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Sentenza

Sentenza n. 3062/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla Sentenza n. 331/2024 pubbl. il 21/02/2024 dal Tribunale Ordinario di Velletri, Sezione Lavoro, nell'ambito del procedimento ex art. 414 c.p.c. avente R.G. n. 852/2023, notificata dapprima in data 04/03/2024, passata in giudicato e, ai fini dell'esecuzione, notificata nuovamente alle parti in data 16/12/2024;

Giustizia amministrativa202506806

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Giudice ordinario del lavoro che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica per gli anni scolastici dal 2016/2017 al 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Velletri, Sezione lavoro, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, ai sensi dell’art. 1, comma 121, l. 107/2015, ed era stato condannato il Ministero alla sua attivazione. La sentenza era stata notificata all’Amministrazione presso la sede reale il 16 dicembre 2024. Il ricorso, notificato e depositato il 9 giugno 2025, lamentava la persistente mancata attivazione della carta; la domanda di ottemperanza era espressamente limitata a tale obbligo, con esclusione delle spese del giudizio ordinario, il cui pagamento poteva essere richiesto dal difensore antistatario. Il ricorrente ha inoltre chiesto la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto sussistenti le condizioni dell’azione di ottemperanza, poiché la sentenza era stata notificata presso la sede reale dell’Amministrazione ed era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, tra la notificazione del titolo e la notificazione del ricorso. Poiché non era controverso che la sentenza non fosse stata eseguita, il Tribunale ha ordinato al Ministero di attivare la carta elettronica spettante per l’importo riconosciuto entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. Ha nominato, per l’ipotesi di persistente inottemperanza, il direttore generale competente quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni per l’esecuzione e senza compenso aggiuntivo, in quanto l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l’esecuzione del giudicato e adottare le misure necessarie a renderla effettiva.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Prevede la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, oggetto del diritto accertato dal giudicato da eseguire.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Impone il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’Amministrazione prima della proposizione dell’azione esecutiva o di ottemperanza nei confronti della pubblica amministrazione.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione è procedibile quando il titolo giudiziale sia stato notificato presso la sede reale dell’Amministrazione e siano decorsi almeno centoventi giorni da tale notificazione, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997.
  • Quando il giudicato accerta un obbligo amministrativo di facere e l’Amministrazione non ne contesta la mancata esecuzione, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare l’adempimento entro un termine perentorio.
  • In caso di persistente inottemperanza, il giudice dell’ottemperanza può nominare preventivamente un commissario ad acta, individuandolo nel dirigente dell’Amministrazione competente, anche con facoltà di delega, e assegnandogli un termine per l’esecuzione.
  • L’attività del dirigente nominato commissario ad acta non comporta un compenso ulteriore quando rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

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