Cassazione Civile, Ordinanza n. 26075/2023 del 07/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una lavoratrice che aveva presentato nel 2000 domanda a un istituto scolastico per l’inserimento nelle graduatorie di istituto del personale ATA e aveva poi stipulato un primo contratto a tempo determinato presso una scuola statale, prorogato fino al 31.8.2001. Sulla base di quel servizio aveva poi ottenuto ulteriori incarichi a termine, tra cui uno presso un liceo scientifico, risolto unilateralmente nel 2008 dal dirigente scolastico perché la prima nomina del 2000 era stata ritenuta invalida in quanto effettuata senza iscrizione nelle graduatorie pertinenti. La ricorrente chiedeva il pagamento delle retribuzioni non corrisposte fino alla scadenza del contratto, l’accertamento del diritto all’inserimento negli elenchi provinciali per le supplenze ATA e il diritto a partecipare ai concorsi per titoli. Con il ricorso per cassazione deduceva, in sintesi, che la nomina iniziale era legittima perché, dopo il passaggio del personale degli enti locali alla scuola statale, le graduatorie comunali/provinciali richiamate dalla Corte territoriale non sarebbero state più necessarie o comunque non sarebbero state applicabili al profilo di collaboratore scolastico; sosteneva inoltre che bastasse la domanda di messa a disposizione e che, comunque, i rapporti successivi dovevano produrre effetti in base all’art. 2126 c.c. Il secondo motivo riguardava la pretesa violazione del D.M. 75/2001 in relazione al riconoscimento degli effetti del servizio prestato.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha ricostruito la disciplina transitoria del passaggio del personale ATA degli enti locali alla scuola statale e ha affermato che, per l’anno scolastico 2000/2001, le supplenze dovevano essere conferite sulla base di graduatorie di istituto o di circolo, oppure, per le domande dirette, solo con dichiarazione di iscrizione nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, nelle quali poteva confluire anche il personale già transitato dagli enti locali. Nel caso concreto, la sentenza impugnata aveva accertato che non esisteva una graduatoria di istituto e che la ricorrente non era iscritta nelle graduatorie provinciali; pertanto la prima nomina era stata effettuata senza il rispetto delle procedure previste dalla legge e dai regolamenti. Da ciò derivava la sua invalidità e, conseguentemente, l’inidoneità di quel servizio a integrare il requisito utile per successive assunzioni o per altri effetti giuridici. La Corte ha inoltre escluso che l’art. 2126 c.c. potesse sanare gli effetti invalidi del rapporto ai fini diversi da quelli retributivi. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato; nulla è stato disposto sulle spese per mancata difesa del Ministero.
Norme richiamate
art. 8, comma 1, L. 124/1999
richiamato dalla ricorrente come base della disciplina del transito del personale ATA e del superamento delle pregresse graduatorie degli enti locali
art. 4 d.l. 184/1999
norma transitoria attuativa del passaggio degli incarichi del personale degli enti locali alla scuola statale e del ricorso a graduatorie di istituto
art. 1 d.l. 240/2000
norma che, per l’anno scolastico 2000/2001, confermava provvisoriamente il personale già in servizio e disciplinava le supplenze temporanee mediante graduatorie di circolo o di istituto e, per il profilo di collaboratore scolastico, l’aggiornamento delle graduatorie provinciali ad esaurimento
circolare del 2.10.2000
consentiva la domanda diretta ai dirigenti scolastici solo a chi dichiarasse di essere incluso nelle graduatorie provinciali
art. 587 d. lgs. 297/1994
richiamato come disciplina residuale delle supplenze e delle modalità di reclutamento, non risultata però applicata nel caso concreto
D.M. 75/2001
richiamato nel secondo motivo come regola delle successive assunzioni e degli effetti derivanti dall’inserimento nelle graduatorie provinciali
art. 2126 c.c.
salvaguarda il diritto alla retribuzione per l’attività lavorativa svolta in forza di rapporto nullo o invalido, ma non consente di attribuire al rapporto irregolare ulteriori effetti giuridici o di utilizzarlo come presupposto di altri diritti
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Nel pubblico impiego scolastico, quando la legge o gli atti regolamentari rinviano a graduatorie per il conferimento delle supplenze, la nomina effettuata in difetto di graduatoria o fuori dai requisiti richiesti è illegittima e non può essere considerata valida per produrre ulteriori effetti di carriera o di inserimento in successive procedure.
- L’art. 2126 c.c. opera come tutela retributiva del lavoro di fatto o del rapporto invalido, ma non trasforma un’assunzione irregolare in un titolo idoneo a fondare diritti ulteriori diversi dalla retribuzione.
- Quando una disciplina transitoria prevede un sistema chiuso di reclutamento fondato su graduatorie di istituto, di circolo o provinciali, il dirigente scolastico non può procedere a una nomina libera e discrezionale al di fuori di tali meccanismi.
- Chi deduce la validità di una nomina scolastica deve allegare e dimostrare l’esistenza della graduatoria o del requisito di iscrizione richiesto dalla normativa di settore; in mancanza, la nomina è correttamente ritenuta invalida.
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