Sentenza n. 7191/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza breve del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione Terza Ter, n. 23339/2025, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento del GSE che ha escluso la domanda di contributo PNRR per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, motivando con il mancato rispetto del vincolo di autoconsumo e con l’impossibilità di trasferire l’istanza dalla Tabella 1A alla Tabella 4A; in appello era impugnata anche la sentenza del TAR Lazio che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per omessa impugnazione degli elenchi dei beneficiari.
Esito
Favorevole al resistente (gestore pubblico)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva chiesto un contributo in conto capitale, nell’ambito del PNRR – misura Parco Agrisolare, per un impianto fotovoltaico di 99,2 kW nel Comune di Tuscania. Aveva selezionato nella domanda la Tabella 1A, pur intendendo realizzare un intervento riconducibile alla Tabella 4A. Il GSE l’ha esclusa il 12 ottobre 2024, rilevando sia l’assenza delle bollette necessarie a dimostrare il rispetto del vincolo di autoconsumo, sia l’impossibilità di spostare l’istanza da una tabella all’altra. In primo grado la società aveva dedotto violazione del d.m. 19 aprile 2023 e degli artt. 3, 6 e 10-bis l. 241/1990, nonché difetto di istruttoria, travisamento, illogicità, contraddittorietà, irragionevolezza e sproporzione, contestando i presupposti dell’esclusione e la valutazione della domanda. Il TAR aveva dichiarato inammissibile il ricorso per mancata impugnazione degli elenchi dei beneficiari. In appello la società ha censurato tale statuizione per error in procedendo e in iudicando, violazione degli artt. 74 e 35 c.p.a.; ha inoltre riproposto i motivi di merito non esaminati. Il GSE ha resistito eccependo, tra l’altro, che la società non aveva impugnato gli elenchi e non aveva notificato il ricorso di primo grado ad almeno un beneficiario controinteressato.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha riformato la sentenza del TAR quanto alla motivazione, ma ha confermato la declaratoria di inammissibilità del ricorso di primo grado per una diversa ragione. La società non aveva notificato il ricorso ad almeno uno dei beneficiari indicati negli elenchi, la cui posizione sarebbe stata pregiudicata dall’eventuale accoglimento; l’esistenza di tali beneficiari e il loro possibile pregiudizio risultavano anche dalle allegazioni contenute nel ricorso di primo grado. L’inammissibilità è stata quindi dichiarata per violazione degli artt. 29 e 41, comma 2, c.p.a. La pronuncia non ha esaminato i motivi di merito relativi all’esclusione dalla misura e al trasferimento tra le tabelle. Spese del doppio grado compensate per la particolarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 29 c.p.a.
Per le ragioni esposte, il ricorso di primo grado deve essere dichiarato inammissibile con diversa motivazione per violazione degli artt. 29 e 41, comma 2, cod. proc. amm.
Il ricorso è inammissibile per la mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti di almeno un controinteressato pregiudicato dall’eventuale accoglimento.
art. 41, comma 2, c.p.a.
Per le ragioni esposte, il ricorso di primo grado deve essere dichiarato inammissibile con diversa motivazione per violazione degli artt. 29 e 41, comma 2, cod. proc. amm.
Il ricorso introduttivo deve essere notificato ai controinteressati individuabili; l’omessa notifica ad almeno uno di essi comporta, nel caso deciso, l’inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso contro un provvedimento che incide su una procedura di concessione di benefici quando l’eventuale accoglimento pregiudicherebbe i beneficiari individuabili dagli elenchi della procedura e il ricorso non sia stato notificato ad almeno uno di essi.
- La presenza di controinteressati e il loro possibile pregiudizio possono essere desunti anche dalle allegazioni del ricorrente, senza che occorra fondare la declaratoria di inammissibilità esclusivamente sull’omessa impugnazione degli atti presupposti.
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