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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15238/2022 del 20/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per l'annullamento dell'ordinanza del 20/04/2021 del Tribunale di Catanzaro che aveva rigettato la richiesta di riesame del decreto del GIP del 19/03/2021; il GIP aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato, quantificato in euro 2.384.161,85, ritenendo sussistenti indizi di associazione per delinquere (art. 416 c.p.) e reati fiscali (d.lgs. 74/2000). Il ricorrente deduce: 1) mancata autonoma valutazione del GIP circa il fumus e il periculum e motivazione apparente; 2) insufficienza degli indizi circa la sussistenza del reato associativo e la sua adesione consapevole al sodalizio (sostiene che la sua società non avrebbe tratto profitto e che le società fornitrici erano operative e registrate); 3) insufficienza degli indizi rispetto al reato-fine di cui all'art. 2 d.lgs. 74/2000, con documentazione di rapporti commerciali e pagamenti regolari e piccolo profitto per la sua società.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse adeguatamente motivato la conferma del sequestro preventivo, richiamando la ricostruzione investigativa che descriveva un meccanismo di "frodi carosello" con società cartiere fittizie (Import Pellet s.r.l.s., Calor Sud s.r.l.s., e la estone Mondial Pellet ou) intestate a nullatenenti, uso di prefinanziamenti da parte degli acquirenti, coordinamento stabile e ripetitività delle operazioni su un arco temporale pluriennale; elementi ritenuti idonei a fondare, a livello indiziario, l'esistenza di un sodalizio e la partecipazione del ricorrente. La Corte ha inoltre rilevato che il ricorrente non ha allegato al ricorso gli atti genetici (il provvedimento originario del GIP e la richiesta del PM) necessari per valutare la censura sulla mancanza di autonoma motivazione del GIP, e ha richiamato il principio per cui il riesame può integrare carenze motivazionali purché non del tutto assenti o meramente apparenti. Infine la Corte ha disposto l'onere delle spese e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 416 cod. pen.

    Riferimento alla fattispecie di associazione per delinquere; la Corte ha ritenuto che gli elementi indiziari raccolti (stabilità del coordinamento, ripetitività delle operazioni, regia unitaria) fossero idonei a sostenere, a livello cautelare, l'ipotesi associativa.

  • legge n. 146 del 2006, art. 3

    Norma richiamata in relazione a reati di tipo mafioso/associativo connessi ad attività economiche; usata nel quadro della qualificazione dell'associazione criminale nel settore commerciale.

  • d.lgs. n. 74 del 2000, artt. 2, 5, 8, 10‑ter

    Norme sui reati tributari (emissione/falsità di fatture, omessa dichiarazione, frode fiscale, soglie di rilevanza penale ai fini dell'art. 10‑ter); utilizzate per configurare i reati-fine che giustificano il sequestro preventivo del profitto.

  • artt. 292, 309 e 324 cod. proc. pen.

    Richiamati in tema di motivazione degli atti cautelari e del potere/dovere del tribunale del riesame di integrare carenze motivazionali del provvedimento impugnato, purché non si tratti di motivazione radicalmente assente o meramente apparente.

  • legge n. 47 del 2015, art. 11 comma 3

    Codifica del principio secondo cui il tribunale del riesame può confermare un provvedimento per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione originaria solo se la motivazione non è radicalmente assente o meramente apparente; conferma i limiti al riesame.

  • art. 325 cod. proc. pen.

    Stabilisce che il ricorso per cassazione avverso ordinanze di riesame è ammesso solo per violazione di legge; la Corte ha quindi limitato il sindacato di legittimità alle ipotesi di vizio di diritto e motivazione assente/apparente.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Regola i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ricorda che per dedurre error in procedendo occorre permettere l'accesso agli atti necessari affinchè la Cassazione possa giudicare anche del fatto.

  • art. 192 cod. proc. pen., comma 2

    Richiamato il principio metodologico di integrazione degli indizi in giudizio; la Corte osserva che trasformare l'indizio in prova richiederebbe regole differenti rispetto al giudizio cautelare, che si fonda su una valutazione indiziaria.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che prevede l'onere delle spese e la possibile condanna al versamento in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile o attribuibile a colpa del ricorrente; applicata alla vicenda.

Massime di principio

  • Il tribunale del riesame può integrare carenze motivazionali del provvedimento cautelare purché la motivazione originaria non sia radicalmente assente o meramente apparente: un richiamo alla richiesta del PM è ammissibile se corredato da un vaglio critico, anche sintetico.
  • In sede di sequestro preventivo per reati fiscali l'accertamento si basa su indizi: non è richiesta la prova piena né i gravi indizi di colpevolezza, pertanto deduzioni difensive che non eliminano "ictu oculi" l'idoneità dell'indizio non sono sufficienti a escludere la misura.
  • Chi deduce violazioni procedurali o carenze motivazionali deve allegare al ricorso gli atti genetici (provvedimento originario e richiesta del PM) per consentire alla Corte di Cassazione di esercitare il sindacato anche sul profilo di fatto connesso all'error in procedendo.
  • La censura in Cassazione avverso ordinanze di riesame è in via principale per violazione di legge: l'illogicità o l'insufficienza della motivazione che non costituiscano un vizio di legge concreto difficilmente ottengono accoglimento se non ricondotte a mancanza o apparenza di motivazione.
  • Per contrastare efficacemente un sequestro preventivo basato su indizi cumulativi, la difesa deve produrre elementi che, in maniera immediata e manifesta, privino gli indizi della loro valenza indicativa; semplici contro‑narrazioni o prove alternative non sono sufficienti in sede di riesame.

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