Sentenza del 26/09/2018 n. 22942 - Corte di Cassazione
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) - REDDITI DIVERSI - ATTIVITA' OCCASIONALI Contratti derivati - Imponibilità ex art. 103 bis TUIR - Presupposti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava la sentenza della Commissione tributaria regionale, sostenendo che le perdite derivanti da contratti derivati su valuta, qualificati come operazioni fuori bilancio, dovessero essere determinate applicando l'art. 103-bis del TUIR e i criteri di valutazione previsti dal d.lgs. n. 87/1992. Secondo l'Amministrazione, la società aveva contabilizzato perdite su cambi per Euro 223.843,00, mentre l'importo fiscalmente rilevante sarebbe stato di Euro 112.424,00. Il secondo motivo riguardava l'omessa pronuncia sul principio di coerenza nella valutazione delle operazioni di copertura.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, confermando sostanzialmente la decisione favorevole alla società. Ha stabilito che l'art. 103-bis, comma 2-bis, TUIR si applica ai soggetti diversi dagli enti creditizi o finanziari soltanto quando i contratti derivati siano stati valutati nei conti annuali secondo la disciplina civilistica. Se, invece, i derivati sono iscritti soltanto nei conti d'ordine e diventano rilevanti al momento dell'effettiva esecuzione, la valutazione dei risultati realizzati deve essere effettuata secondo la regola generale dell'art. 76 TUIR. Le perdite contabilizzate dalla società restano quindi valutabili fiscalmente secondo tale disciplina. Le spese sono state compensate per la particolarità e novità della questione.
Norme richiamate
Art. 103-bis TUIR, nel testo vigente ratione temporis
I criteri di valutazione previsti dal comma 2, si applicano anche per i soggetti, diversi dagli enti creditizi e finanziari, che nei conti annuali valutano le operazioni fuori bilancio di cui al comma 1.
La norma estende ai soggetti diversi dagli enti creditizi e finanziari i criteri fiscali di valutazione delle operazioni fuori bilancio, ma solo a condizione che tali operazioni siano state effettivamente valutate nei conti annuali secondo la disciplina civilistica.
D.lgs. n. 87 del 1992, artt. 15, 18, 20 e 21
Le attività in bilancio e quelle fuori bilancio, se collegate, devono essere valutate in modo coerente.
Le operazioni fuori bilancio devono essere valutate secondo criteri coerenti con quelli applicati alle attività e passività collegate, utilizzando, per i contratti a termine in valuta, il cambio a termine corrente alla chiusura dell'esercizio.
Art. 76 TUIR, nel testo vigente ratione temporis
I corrispettivi, i proventi, le spese e gli oneri in valuta estera ... si valutano con riferimento alla data in cui sono conseguiti o sostenuti.
Quando il derivato non è stato valutato nei conti annuali come operazione ancora pendente, ma è stato iscritto nei conti d'ordine e successivamente eseguito, i risultati effettivamente realizzati devono essere valutati secondo le regole generali applicabili ai componenti reddituali in valuta estera.
Art. 2, legge n. 342 del 2000
Ha introdotto il comma 2-bis dell'art. 103-bis TUIR, ampliando l'applicazione dei criteri di valutazione delle operazioni fuori bilancio ai soggetti diversi dagli enti creditizi e finanziari, purché tali operazioni siano valutate nei conti annuali.
Art. 55 legge n. 69 del 2009; legge n. 53 del 1994; legge n. 890 del 1982
La Corte ha ritenuto tempestiva la notifica del ricorso per cassazione, considerando perfezionata la notificazione per il notificante al momento della spedizione del plico secondo la disciplina delle notifiche a mezzo posta.
Massime di principio
- Per applicare il regime speciale dell'art. 103-bis TUIR ai contratti derivati stipulati da soggetti non finanziari, occorre verificare che i derivati siano stati valutati nei conti annuali secondo le regole civilistiche.
- La mera iscrizione dei derivati nei conti d'ordine, quando rappresentano soltanto rischi o vantaggi potenziali, non determina l'applicazione dell'art. 103-bis TUIR né la rilevanza fiscale di una valutazione anticipata prima della scadenza.
- Quando il derivato giunge a scadenza ed è effettivamente eseguito, le perdite o i proventi realizzati diventano fiscalmente rilevanti, ma la loro valutazione segue la disciplina generale dell'art. 76 TUIR e non necessariamente quella speciale dell'art. 103-bis.
- La qualificazione contabile dell'operazione e il momento in cui essa viene iscritta nei conti annuali sono decisivi per individuare il corretto criterio fiscale di valutazione.
- L'inapplicabilità dell'art. 103-bis TUIR non comporta l'irrilevanza fiscale dell'operazione: comporta soltanto l'applicazione di una diversa regola di determinazione del reddito.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 26 set 2018Sentenza del 26/09/2018 n. 340 - Comm. Trib. Prov. Chieti
- Sentenza · 26 set 2018Sentenza del 26/09/2018 n. 370 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
- Sentenza · 26 set 2018Sentenza del 26/09/2018 n. 800 - Comm. Trib. Prov. Torino
- Sentenza · 26 set 2018Sentenza del 26/09/2018 n. 801 - Comm. Trib. Prov. Torino
- Sentenza · 26 set 2018Sentenza del 26/09/2018 n. 802 - Comm. Trib. Prov. Torino
- Sentenza · 26 set 2018Sentenza del 26/09/2018 n. 1269 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →