Sentenza n. 1100/2026 - Bologna, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento serbato dalla Prefettura di Modena sull’istanza di riesame e revoca del divieto di detenzione di armi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell’interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto, ai sensi dell’art. 117 c.p.a., domanda di accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura di Modena sull’istanza presentata il 1° dicembre 2025 per il riesame e la conseguente revoca del divieto di detenere armi disposto ai sensi dell’art. 39 TULPS. Ha chiesto inoltre l’accertamento dell’obbligo delle amministrazioni intimate di provvedere, ciascuna per quanto di competenza, e la condanna a provvedere entro trenta giorni, con richiesta di nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Nel corso del giudizio l’Amministrazione ha depositato, il 24 aprile 2026, il decreto della Prefettura di Modena con cui l’istanza di riesame è stata accolta e il divieto di detenzione di armi è stato revocato. Poiché l’adozione del provvedimento richiesto ha eliminato la situazione di inerzia oggetto del ricorso, il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione della particolarità della controversia.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina il rito per l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere in caso di silenzio-inadempimento; nel caso concreto, il giudizio è divenuto privo di oggetto perché l’amministrazione ha successivamente provveduto.
art. 39 TULPS
Costituisce la base normativa del divieto di detenzione di armi oggetto dell’istanza di riesame e revoca.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nel giudizio contro il silenzio-inadempimento, l’adozione in corso di causa del provvedimento richiesto dal ricorrente elimina l’oggetto della controversia e comporta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
- La cessazione della materia del contendere presuppone che il provvedimento sopravvenuto soddisfi la pretesa sostanziale azionata mediante il ricorso contro il silenzio.
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