Regolamento (UE) 2016/2254
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2254 della Commissione, del 14 dicembre 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2016/2254 della Commissione stabilisce i valori forfettari all’importazione per una serie di ortofrutticoli, utilizzati per determinare il prezzo di entrata nell’ambito della disciplina UE del settore. I valori sono riportati in allegato per specifici codici NC e paesi terzi di origine, con efficacia dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. L’atto è di immediata applicazione in tutti gli Stati membri e si inserisce nel meccanismo previsto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.
Fissazione giornaliera dei valori forfettari all'importazione per determinati ortofrutticoli, ai fini della determinazione del prezzo di entrata.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle importazioni nell'Unione di taluni ortofrutticoli freschi individuati per codice NC nell'allegato, provenienti dai paesi terzi ivi indicati. Rileva per la determinazione del prezzo di entrata ai sensi dell'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. I valori sono fissati per il giorno di pubblicazione e, in base al sistema richiamato, sono calcolati quotidianamente nei giorni feriali; il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Il codice "ZZ" indica "altre origini".
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2254: valori forfettari all’importazione per taluni ortofrutticoli
Il regolamento attua il meccanismo del prezzo di entrata nel settore degli ortofrutticoli freschi, fissando i valori forfettari all’importazione da utilizzare per alcune merci provenienti da paesi terzi. La Commissione richiama il quadro dell’organizzazione comune dei mercati agricoli e, in particolare, l’articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che prevede una determinazione giornaliera dei valori in base a dati variabili.
Quadro normativo e finalità
Il provvedimento si colloca nell’ambito della disciplina UE dell’ortofrutta e dà applicazione ai criteri di fissazione dei valori forfettari all’importazione previsti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Il considerando 1 ricorda che tali criteri derivano dai risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round e si applicano ai prodotti e periodi indicati nell’allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
Il considerando 2 precisa che il valore forfettario all’importazione è calcolato ciascun giorno feriale tenendo conto di dati giornalieri variabili; per questo motivo il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione.
Ambito di applicazione
L’atto riguarda importazioni nell’Unione di taluni ortofrutticoli freschi, identificati in allegato mediante codici NC specifici. I valori sono fissati per determinate origini di paesi terzi e servono per la determinazione del prezzo di entrata. Il codice paese "ZZ" corrisponde alle "altre origini" secondo la nomenclatura dei paesi richiamata dal regolamento (UE) n. 1106/2012.
Contenuto dispositivo
L’articolo 1 rinvia integralmente all’allegato per la determinazione dei valori forfettari all’importazione. L’allegato elenca, in EUR/100 kg, i valori applicabili a vari prodotti, tra cui i codici NC 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 10 20, 0805 20 10, 0805 20 30/50/70/90, 0805 50 10, 0808 10 80 e 0808 30 90, con differenziazione per paese di origine.
Entrata in vigore e effetti
L’articolo 2 dispone l’entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di misure nazionali di recepimento.
Disposizioni principali
Base giuridica e funzione del valore forfettario
Il regolamento si fonda sul regolamento (UE) n. 1308/2013 e sul regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l’articolo 136, paragrafo 1. I valori forfettari all’importazione servono ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli provenienti da paesi terzi.
Fissazione dei valori forfettari all’importazione
L’articolo 1 dispone che i valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli indicati nell’allegato del regolamento. L’allegato riporta i valori in EUR/100 kg per diversi codici NC e origini, tra cui MA, SN, TN, TR, ZA, IL, JM, US, CN e ZZ (altre origini).
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre espressamente previsto che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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