Cassazione Civile, Ordinanza n. 24161/2023 del 08/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia. Nel corso del giudizio di legittimità, l’Amministrazione finanziaria ha depositato istanza di estinzione, comunicando che il contribuente aveva presentato domanda di definizione della controversia ai sensi dell’art. 5 del d.L. n. 130/2022 e aveva anche effettuato il pagamento richiesto per il perfezionamento della definizione. La Corte ha quindi verificato la sopravvenuta definizione della lite fiscale e ha ritenuto che ciò comportasse l’estinzione del giudizio. In relazione al contributo unificato, la Corte ha richiamato il principio secondo cui l’ulteriore importo previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, perché la disposizione opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione, dando atto che la controversia era stata definita dal contribuente mediante la procedura agevolata prevista dall’art. 5 del d.L. n. 130/2022 e che era stato eseguito il pagamento richiesto per il perfezionamento della definizione. Le spese sono state poste a carico di chi le aveva anticipate. È stato inoltre escluso l’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato, richiamando il principio per cui tale aggravio non opera fuori dai casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso.
Norme richiamate
art. 5 d.L. n. 130/2022
la presentazione della domanda di definizione della controversia, unita al pagamento previsto, perfeziona la definizione e determina l’estinzione del giudizio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica fuori dai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione; la norma è di stretta interpretazione.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
ha introdotto nel d.P.R. n. 115/2002 la disciplina dell’ulteriore importo dovuto in caso di soccombenza dell’impugnante.
Massime di principio
- Quando la lite tributaria viene validamente definita mediante la procedura agevolata prevista dalla legge e risulta effettuato il pagamento richiesto, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto.
- L’ulteriore contributo unificato previsto per l’impugnante soccombente è misura eccezionale e di stretta interpretazione, applicabile solo nei casi espressamente previsti di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso, non anche in caso di estinzione del giudizio per definizione della controversia o rinuncia.
- In presenza di estinzione del giudizio, le spese restano a carico di chi le ha anticipate, salvo diversa statuizione nei limiti consentiti dalla disciplina applicabile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 8 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24092/2023 del 08/08/2023
- ordinanza_civile · 8 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24093/2023 del 08/08/2023
- ordinanza_civile · 8 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24094/2023 del 08/08/2023
- ordinanza_civile · 8 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24095/2023 del 08/08/2023
- ordinanza_civile · 8 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24099/2023 del 08/08/2023
- ordinanza_civile · 8 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24101/2023 del 08/08/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →