Cassazione Civile, Ordinanza n. 27328/2022 del 16/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (opposto)
La controversia
La controversia trae origine da un giudizio di opposizione all'esecuzione, nel quale il Tribunale aveva condannato l'opponente alle spese in favore della controparte. In appello, l'impugnazione era stata dichiarata tardiva dalla Corte territoriale perché la sentenza di primo grado era stata pubblicata il 23 luglio 2013 e l'appello era stato notificato nel marzo 2014; la Corte d'appello aveva escluso l'applicabilità della sospensione feriale dei termini, ritenendo che il giudizio avesse ad oggetto una sola causa di opposizione all'esecuzione. Con il primo motivo di ricorso per cassazione si denunciava omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c. in relazione all'art. 112 c.p.c., assumendo che il giudice di merito non avesse esaminato una domanda riconvenzionale ritualmente proposta, consistente nella richiesta di dichiarare non opponibile il pagamento effettuato dalla controparte nelle mani di un terzo professionista; secondo il ricorrente, l'esame di tale domanda avrebbe comportato l'applicazione della sospensione feriale. Con il secondo motivo, proposto in via subordinata, si deduceva violazione e falsa applicazione del d.m. n. 55 del 2014, come aggiornato dal d.m. n. 37 del 2018, per avere la Corte d'appello liquidato le spese di lite considerando anche fasi di istruzione e trattazione che, secondo il ricorrente, non si sarebbero svolte nel giudizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché aspecifico, in quanto non indicava in modo adeguato dove e quando la pretesa domanda riconvenzionale sarebbe stata proposta, con violazione dell'art. 366, comma 1, nn. 3 e 6, c.p.c.; inoltre ha ribadito che, anche a voler seguire la prospettazione del ricorrente, la domanda da lui introdotta in qualità di opponente non aveva natura di riconvenzionale ma di domanda accessoria e consequenziale, e quindi non rendeva applicabile la sospensione feriale dei termini nel giudizio di opposizione all'esecuzione. Ha poi ritenuto infondato il secondo motivo, osservando che la fase di trattazione può sussistere anche senza un'udienza formalmente dedicata, e che ai fini della fase istruttoria rileva anche l'esame di provvedimenti emessi in funzione dell'istruzione stessa; inoltre la liquidazione era avvenuta su valori medi, senza necessità di una motivazione specifica, essendo richiesta solo quando il giudice si discosti da tali valori. Non sono state liquidate spese per la mancata attività difensiva della controparte. È stato altresì dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È richiamato come base del motivo di ricorso per denunciare un vizio processuale per omessa pronuncia.
art. 112 c.p.c.
È invocato per sostenere l'omissione di pronuncia sulla domanda riconvenzionale.
art. 366, comma 1, nn. 3 e 6, c.p.c.
Il ricorso è dichiarato aspecifico per mancata indicazione adeguata dei fatti e degli atti rilevanti, con conseguente inammissibilità del motivo.
d.m. n. 55 del 2014
È applicato ai fini della liquidazione delle spese processuali; la Corte ribadisce che la motivazione specifica serve solo se ci si discosta dai valori medi.
d.m. n. 37 del 2018
È richiamato quale aggiornamento del d.m. n. 55 del 2014 ai fini del motivo sulle spese.
art. 615 c.p.c.
È richiamato nel principio giurisprudenziale sulla natura del giudizio di opposizione all'esecuzione e sulla conseguente disciplina dei termini.
art. 4, comma 5, lett. c), d.m. n. 55 del 2014
La fase istruttoria può essere valorizzata anche in presenza dell'esame di provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La declaratoria di rigetto comporta l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato per il parametro dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il motivo che deduce omessa pronuncia deve essere sorretto da un'esposizione specifica e autosufficiente dei fatti processuali rilevanti e degli atti in cui la domanda o eccezione sarebbe stata proposta; in difetto, il motivo è inammissibile.
- Nel giudizio di opposizione all'esecuzione, una domanda accessoria o consequenziale proposta dall'opponente non trasforma la controversia in un giudizio pluriogettivo tale da attrarre la sospensione feriale dei termini, quando il processo conserva ad oggetto un'unica causa oppositiva.
- Ai fini della liquidazione dei compensi professionali, la fase di trattazione può ritenersi sussistente anche senza un'udienza formalmente dedicata, ove nel processo siano svolte attività di esame degli atti, dei documenti o della posizione processuale delle parti.
- La fase istruttoria, ai fini dei parametri forensi, può essere valorizzata anche in presenza di attività e provvedimenti giudiziali funzionali all'istruzione, pure quando l'istruzione non si sviluppi in modo pieno o tradizionale.
- Il giudice che liquida i compensi secondo i valori medi dei parametri forensi non è tenuto a una motivazione specifica; una motivazione rafforzata è necessaria solo in caso di scostamento da tali valori.
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