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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24161/2023 del 08/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente aveva proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia. Nel corso del giudizio di legittimità, l’Amministrazione finanziaria ha depositato istanza di estinzione, comunicando che il contribuente aveva presentato domanda di definizione della controversia ai sensi dell’art. 5 del d.L. n. 130/2022 e aveva anche effettuato il pagamento richiesto per il perfezionamento della definizione. La Corte ha quindi verificato la sopravvenuta definizione della lite fiscale e ha ritenuto che ciò comportasse l’estinzione del giudizio. In relazione al contributo unificato, la Corte ha richiamato il principio secondo cui l’ulteriore importo previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, perché la disposizione opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione, dando atto che la controversia era stata definita dal contribuente mediante la procedura agevolata prevista dall’art. 5 del d.L. n. 130/2022 e che era stato eseguito il pagamento richiesto per il perfezionamento della definizione. Le spese sono state poste a carico di chi le aveva anticipate. È stato inoltre escluso l’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato, richiamando il principio per cui tale aggravio non opera fuori dai casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 5 d.L. n. 130/2022

    la presentazione della domanda di definizione della controversia, unita al pagamento previsto, perfeziona la definizione e determina l’estinzione del giudizio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica fuori dai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione; la norma è di stretta interpretazione.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    ha introdotto nel d.P.R. n. 115/2002 la disciplina dell’ulteriore importo dovuto in caso di soccombenza dell’impugnante.

Massime di principio

  • Quando la lite tributaria viene validamente definita mediante la procedura agevolata prevista dalla legge e risulta effettuato il pagamento richiesto, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto.
  • L’ulteriore contributo unificato previsto per l’impugnante soccombente è misura eccezionale e di stretta interpretazione, applicabile solo nei casi espressamente previsti di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso, non anche in caso di estinzione del giudizio per definizione della controversia o rinuncia.
  • In presenza di estinzione del giudizio, le spese restano a carico di chi le ha anticipate, salvo diversa statuizione nei limiti consentiti dalla disciplina applicabile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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