Cassazione Penale, Ordinanza n. 09354/2026 del 11/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo non ricorrente la condizione per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, secondo il richiamo a Corte cost. n. 186 del 2000.
Esito
Favorevole al resistente (giudice di merito)
La controversia
Il ricorso è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza d'appello, ma deduce un solo motivo concernente il trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione rileva che la sentenza impugnata aveva già determinato la pena base nel minimo edittale e che la motivazione sul punto era sufficiente e non illogica. Non emergono dal testo ulteriori censure specifiche né il reato presupposto della condanna, sicché il ricorso risulta volto esclusivamente a contestare la quantificazione della pena senza indicare vizi decisivi della motivazione.
Norme richiamate
Corte cost. n. 186 del 2000
viene richiamata per affermare che la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone che il ricorrente non abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; nel caso concreto tale esclusione di colpa non è ravvisata.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a contestare il trattamento sanzionatorio senza confrontarsi con una motivazione congrua, sufficiente e non illogica della sentenza impugnata.
- La determinazione della pena base nel minimo edittale, sorretta da motivazione adeguata, non consente di per sé l'accoglimento di censure generiche sul trattamento sanzionatorio.
- Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti la mancanza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Come è indicizzato
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