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Sentenza

Sentenza n. 1100/2026 - Bologna, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600488

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento serbato dalla Prefettura di Modena sull’istanza di riesame e revoca del divieto di detenzione di armi

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al resistente (amministrazione dell’interno)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha proposto, ai sensi dell’art. 117 c.p.a., domanda di accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura di Modena sull’istanza presentata il 1° dicembre 2025 per il riesame e la conseguente revoca del divieto di detenere armi disposto ai sensi dell’art. 39 TULPS. Ha chiesto inoltre l’accertamento dell’obbligo delle amministrazioni intimate di provvedere, ciascuna per quanto di competenza, e la condanna a provvedere entro trenta giorni, con richiesta di nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Nel corso del giudizio l’Amministrazione ha depositato, il 24 aprile 2026, il decreto della Prefettura di Modena con cui l’istanza di riesame è stata accolta e il divieto di detenzione di armi è stato revocato. Poiché l’adozione del provvedimento richiesto ha eliminato la situazione di inerzia oggetto del ricorso, il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione della particolarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina il rito per l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere in caso di silenzio-inadempimento; nel caso concreto, il giudizio è divenuto privo di oggetto perché l’amministrazione ha successivamente provveduto.

  • art. 39 TULPS

    Costituisce la base normativa del divieto di detenzione di armi oggetto dell’istanza di riesame e revoca.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Nel giudizio contro il silenzio-inadempimento, l’adozione in corso di causa del provvedimento richiesto dal ricorrente elimina l’oggetto della controversia e comporta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
  • La cessazione della materia del contendere presuppone che il provvedimento sopravvenuto soddisfi la pretesa sostanziale azionata mediante il ricorso contro il silenzio.

Come è indicizzato

MaterieTermini del procedimento e silenzioPericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcedimento amministrativoProcesso amministrativoForze armate e forze di polizia
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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