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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 06027/2026 del 13/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Napoli che ha confermato la condanna per bancarotta patrimoniale per distrazione. Le censure principali: 1) vizio di motivazione e nullità per difetto di correlazione tra contestazione (cessione del contratto di vendita con riserva di proprieta' di un locale commerciale) e la ricostruzione operata dalla corte, che avrebbe individuato la condotta distrattiva nel mancato rinvenimento del prezzo; si sostiene che la cessione fosse legittima e anzi vantaggiosa (natura liquidatoria) come accertato dalla Corte d'appello civile di Napoli, e che quindi gli imputati non siano stati messi in condizione di difendersi rispetto alla diversa emersione fattuale; 2) contraddittorieta' e manifestissima illogicita' della motivazione rispetto alla sentenza civile che avrebbe qualificato l'atto come liquidatorio; 3) estinzione del reato per prescrizione anteriore alla deliberazione della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i ricorsi e confermato la responsabilita' penale dei ricorrenti per bancarotta patrimoniale per distrazione. Ha ritenuto non sussistere il vizio di correlazione: la ricostruzione della distrazione era implicita nella contestazione e gli imputati si sono effettivamente difesi sull'oggetto processuale. Ha valutato infondate e/o reiterative le doglianze sulla natura liquidatoria della cessione, osservando che la qualifica formale dell'atto non impedisce di accertarne gli effetti depressivi sul patrimonio della fallita; ha evidenziato indici di fraudolenza: mancato versamento effettivo del prezzo (parte accreditata su un libretto al portatore mai consegnato alla curatela e parte riversata a favore di Rosario D'Angelo senza giustificazione contabile), trasferimento della disponibilita' dell'immobile alla medesima compagine familiare, incipiente insolvenza della fallita. La censura sulla prescrizione e' stata ritenuta aspecifica: i ricorrenti non hanno considerato le sospensioni dei termini processuali, che differiscono la scadenza della prescrizione al 12 marzo 2026. Pertanto i ricorsi sono stati respinti e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Limita la portata delle censure consentite in cassazione; i ricorrenti hanno formulato le censure nei limiti di tale norma e la Corte ha verificato che non vi sia stata trasformazione radicale del fatto e che la difesa abbia potuto esercitarsi.

  • Sentenza Corte d'appello civile di Napoli n. 203 del 19/01/2023

    sentenza n. 203 del 19 gennaio 2023

    Decisione di merito civile che aveva qualificato la cessione come atto liquidatorio; la Corte penale ha comunque preso in considerazione tale decisione ma l'ha ritenuta non impeditiva di un accertamento penale della distrazione quando manchi la prova dell'effettivo incasso e della destinazione del prezzo.

  • Giurisprudenza della Cassazione - Sez. U., n. 36551 del 15/07/2010 (Carelli)

    Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051 - 01

    Principio secondo cui non è necessaria una corrispondenza pedissequa tra imputazione e sentenza se l'imputato ha potuto difendersi concretamente sull'oggetto dell'accusa; verifica della trasformazione del fatto in termini essenziali prima di parlare di mutamento del fatto.

  • Giurisprudenza della Cassazione su qualificazione formale degli atti (vari precedenti citati)

    Sez. 5, n. 3392 del 14/12/2004, Caruba, Rv. 231407 - 01; Sez. 5, n. 12456 del 28/11/2019, Porreca, Rv. 279044 - 01; Sez. 5, n. 12748 del 03/03/2020, Antano, Rv. 279198 - 01; Sez. 5, n. 3429 del 06/12/2022, Parlatore, Rv. 284120 - 01

    Consolidato orientamento secondo cui la qualifica formale dell'atto dispositiv o non e' decisiva: occorre valutare gli effetti reali sul patrimonio della fallita per stabilire se si tratta di atto distrattivo.

Massime di principio

  • La verifica della 'correlazione' tra imputazione e sentenza deve considerare la sostanza processuale: non si richiede identità letterale se l'imputato ha potuto difendersi sul nucleo della contestazione.
  • La qualificazione formale di un negozio (per es. come atto liquidatorio) non esclude la rilevanza penale della condotta se dagli elementi emerge che l'atto ha comportato effetti depressivi sul patrimonio della societa' fallita.
  • In caso di cessione di beni o di contratti tra soggetti riconducibili agli stessi interessi familiari, occorre verificare concretamente l'effettivo pagamento e la destinazione del prezzo; l'assenza di spiegazione contabile o la mancata consegna di somme o strumenti finanziari alla curatela sono indici di distrazione.
  • La prescrizione puo' essere sospesa da postponimenti e rinvii disposti su richiesta della difesa; le eccezioni di prescrizione devono essere specifiche e considerare tali sospensioni per essere efficaci.
  • I rilievi ripetuti e meramente critici contro la valutazione di merito della prova sono inammissibili in Cassazione: e' necessario dimostrare errore di diritto o vizio logico nella motivazione.

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