Sentenza n. 888/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'ottemperanza - al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli n. 269/2024 pubbl. il 16/01/2024 RG n. 66/2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta docente per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21 e 2021/22
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Napoli n. 269/2024, che aveva accertato il suo diritto, quale docente assunta a tempo determinato, a usufruire della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, del valore nominale di euro 500,00 per ciascuna delle annualità indicate. La sentenza non è stata impugnata ed è passata in giudicato; è stata notificata all'Amministrazione il 14 marzo 2024 ai fini dell'esecuzione ed è decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Nonostante ciò, l'Amministrazione non ha dato esecuzione al giudicato. La ricorrente ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza del giudice ordinario, una volta passata in giudicato, abbia immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell'Amministrazione, la quale deve realizzare concretamente l'utilità riconosciuta dal giudice civile. Ha verificato il passaggio in giudicato, la notificazione presso la sede reale dell'Amministrazione, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni e l'assenza di esecuzione del comando giudiziale. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla comunicazione della pronuncia o dalla sua notificazione di parte, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega, prevedendo che il commissario si insedi, su istanza della ricorrente, e assicuri l'esecuzione nei successivi sessanta giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 700,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, mediante il quale il giudice amministrativo assicura l'esecuzione del giudicato.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima di procedere all'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche; nel caso concreto il termine era decorso.
Massime di principio
- Una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando riconosce una specifica utilità nei confronti della pubblica amministrazione, ha valore conformativo-ordinatorio e può essere fatta valere in sede di ottemperanza davanti al giudice amministrativo.
- Nel giudizio di ottemperanza, l'Amministrazione è tenuta non solo a conformarsi formalmente al giudicato, ma a realizzare concretamente il bene della vita riconosciuto dalla pronuncia esecutiva.
- L'azione di ottemperanza è procedibile nei confronti di una pubblica amministrazione quando il giudicato sia stato notificato ai fini dell'esecuzione, sia decorso il termine dilatorio previsto dalla legge e non risulti adempiuto il comando giudiziale.
- In caso di persistente inerzia dell'Amministrazione oltre il termine assegnato dal giudice dell'ottemperanza, è ammissibile la nomina preventiva di un commissario ad acta incaricato di eseguire il giudicato, anche con facoltà di delega ratione muneris.
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