Sentenza n. 755/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo esecutivo recante condanna del Comune al pagamento di somme di denaro
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo del Tribunale di Vibo Valentia, con cui il Comune era stato condannato al pagamento di euro 565.360,05, oltre interessi ai sensi del d.lgs. n. 231/2002 e spese della procedura monitoria. Il Comune non si è costituito. In camera di consiglio il Collegio ha prospettato, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., un possibile profilo di inammissibilità derivante dallo stato di dissesto finanziario dell’ente. La questione decisiva ha riguardato l’applicabilità del divieto di intraprendere o proseguire azioni esecutive nei confronti dell’ente dissestato e l’inclusione del credito nella massa passiva gestita dall’organo straordinario di liquidazione. Il Comune aveva dichiarato il dissesto con deliberazione consiliare dell’11 giugno 2025; successivamente era stato nominato il commissario straordinario di liquidazione. Il decreto ingiuntivo era divenuto esecutivo prima della dichiarazione di dissesto.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l’art. 248 d.lgs. n. 267/2000, vietando le azioni esecutive relative ai debiti rientranti nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione, si applichi anche al giudizio di ottemperanza avente a oggetto un giudicato di condanna al pagamento di somme di denaro. Ai sensi dell’art. 252, comma 4, d.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 5, comma 2, d.l. n. 80/2004, nella massa passiva rientrano i debiti correlati ad atti o fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, anche se accertati giudizialmente in epoca successiva. L’elemento determinante è quindi l’atto o fatto genetico dell’obbligazione, non la successiva liquidazione giudiziale del credito. Poiché il decreto ingiuntivo era divenuto esecutivo prima della dichiarazione di dissesto, il credito doveva essere fatto valere nell’ambito della procedura concorsuale davanti all’organo straordinario di liquidazione e non mediante esecuzione individuale in sede di ottemperanza. Nulla è stato disposto sulle spese, in ragione della mancata costituzione del Comune.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, che non può essere utilizzato per ottenere l’esecuzione individuale di un credito incluso nella massa passiva dell’ente locale dissestato.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Consente al giudice di segnalare alle parti una questione rilevata d’ufficio, nel caso concreto il possibile profilo di inammissibilità connesso al dissesto finanziario del Comune.
art. 248 d.lgs. n. 267/2000
Dalla dichiarazione di dissesto sino all’approvazione del rendiconto non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell’ente per i debiti di competenza dell’organo straordinario di liquidazione; il divieto comprende anche il giudizio di ottemperanza relativo a condanne pecuniarie.
art. 252, comma 4, d.lgs. n. 267/2000
Attribuisce alla competenza dell’organo straordinario di liquidazione i fatti e gli atti di gestione verificatisi entro il periodo temporale previsto dalla norma, rendendo i relativi debiti non suscettibili di esecuzione individuale.
art. 5, comma 2, d.l. n. 80/2004
Ai fini dell’applicazione degli articoli 252, comma 4, e 254, comma 3, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, si intendono compresi nella fattispecie ivi previste tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, pur se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data ma, comunque, non oltre quella di approvazione del rendiconto della gestione di cui all’art. 256, comma 11, del medesimo Testo Unico
L’inclusione nella massa passiva dipende dal momento dell’atto o fatto di gestione che ha generato il debito, anche quando l’accertamento giudiziale del credito intervenga successivamente.
art. 256 d.lgs. n. 267/2000
Individua il rendiconto rilevante ai fini della delimitazione temporale della procedura di liquidazione, richiamato dalla disciplina applicata.
Massime di principio
- Il divieto previsto dall’art. 248 d.lgs. n. 267/2000 di intraprendere o proseguire azioni esecutive nei confronti di un ente locale dissestato si estende anche al giudizio di ottemperanza avente a oggetto l’esecuzione di un giudicato di condanna al pagamento di somme di denaro.
- Per stabilire se un credito rientri nella massa passiva della procedura di dissesto dell’ente locale rileva l’atto o il fatto di gestione che ha generato l’obbligazione, non il momento in cui il credito è stato liquidato o accertato con provvedimento giurisdizionale.
- I debiti correlati ad atti o fatti di gestione anteriori al termine previsto dagli artt. 252, comma 4, d.lgs. n. 267/2000 e 5, comma 2, d.l. n. 80/2004 devono essere fatti valere nell’ambito della procedura concorsuale gestita dall’organo straordinario di liquidazione e non mediante esecuzione individuale nei confronti del Comune.
- La formazione o l’esecutività del titolo giudiziale anteriormente alla dichiarazione di dissesto non consente, di per sé, l’esecuzione individuale del credito quando l’obbligazione deriva da fatti o atti di gestione ricompresi nella massa passiva.
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