU fg 6, p.lle 348, 350, 681 – richiedente; Piccolo Umberto, generalizzato in indirizzo, amministratore Piccolo Group srl – tecnico progettista-asseveratore: arch. Pasquale Piccolo – Ordine architetti della Provincia di Napoli n. 5402” e di tutto quanto in essa rilevato e/o allegato, ivi inclusi la nota prot. n. 4422 dell’11/2/2026 di preavviso di diniego, il provvedimento di diniego prot. n. 4612 del 12/2/2026 dell’Area Servizi Tecnici Posizione Organizzativa n. 3 del Comune di Somma Vesuviana, avente ad oggetto “segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) prot n. 172185/SUE del 27/8/2025 inoltrata dal sig. Umberto Piccolo, amministratore Unico Piccolo Group srl per “lavori di ottemperamento prescrizioni ordinanza n. 105/2024 del commissario ad acta” presso l’impianto di distributore carburanti esistente alla via Pomigliano – NCEU fg 6, p.lle 348, 350, 681” e di tutto quanto in esso rilevato e/o allegato, ivi inclusa, la nota prot n. 42282 del 5/12/2025.

Giustizia amministrativa202601830

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di sospensione dell’attività di distribuzione carburante e delle attività accessorie, unitamente a ulteriori atti connessi, tra cui ordinanze di demolizione, dinieghi relativi a SCIA in sanatoria e atti concernenti l’ottemperanza a un’ordinanza commissariale

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, l’ordinanza comunale di sospensione dell’attività di distribuzione carburante e delle attività accessorie, adottata ai sensi dell’art. 19, comma 4, l. 241/1990, del d.P.R. 151/2011 e della normativa regionale campana. Sono stati inoltre impugnati gli atti presupposti, connessi e conseguenti, inclusi una relazione tecnica e un verbale di sopralluogo, un’ordinanza di demolizione e ripristino, una nota di inottemperanza a un’ordinanza del commissario ad acta, nonché provvedimenti di diniego relativi a SCIA presentate per la sanatoria di una pensilina a copertura di un erogatore GPL e per l’ottemperamento alle prescrizioni dell’ordinanza commissariale. Il testo dell’ordinanza cautelare non espone i singoli motivi di illegittimità dedotti né procede al loro esame di merito.

La decisione

Il TAR non ha deciso la legittimità degli atti impugnati né ha concesso o negato espressamente la sospensione cautelare sulla base di una valutazione compiuta di fumus boni iuris e periculum in mora. Ha ritenuto che, considerata la complessità della vicenda, le esigenze cautelari rappresentate dai ricorrenti — in particolare quelle concernenti il mantenimento della situazione occupazionale e il valore delle giacenze di carburante — fossero adeguatamente tutelabili mediante la sollecita definizione del giudizio nel merito. Ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., ha quindi fissato l’udienza pubblica per la trattazione di merito al 19 novembre 2026. Le spese sono state riservate alla decisione definitiva.

Norme richiamate

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    le esigenze cautelari rappresentate dai ricorrenti ... siano ... adeguatamente tutelabili mediante la sollecita definizione del giudizio nel merito

    Il giudice può tutelare le esigenze cautelari mediante la fissazione sollecita dell’udienza di merito, senza adottare una misura cautelare sospensiva.

  • art. 19, comma 4, l. 241/1990

    Indicato quale base normativa dell’ordinanza comunale di sospensione dell’attività; il TAR non ne esamina in questa sede l’applicazione.

  • d.P.R. 1 agosto 2011 n. 151

    Richiamato quale ulteriore fondamento dell’ordinanza comunale impugnata; il TAR non ne esamina in questa sede l’applicazione.

  • art. 36-bis d.P.R. 380/2001

    Richiamato nell’oggetto di una SCIA presentata per la sanatoria di una pensilina; il TAR non ne esamina in questa sede l’applicazione.

Massime di principio

  • Quando la vicenda cautelare presenta particolare complessità e le esigenze del ricorrente possono essere adeguatamente salvaguardate dalla rapida definizione del giudizio, il giudice amministrativo può, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., fissare sollecitamente l’udienza di merito invece di disporre la sospensione degli atti impugnati.
  • La fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. costituisce una forma di tutela cautelare organizzata mediante accelerazione del processo e non implica, di per sé, una valutazione definitiva sulla fondatezza delle censure o sulla legittimità degli atti impugnati.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelarePubblici esercizi e somministrazioneSanatoria e condono edilizio
RamiProcesso amministrativoCommercio e attività produttiveEdilizia
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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