Sentenza n. 1551/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'annullamento quanto al ricorso n. 682 del 2026: - in parte qua del provvedimento del Comune di Bellaria Igea Marina del 17.04.2026 pratica 2026/LT_4604 portante dichiarazione di irricevibilità dell’istanza di procedura abilitativa semplificata (PAS) PE n. 131/2026 presentata in data 2.04.2026 prot. 15308 per installazione di impianto fotovoltaico; - in parte qua dell’avvio del procedimento del Comune di Bellaria Igea Marina del 8.04.2026 pratica LT _4302; - di tutti gli atti presupposti, conseguenti e collegati. quanto al ricorso n. 826 del 2026: - in parte qua, del provvedimento del Comune di Bellaria Igea Marina del 17.4.2026, pratica 2026/LT_4604, portante rigetto dell’istanza di procedura abilitativa semplificata (PAS) n. 145/2026 presentata il 13.4.2026, prot. 17505 del 13.4.2026, per installazione di impianto fotovoltaico; - di tutti gli atti presupposti, conseguenti e collegati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento comunale del 17 aprile 2026 che ha dichiarato irricevibili due distinte istanze di Procedura Abilitativa Semplificata per altrettanti impianti fotovoltaici a terra da 990 kWp ciascuno, ritenendole frazionamento artificioso di un unico progetto
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato con due ricorsi riuniti il provvedimento del Comune che ha dichiarato irricevibili le PAS presentate il 2 aprile 2026 e il 13 aprile 2026 per due impianti fotovoltaici a terra, ciascuno di potenza nominale pari a 990 kWp, su terreni agricoli di sua proprietà. Con il ricorso relativo alla seconda PAS ha dedotto la violazione degli artt. 7 e 10-bis della l. 241/1990, lamentando che il Comune avesse concluso entrambi i procedimenti con un unico atto pur avendo comunicato l’avvio soltanto per uno e senza inviare il preavviso di rigetto. In entrambi i ricorsi ha contestato, per carenza di presupposti, istruttoria e motivazione, illogicità e violazione dell’art. 8 del d.lgs. 190/2024 e dell’art. 9 dell’Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08, la qualificazione delle due iniziative come frazionamento abusivo: secondo la società, gli impianti insistevano su particelle distinte, con diverso regime paesaggistico, ed erano autonomi perché dotati di cabine e POD separati. Nel ricorso contro la prima PAS ha inoltre contestato l’affermazione comunale relativa alla mancanza di una normativa regionale di coordinamento per il vincolo idraulico, sostenendo l’applicabilità delle misure di salvaguardia della variante PAI adottata.
La decisione
Il TAR ha respinto entrambi i ricorsi e compensato le spese per la novità e complessità delle questioni. Ha ritenuto infondata la censura procedimentale: le PAS erano procedimenti avviati su istanza di parte e il provvedimento conclusivo dichiarava le istanze irricevibili dopo aver legittimamente ravvisato il frazionamento abusivo. Ha giudicato adeguatamente motivata e istruita la valutazione di unitarietà: i progetti erano riferibili allo stesso proponente, situati a meno di 350 metri, presentati in un arco temporale ravvicinato e collegati da un unico pozzetto di arrivo; inoltre, la società aveva inizialmente sottoposto congiuntamente i due progetti alla Soprintendenza, che li aveva esaminati e approvati unitariamente sotto il profilo dei piani di indagine archeologica. La distinta titolarità catastale dei mappali, peraltro confinanti, il diverso vincolo paesaggistico e la presenza di cabine e POD separati non superano tali elementi: il diverso regime vincolistico può incidere sulle valutazioni necessarie, ma non esclude l’unitarietà progettuale. Applicando l’art. 6, comma 3, del d.lgs. 190/2024, il Collegio ha ritenuto integrati i criteri delle aree vicine e dello stesso centro di interessi; ha considerato inoltre utilizzabile, come indice di massima della vicinanza anche ai fini di tale valutazione, il parametro dei 350 metri previsto dall’art. 11-bis del medesimo decreto per le aree agricole. Le questioni sulle comunità energetiche rinnovabili dedotte in memoria sono state indicate come nuove e non esaminate nel procedimento, da sottoporre eventualmente al Comune con una nuova istanza unitaria. La censura relativa alla comunicazione comunale dell’8 aprile 2026 sul vincolo idraulico è stata dichiarata inammissibile perché quel rilievo non costituiva fondamento della decisione impugnata.
