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Sentenza

Sentenza n. 1035/2026 - Firenze, Sezione 1

per l’annullamento e/o la dichiarazione di inefficacia ex art. 49-ter del d.lgs. n. 259/2003 previa adozione delle più opportune misure cautelari - della determinazione n. 1349 del 5.06.2025 adottata dal dirigente del SUE del Comune di Viareggio, con la quale è stata negata l’autorizzazione alla installazione di impianti di telecomunicazione nel territorio comunale in via Mazzini richiesta congiuntamente da Inwit, TIM/Fibercop e Vodafone ai sensi dell’art. 44 del d.lgs. n. 259/2003; - del parere paesaggistico negativo ex art. 146, co. 5, del d.lgs. n. 42/2004 e del diniego di autorizzazione ex art. 21, co. 4, del medesimo decreto legislativo espressi dalla Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara con atto del 2.05.2025 prot. n. 7170; - del preavviso di diniego dell’autorizzazione ex art. 44 del d.lgs. n. 259/2003 comunicato dal Comune con nota del 13.03.2025, prot. n. 23449, nonché dell’allegato preavviso di diniego del parere paesaggistico positivo ex art. 146 del d.lgs. n. 42/2004 e dell’autorizzazione ex art. 21 del d.lgs. n. 42/2004, comunicato al Comune dalla Soprintendenza con nota del 3.03.2025, prot. n. 19265; - per quanto occorrer possa, delle note comunali del 25.02.2025, prot. n. 17317, e del 30.04.2025, con le quali sono state indette, tardivamente, la conferenza di servizi, dapprima in modalità asincrona poi in modalità sincrona; - della nota del Comune del 6.05.2025, prot. n. 40996, con la quale è stato trasmesso alle società istanti il provvedimento negativo della Soprintendenza del 2.05.2025, annullandosi l’indizione della conferenza in modalità sincrona; - di ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale, anche se non conosciuto, previo accertamento della formazione del silenzio-assenso sulla istanza di autorizzazione ex art. 44 del d.lgs. n. 259/2003 per l’installazione dell’impianto di telecomunicazioni di cui è causa;

Giustizia amministrativa202502047

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego comunale dell'autorizzazione all'installazione di impianti di telecomunicazione, parere paesaggistico e diniego di autorizzazione monumentale della Soprintendenza

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore di telecomunicazioni)

Prevale il privato

La controversia

L'impresa ricorrente aveva presentato, anche congiuntamente ad altri operatori, un'istanza per l'installazione di antenne sulla sommità del campanile di una chiesa, corredata dal progetto e dalla documentazione paesaggistica e monumentale. Dopo la ripresentazione dell'istanza nel febbraio 2025 e la rettifica delle coordinate geografiche, la Soprintendenza aveva comunicato un preavviso di diniego e, il 2 maggio 2025, aveva espresso parere paesaggistico negativo e negato l'autorizzazione monumentale. Il Comune aveva quindi concluso negativamente la conferenza di servizi con determinazione del 5 giugno 2025. In via principale la ricorrente ha dedotto la violazione del termine perentorio di sessanta giorni previsto dall'art. 44, comma 10, del d.lgs. n. 259/2003, sostenendo che si fosse formato il silenzio-assenso, sia considerando come dies a quo l'istanza originaria del settembre 2024, sia considerando la ripresentazione del 6 febbraio 2025 o la rettifica delle coordinate dell'11 febbraio 2025. In via subordinata ha censurato i dinieghi per violazione degli artt. 43 e 44 del d.lgs. n. 259/2003, della disciplina regionale e paesaggistica, degli artt. 14-bis della l. n. 241/1990 e 10, 12, 21 e 146 del d.lgs. n. 42/2004, nonché per eccesso di potere, deducendo difetto di istruttoria sulla concreta compatibilità dell'intervento con i vincoli paesaggistici e culturali, omissione del dissenso costruttivo e mancata valutazione concreta dell'interesse culturale e della compatibilità dell'opera.

La decisione

Il TAR ha accolto il primo motivo e ha dichiarato formato il silenzio-assenso sull'istanza. Anche assumendo come dies a quo il 6 febbraio 2025, o al più tardi l'11 febbraio 2025, il termine perentorio di sessanta giorni è scaduto rispettivamente il 7 aprile o il 12 aprile 2025. Entro tali date non erano stati adottati né comunicati gli atti impeditivi previsti dall'art. 44, comma 10, del d.lgs. n. 259/2003: una determinazione decisoria della conferenza, un parere negativo dell'organismo competente sui controlli delle emissioni o un dissenso congruamente motivato dell'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistica o dei beni culturali. Il parere della Soprintendenza è intervenuto soltanto il 2 maggio 2025 e la determinazione comunale il 5 giugno 2025. Il preavviso di diniego ex art. 10-bis l. n. 241/1990 non ha sospeso né interrotto il termine speciale previsto dall'art. 44, comma 10, pur restando applicabile quanto all'obbligo di comunicare i motivi ostativi e al divieto di fondare il diniego definitivo su motivi nuovi. Il TAR ha inoltre ritenuto che il silenzio-assenso dell'art. 44 operi anche con riferimento alle valutazioni dell'autorità preposta alla tutela monumentale ex art. 21 del d.lgs. n. 42/2004, poiché l'art. 44, comma 10, contempla espressamente il dissenso dell'amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali e l'art. 43, comma 5, fa salve le disposizioni culturali nel rispetto del procedimento semplificato degli artt. 44 e 49. Di conseguenza, ai sensi dell'art. 49-ter del d.lgs. n. 259/2003 e dell'art. 2, comma 8-bis, l. n. 241/1990, è stata dichiarata l'inefficacia della determinazione comunale, del parere e diniego della Soprintendenza e degli atti presupposti. Le censure subordinate sono state dichiarate assorbite. Le amministrazioni resistenti sono state condannate ciascuna al pagamento di 2.000 euro oltre accessori, rimborso del contributo unificato e altri oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 44, commi 9 e 10, d.lgs. n. 259/2003

