Cassazione Penale, Sentenza n. 6002/2024 del 12/02/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna lordinanza che ha rigettato il riesame del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente disposto ex art. 321, comma 2, c.p.p. su conti correnti, fabbricati, terreni e un veicolo per 371.721,01 euro. De Filippis, rappresentante legale pro tempore della societa IMAC s.r.l., e indagato per luso in compensazione di crediti di imposta inesistenti (art. quater d.lgs. 74/2000): crediti IRES 2018 per 153.047 euro e crediti IRPEF 2018-2019 per complessivi 334.288 euro. Il ricorso si fonda su tre motivi: 1) vizio di motivazione per non aver valutato adeguatamente la mancata sussistenza del fumus commissi delicti e la documentazione probatoria (bilanci, consulenza tecnica, modulistica F24, accordi transattivi) che dimostrerebbe che le compensazioni non sono state utilizzate e che non e derivato vantaggio alla societa; 2) mancanza del dolo di evasione, difetto di motivazione e erronea applicazione dei presupposti per il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, anche in considerazione della due diligence svolta, dellassenza di deleghe per pagamenti, degli accordi transattivi e dellaccrescimento patrimoniale del ricorrente; 3) carenza della motivazione sul pericolo concreto e attuale di dispersione dei beni (periculum in mora), nonostante accordi transattivi, pagamenti F24, disponibilita patrimoniale del ricorrente e proposta di deposito cauzionale liberatorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i primi due motivi ritenendoli manifestamente infondati: la valutazione di fumus e dolo appartiene al merito e la motivazione del giudice a quo e stata ritenuta non apparente ma coerente, con riferimenti a controlli incrociati tra bilanci, dichiarazioni fiscali e anagrafe tributaria che hanno portato allaccertamento dellinesistenza dei crediti e alluso in compensazione di codici Irpef da parte di un soggetto IRES. Tuttavia la Corte ha accolto il terzo motivo relativo al periculum in mora, rilevando carenze e aporie della motivazione del tribunale del riesame: il giudice non ha adeguatamente valutato gli accordi transattivi, i pagamenti documentati con F24, la disponibilita a garanzie liberatorie e la situazione patrimoniale del ricorrente (patrimonio quantificato in circa 2,45 milioni di euro). Per tali ragioni la Corte ha annullato limitatamente alla valutazione del pericolo di dispersione dei beni e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Roma per nuovo esame ai sensi dellart. 324, comma 5, c.p.p.; per il resto lordinanza e stata confermata.
Norme richiamate
art. 321, comma 2, codice di procedura penale
Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca richiede una motivazione specifica anche sul periculum in mora, non potendosi limitare a dare atto della confiscabilita del bene come indice automatico di pericolo
art. 240, codice penale
Riferimento alla confisca per equivalente quale effetto finale perseguito mediante il sequestro preventivo ex art. 321, comma 2, c.p.p.
art. quater d.lgs. 74/2000
Norma sostanziale che disciplina lillecito consistente nellomessa e indebita utilizzazione di crediti dimposta in compensazione; e la fattispecie contestata allindagato
art. 325, comma 1, codice di procedura penale
Il ricorso per cassazione contro una misura cautelare reale e ammesso esclusivamente per violazione di legge, limitando la sindacabilita alle questioni di diritto e alla carenza o apparente motivazione
art. 125, comma 3, codice di procedura penale
Obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali: la mancanza assoluta o lapparenza della motivazione integra violazione di legge sindacabile in cassazione
art. 606, lett. e), codice di procedura penale
Distinzione tra vizio di manifest illogicita e vizio di apparente motivazione; la prima non rientra nellambito della violazione di legge salvo che sia dedotta con il motivo specifico previsto
art. 324, comma 5, codice di procedura penale
Disposizione che consente il rinvio per nuovo esame al giudice a quo quando la Corte annulla limitatamente a determinate questioni
Sezioni Unite, n. 36959 del 24/07/2021 (Ellade)
Principio secondo cui il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve contenere una motivazione concisa e adeguata anche sul periculum in mora, spiegando per quale ragione non si possa attendere la definizione del giudizio
Sezioni Unite, n. 25080 del 28/05/2003 (Pellegrino) e Sez. U., n. 2 del 28/01/2004 (Ferrazzi)
Giurisprudenza citata in tema di nozione di violazione di legge e limiti della sindacabilita in cassazione rispetto ai vizi logici della motivazione
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro misure cautelari reali e ammesso principalmente per violazione di legge; la rinnovazione della valutazione probatoria e valutativa di merito e limitata: la Corte non sostituisce il giudice di merito salvo che sussista una carenza o apparente mancanza di motivazione configurante violazione di legge
- Quando si dispone un sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 321, comma 2, c.p.p., il provvedimento deve contenere una motivazione specifica e concreta anche sul pericolo di dispersione dei beni (periculum in mora), indicando perché non sia possibile attendere la definizione del giudizio
- La mera affermazione della confiscabilita del bene non puo sostituire lanalisi del periculum: il giudice deve valutare e motivare sulla sussistenza di elementi concreti che giustifichino lanticipazione dellablazione patrimoniale
- Se la difesa produce documentazione comprovante pagamenti, accordi transattivi, modulistica F24 coerente e prove di consistenza patrimoniale o disponibilita a misure cautelari alternative (es. deposito cauzionale), il giudice del riesame deve affrontare e motivare esplicitamente la rilevanza di tali elementi nella determinazione del periculum
- La mancata o apparente valutazione di elementi probatori puntuali attinenti alla lesione dellinteresse protetto puo portare allannullamento parziale dellordinanza e al rinvio per nuovo esame
- In sede di difesa preventiva contro provvedimenti di sequestro finalizzati alla confisca e utile documentare con precisione i pagamenti effettuati, concordare e produrre gli accordi transattivi, indicare i codici tributo e i periodi di riferimento, nonche esibire la situazione patrimoniale e offerte di garanzia per dimostrare labsenza di rischio di dispersione
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