Norme richiamate
artt. 7 e 10-bis l. 241/1990
Innanzitutto va dichiarato infondato il motivo di ricorso ex artt. 7 e 10bis della Legge n. 241 del 1990, tenuto conto dell’avvio dei procedimenti su istanza di parte e del contenuto del provvedimento impugnato, di dichiarazione di irricevibilità delle istanze una volta legittimamente riscontrato il frazionamento abusivo dell’intervento per le ragioni di seguito riportate.
Nel caso deciso, la censura per omessa comunicazione di avvio e omesso preavviso di rigetto è infondata in ragione dell’avvio dei procedimenti su istanza di parte e della natura e del contenuto dell’atto conclusivo, che ha dichiarato irricevibili le istanze dopo aver accertato il frazionamento abusivo.
art. 6, comma 3, d.lgs. 190/2024
Peraltro, ai sensi dell’art. 6 comma 3 del D. Lgs. n. 190 del 2024 applicabile alla fattispecie in esame (“Ai fini della qualificazione dell'intervento e del regime amministrativo allo stesso applicabile, un progetto si intende unico qualora contempli più interventi relativi alla medesima fonte localizzati in aree vicine e riconducibili a uno stesso centro di interessi. Ai medesimi fini di cui al primo periodo, la potenza del progetto è pari alla somma della potenza riferita ai singoli interventi”), ciò che rileva ai fini della qualificazione dell’intervento come unitario, è che gli impianti, pur progettati come separati, siano “localizzati in aree vicine” e siano “riconducibili ad uno stesso centro di interessi”, come nel caso in esame.
Più interventi della medesima fonte costituiscono un progetto unico, ai fini della qualificazione dell’intervento e del regime amministrativo applicabile, quando sono localizzati in aree vicine e riconducibili allo stesso centro di interessi; la potenza del progetto è data dalla somma delle potenze dei singoli interventi.
art. 11-bis d.lgs. 190/2024
E l’art. 11-bis del D. Lgs. n. 190 del 2024, sebbene allo specifico fine di regolare l’ampliamento e la realizzazione di impianti fotovoltaici, menziona le “aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 350 metri dal medesimo impianto o stabilimento”, offrendo un parametro di riferimento che, pur se finalizzato all’individuazione delle aree idonee all’installazione di impianti fotovoltaici in ambito agricolo, in assenza di disposizioni diverse, può ad avviso del Collegio essere legittimamente utilizzato dall’Amministrazione come indice di massima per verificare più in generale la vicinanza o meno delle aree di insistenza di due impianti anche ai fini della valutazione di unitarietà o meno dell’intervento ex art. 6 citato, a maggior ragione nell’odierno giudizio in cui si discute di impianti su area agricola, dove la realizzazione di impianti FVT a terra è ammessa nei soli casi stabiliti dall’art. 11-bis, che l’Ente dovrà esaminare una volta presentata dalla ricorrente una nuova istanza unitaria, rappresentando se del caso in quella sede le ulteriori argomentazioni esposte nella memoria ex art. 73 c.p.a. sulla disciplina relativa alle comunità energetiche rinnovabili (CER), trattandosi di aspetto nuovo che non è stato esaminato nel procedimento amministrativo confluito nel provvedimento impugnato.
Il parametro dei 350 metri previsto per le aree agricole idonee può essere utilizzato, in assenza di criteri diversi, come indice di massima della vicinanza tra aree ai fini della valutazione generale dell’unitarietà progettuale; resta fermo che l’amministrazione deve esaminare, nell’istruttoria sulla nuova istanza unitaria, l’ammissibilità degli impianti a terra secondo l’art. 11-bis.
Massime di principio
- Ai fini della qualificazione amministrativa di più interventi relativi alla medesima fonte come progetto unico, è sufficiente che essi siano localizzati in aree vicine e riconducibili a uno stesso centro di interessi; in tal caso, la potenza del progetto corrisponde alla somma delle potenze dei singoli interventi.
- La contiguità o vicinanza delle aree, l’identità del proponente, il collegamento infrastrutturale e la presentazione coordinata dei progetti possono concorrere, valutati nel loro insieme, a dimostrare l’unitarietà dell’intervento. La distinzione catastale, il diverso regime vincolistico e la separata dotazione di cabine o POD non escludono di per sé tale unitarietà.
- Per gli impianti fotovoltaici su aree agricole, il parametro dei 350 metri previsto per l’individuazione delle aree idonee può essere impiegato, in assenza di una diversa disposizione, come indice di massima della vicinanza tra aree anche nella valutazione dell’unitarietà del progetto.
- È inammissibile la censura rivolta contro un rilievo contenuto in una comunicazione procedimentale quando quel rilievo non è stato posto dall’amministrazione a fondamento del provvedimento impugnato.
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