Sentenza n. 4749/2026 - Napoli, Sezione 8
per l'annullamento 1. della deliberazione del Consiglio Comunale di Maddaloni n.30 del 30.05.2024, con la quale è stato approvato il Piano Urbanistico Comunale, R.U.E.C. e Rapporto Ambientale, pubblicato sul B.U.R.C. della Regione Campania n.45 del 24 Giugno 2024, nella parte in cui il combinato disposto degli artt.61, lett. f), 125, 130 e 157 delle N.T.A. hanno modificato la destinazione d’uso del Quadrante “A” ( elaborato B9) da tipo “D9-Centro Integrato di Servizi, Impianti Industriali, Manufatturieri, Artigianali e Commerciali” a “P.O.4- Ex Standard centro Polifunzionale (laboratorio artistico di rinnovamento culturale)”; di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenziali al provvedimento di cui sopra.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione consiliare di approvazione del PUC, del RUEC e del Rapporto Ambientale, nella parte in cui ha modificato la destinazione del Quadrante A da area industriale a centro polifunzionale ricreativo-culturale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, proprietaria di un compendio immobiliare di circa 49.854 mq già destinato a uso industriale, ha impugnato la deliberazione con cui il Comune ha approvato il nuovo PUC, contestando la modifica della destinazione urbanistica del Quadrante A da zona D9, destinata a servizi e impianti industriali, manifatturieri, artigianali e commerciali, a zona P.O.4, destinata a centro polifunzionale e laboratorio artistico di rinnovamento culturale. Con il primo motivo ha dedotto eccesso di potere per abnormità, illogicità, ingiustizia manifesta, irragionevolezza, travisamento dei presupposti, carenza di istruttoria e violazione di legge, sostenendo che il Comune non avrebbe considerato le caratteristiche fisiche ed economiche del compendio e avrebbe introdotto una zonizzazione atipica, incompatibile con il territorio e sostanzialmente espropriativa. Ha inoltre contestato che lo stato di dismissione dei manufatti potesse giustificare la nuova destinazione. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione della normativa regionale campana in materia urbanistica e di rigenerazione urbana, sostenendo che il Comune avrebbe dovuto individuare preventivamente le aree interessate, specificare gli interventi e prevedere incentivi o premialità, mentre il PUC avrebbe rinviato la concreta definizione del progetto a un concorso internazionale di idee. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 42-bis del d.P.R. 327/2001, sostenendo che la nuova destinazione avrebbe svuotato il diritto edificatorio e imposto un vincolo sostanzialmente espropriativo, senza durata e senza indennizzo. Con il quarto motivo ha dedotto l'illegittimità derivata della deliberazione consiliare, in quanto fondata sulla precedente deliberazione della Giunta comunale di adozione del piano, già oggetto di un precedente giudizio conclusosi con declaratoria di improcedibilità.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, prescindendo dall'esame delle eccezioni preliminari di irricevibilità e improcedibilità sollevate dal Comune. Ha ritenuto infondato il primo motivo, rilevando che le scelte urbanistiche sono espressione di ampia discrezionalità amministrativa e non richiedono, di regola, una motivazione puntuale sui singoli interessi privati, salvo l'esistenza di un particolare e qualificato affidamento. La precedente destinazione industriale non fonda una tutela dell'aspettativa alla conservazione della disciplina urbanistica più favorevole. La destinazione ricreativo-culturale è stata ritenuta coerente con il recupero e la rigenerazione di un'area dismessa; il sindacato giurisdizionale resta limitato alla verifica estrinseca di palesi illogicità o irrazionalità, non potendo estendersi alla condivisibilità della scelta pianificatoria. Ha respinto anche il secondo motivo, affermando che gli incentivi volumetrici e le premialità previsti dalla legislazione regionale non costituiscono elementi obbligatori la cui assenza determini l'illegittimità del PUC. Ha ritenuto infondato il terzo motivo, escludendo la natura espropriativa del vincolo: la modifica della destinazione d'uso si inserisce in una zonizzazione generale, riferita a una funzione territoriale e non alla localizzazione di una specifica opera pubblica, e non priva il proprietario della disponibilità dell'area. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo, poiché l'illegittimità derivata presuppone l'accertamento nel merito dell'illegittimità dell'atto presupposto, mentre il precedente giudizio si era concluso con una pronuncia di improcedibilità, avente natura processuale. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
L.R. Campania n. 16/2004
La disciplina regionale richiamata non è stata ritenuta idonea a imporre, quale condizione necessaria di validità del PUC, la previsione di specifici incentivi o premialità.
art. 3, comma 2, L.R. Campania n. 13/2022
La disposizione è stata invocata dalla ricorrente nel motivo relativo alla rigenerazione urbana, ma il ricorso è stato respinto.
L.R. Campania n. 5/2024
La disposizione è stata richiamata dalla ricorrente in relazione alla disciplina regionale delle aree e degli interventi di rigenerazione, senza che il giudice ne abbia ricavato un obbligo la cui violazione determinasse l'illegittimità del piano.
art. 23, comma 9-ter, L.R. Campania n. 16/2004
Gli incentivi volumetrici e le premialità previsti dalla norma possono essere contenuti nel PUC, ma non costituiscono elementi obbligatori per la legittimità e validità dello strumento urbanistico.
art. 42-bis d.P.R. 327/2001
La disposizione è stata richiamata dalla ricorrente, ma non è stata ritenuta applicabile perché la modifica della destinazione urbanistica non integra un vincolo espropriativo.
Massime di principio
- Le scelte di pianificazione urbanistica costituiscono espressione di ampia discrezionalità amministrativa e non richiedono, di regola, una motivazione puntuale che compari gli interessi pubblici con quelli dei singoli proprietari, salvo che siano presenti situazioni di particolare e qualificato affidamento.
- La precedente attribuzione a un'area di una destinazione edificatoria o produttiva più favorevole non determina, di per sé, una posizione di affidamento tutelabile alla sua conservazione né impedisce una successiva modifica peggiorativa della disciplina urbanistica.
- Il sindacato giurisdizionale sulle scelte urbanistiche è estrinseco e limitato alla verifica di palesi illogicità, irrazionalità, travisamenti o carenze istruttorie immediatamente percepibili; non comprende la valutazione della maggiore condivisibilità o opportunità della scelta, riservata al merito amministrativo.
- Gli incentivi volumetrici e le premialità che la normativa regionale consente di inserire negli strumenti urbanistici non sono necessariamente condizioni obbligatorie di validità del piano, salvo che la legge li qualifichi espressamente come tali.
- Un vincolo urbanistico ha natura conformativa quando deriva dalla zonizzazione generale del territorio, incide su una pluralità indifferenziata di beni e soggetti ed è funzionale alla destinazione complessiva della zona; ha invece natura espropriativa quando riguarda beni determinati e localizza una specifica opera pubblica, privando il proprietario della disponibilità del bene.
- L'illegittimità derivata di un atto presupponente può essere esaminata solo se l'illegittimità dell'atto presupposto sia stata accertata nel merito; una precedente pronuncia di improcedibilità, avente natura processuale, non consente di fondare su di essa l'illegittimità derivata.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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