    Le istanze di autorizzazione si intendono accolte qualora, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, non sia stata data comunicazione di una determinazione decisoria della conferenza o di un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli [...] e non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali ovvero qualora non sia stata indetta apposita conferenza di servizi.

    Il termine di sessanta giorni è perentorio e il silenzio-assenso si forma in assenza, entro tale termine, di uno degli specifici atti impeditivi previsti dalla disposizione. Il procedimento speciale si applica anche ai pareri e alle autorizzazioni relativi alla tutela dei beni culturali e monumentali.

  • art. 43, comma 5, d.lgs. n. 259/2003

    nel rispetto del procedimento autorizzatorio semplificato di cui agli articoli 44 e 49

    Le disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali del d.lgs. n. 42/2004 restano ferme, ma devono essere applicate nel rispetto del procedimento autorizzatorio semplificato previsto dal codice delle comunicazioni elettroniche.

  • art. 49-ter d.lgs. n. 259/2003

    La formazione del titolo abilitativo tacito comporta l'inefficacia degli atti successivi o tardivi incompatibili con il silenzio-assenso.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    Nei procedimenti ex art. 44 del d.lgs. n. 259/2003 il preavviso di diniego resta applicabile quanto alla comunicazione dei motivi ostativi e al divieto di adottare un diniego definitivo fondato su motivi nuovi, ma non sospende né interrompe il termine speciale per la formazione del silenzio-assenso.

  • art. 2, comma 8-bis, l. n. 241/1990

    Gli atti adottati o formati oltre il termine in violazione del regime procedimentale applicabile sono privi di efficacia nei limiti stabiliti dalla disposizione.

  • artt. 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies l. n. 241/1990

    Le regole della conferenza di servizi si applicano al procedimento autorizzatorio per le infrastrutture di comunicazione elettronica, consentendo l'acquisizione degli atti di assenso delle amministrazioni interessate.

  • artt. 21 e 146 d.lgs. n. 42/2004

    Le autorizzazioni monumentale e paesaggistica rientrano tra gli atti di tutela culturale e paesaggistica acquisibili nel procedimento speciale dell'art. 44 del d.lgs. n. 259/2003, senza sottrarsi al termine perentorio previsto da tale disposizione.

Massime di principio

  • Nel procedimento autorizzatorio per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica disciplinato dall'art. 44 del d.lgs. n. 259/2003, il termine di sessanta giorni per la formazione del silenzio-assenso è perentorio e impedisce la formazione del titolo tacito soltanto se, entro la sua scadenza, sia adottato e comunicato uno degli atti espressamente previsti dalla norma, oppure sia stata indetta la conferenza di servizi nei casi contemplati dalla disposizione.
  • Il silenzio-assenso previsto dall'art. 44, comma 10, del d.lgs. n. 259/2003 opera anche per i pareri e le autorizzazioni concernenti la tutela dei beni culturali e monumentali, poiché la norma contempla espressamente il dissenso dell'amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali e la disciplina speciale prevale, sul piano procedimentale, sulla diversa regolazione generale del d.lgs. n. 42/2004.
  • Nei procedimenti disciplinati dall'art. 44 del d.lgs. n. 259/2003, il preavviso di diniego ex art. 10-bis l. n. 241/1990 non sospende né interrompe il termine perentorio per la formazione del silenzio-assenso; esso conserva efficacia soltanto quanto all'obbligo di comunicare i motivi ostativi e al divieto di fondare il diniego definitivo su motivi non previamente comunicati.
  • La tardiva adozione del dissenso dell'amministrazione preposta alla tutela paesaggistica o culturale e della determinazione conclusiva negativa della conferenza di servizi non impedisce la formazione del silenzio-assenso già maturato e rende inefficaci gli atti incompatibili adottati successivamente, ai sensi dell'art. 49-ter del d.lgs. n. 259/2003 e dell'art. 2, comma 8-bis, l. n. 241/1990.

Come è indicizzato

MaterieTelecomunicazioni e impianti radioAutorizzazione paesaggisticaVincolo culturaleTermini del procedimento e silenzio
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoEfficacia ed esecutorietàPrincipio di legalità e tipicità

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