Sentenza del 17/07/2019 n. 4528 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Sentenze " a sorpresa" - assegnazione di termine per deposito memorie - sistema anteriore introduzione del II comma dell'art. 101 cpc - obbligo sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha impugnato la sentenza della CTP di Palermo che aveva dichiarato inammissibile, per tardività, il ricorso contro una cartella di pagamento e un avviso di intimazione. Ha sostenuto che l'inammissibilità fosse stata rilevata d'ufficio dal giudice senza preventiva sottoposizione della questione al contraddittorio, determinando una decisione cosiddetta "a sorpresa" o "di terza via". Ha inoltre ribadito la fondatezza dei motivi originariamente dedotti.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello, dichiarato nulla e annullato la sentenza di primo grado per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa. Ha disposto la rimessione del giudizio alla CTP di Palermo, in diversa composizione, per la prosecuzione. Le spese sono state compensate. La CTR ha precisato che, anche prima dell'introduzione del secondo comma dell'art. 101 c.p.c., il giudice aveva il dovere di evitare decisioni fondate su questioni rilevate d'ufficio senza previa interlocuzione con le parti, purché si trattasse di questioni di fatto o miste e la parte deducesse concretamente quali difese, prove o argomentazioni avrebbe potuto svolgere.
Norme richiamate
Art. 101, comma 2, c.p.c.
Il giudice, se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, deve assegnare alle parti, a pena di nullità, un termine per il deposito di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione.
La norma impone il previo contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio che il giudice intenda utilizzare per decidere, prevedendo la nullità della sentenza in caso di omissione.
Art. 183 c.p.c.
Il giudice indica alle parti le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione.
Anche prima dell'introduzione dell'art. 101, comma 2, c.p.c., questa disposizione era interpretata come fondamento dell'obbligo del giudice di evitare decisioni basate su questioni nuove non sottoposte al contraddittorio, limitatamente alle questioni di fatto o miste.
Art. 45, comma 13, legge n. 69 del 2009
Ha introdotto il secondo comma dell'art. 101 c.p.c., formalizzando l'obbligo del giudice di assegnare alle parti un termine per osservazioni sulle questioni rilevate d'ufficio.
Art. 59, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 546 del 1992
Consente, nel processo tributario, di rimettere la causa al primo giudice quando la sentenza impugnata è nulla per una violazione processuale, come la lesione del contraddittorio.
Massime di principio
- Una sentenza non può fondarsi su una questione decisiva rilevata d'ufficio senza che le parti abbiano avuto una concreta possibilità di esaminarla e di difendersi.
- L'obbligo di prevenire le decisioni "a sorpresa" sussisteva, secondo la giurisprudenza, anche prima dell'introduzione del secondo comma dell'art. 101 c.p.c., in applicazione dei principi costituzionali di difesa e parità delle armi.
- La violazione del contraddittorio non comporta automaticamente la nullità: chi la deduce deve indicare quali difese, prove o argomentazioni avrebbe concretamente potuto proporre se la questione fosse stata previamente discussa.
- Nel processo tributario, se la decisione di primo grado è stata adottata in violazione del contraddittorio su una questione decisiva, il giudice d'appello può annullarla e rimettere la causa al primo giudice in diversa composizione.
- L'obbligo di preventiva interlocuzione riguarda soprattutto questioni di fatto o miste; per le questioni di puro diritto la sua applicazione può essere diversa, secondo l'orientamento richiamato nella sentenza.
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