Sentenza del 30/03/2015 n. 1260 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - Accertamento sintetico - Redditi anni precedenti - Redditi da capital gain - Dimostrazione dell'effettivo impiego - Irrilevante.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Ufficio contestava l'annullamento dell'accertamento sintetico, sostenendo che il contribuente avrebbe dovuto dimostrare, mediante documentazione bancaria e un puntuale collegamento causale, che i redditi degli anni precedenti, i redditi soggetti a imposizione sostitutiva e gli eventuali redditi esenti erano stati effettivamente impiegati per finanziare gli acquisti o le spese di incremento patrimoniale rilevati nell'anno accertato.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha confermato la decisione della Commissione tributaria provinciale favorevole al contribuente. È stato ritenuto sufficiente dimostrare l'esistenza di redditi adeguati, anche conseguiti negli anni precedenti o sottoposti a tassazione separata o sostitutiva, senza l'obbligo di provare documentalmente la specifica destinazione di tali somme alle singole spese o agli acquisti contestati. Non è quindi necessario dimostrare uno specifico collegamento teleologico tra ciascun reddito e ciascuna spesa di incremento patrimoniale.
Norme richiamate
Disciplina dell'accertamento sintetico delle persone fisiche ai fini IRPEF
La presunzione derivante dalle spese e dagli incrementi patrimoniali può essere superata dimostrando l'esistenza di redditi idonei a giustificare la capacità di spesa, anche se prodotti in anni precedenti o assoggettati a regimi fiscali diversi.
Norme sui redditi soggetti a tassazione separata o imposizione sostitutiva
Tali redditi possono essere utilizzati per vincere la presunzione dell'accertamento sintetico; non è necessario dimostrare, tramite specifica documentazione bancaria, che siano stati destinati proprio alle spese considerate dall'Ufficio.
Massime di principio
- Nel contestare un accertamento sintetico, il contribuente può dimostrare l'esistenza e la disponibilità di redditi sufficienti, anche risalenti ad anni precedenti, senza dover ricostruire analiticamente il percorso di ogni singola somma.
- La mera disponibilità di redditi adeguati può essere sufficiente a superare la presunzione, purché tali redditi siano effettivi, documentabili e coerenti con l'entità delle spese contestate.
- Non è normalmente indispensabile produrre una corrispondenza bancaria tra ciascun reddito e ciascun acquisto o investimento, salvo che la normativa applicabile o le specifiche circostanze del caso rendano necessaria una prova più puntuale.
- Redditi soggetti a tassazione separata, imposizione sostitutiva o prodotti in periodi d'imposta precedenti possono concorrere a spiegare la capacità patrimoniale del contribuente.
- La valutazione resta concreta: la documentazione deve comunque consentire di ritenere plausibile che le risorse esistessero e fossero disponibili nel periodo rilevante.
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