Cassazione Civile, Ordinanza n. 39282/2021 del 10/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La lite nasce dall'impugnazione di un estratto di ruolo collegato a una cartella di pagamento, che la contribuente assumeva non esserle mai stata notificata e di avere conosciuto solo in occasione della notifica di un'istanza di fallimento relativa alla società in accomandita semplice di cui era rappresentante. In primo grado il ricorso era stato proposto avverso l'estratto di ruolo; la CTR, accogliendo l'appello dell'agente della riscossione, aveva dichiarato inammissibile l'originario ricorso. In cassazione la contribuente proponeva sette motivi: 1) omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità dell'appello per genericità; 2) violazione delle norme su interesse ad agire e impugnabilità dell'estratto di ruolo, sostenendo che la cartella fosse comunque impugnabile; 3) erronea ritenuta regolarità della notifica della cartella; 4) violazione delle norme sul procedimento notificatorio e sul riparto dell'onere probatorio; 5) illegittimità del deposito in appello della relata di notifica non prodotta in primo grado; 6) omessa considerazione dell'asserita inesistenza giuridica e materiale della cartella; 7) omessa considerazione del difetto di motivazione della cartella. L'agente della riscossione resisteva con controricorso, eccependo anche l'inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso nella parte proposta dalla ricorrente quale rappresentante legale della società cessata, osservando che il ricorso per cassazione dell'ex rappresentante di una società cancellata dal registro delle imprese è inammissibile perché il mandato deve provenire da un soggetto esistente e capace di stare in giudizio. Rigetta invece il ricorso proposto dalla medesima in proprio. In particolare: respinge le eccezioni preliminari dell'intimato ex artt. 360-bis e 366 n. 6 c.p.c.; reputa inammissibile il primo motivo per difetto di autosufficienza e perché l'art. 112 c.p.c. non è invocabile per questioni processuali; ritiene infondato il secondo motivo, ricordando che l'estratto di ruolo è impugnabile quando la cartella non sia mai stata notificata, ma nel caso concreto la CTR ha accertato che la cartella era stata notificata e che era stata anche chiesta la rateizzazione, sicché l'impugnazione non può servire a rimettere in termini il contribuente; dichiara inammissibili il terzo, quarto e sesto motivo per difetto di autosufficienza, non essendo stati trascritti cartella, relata e passaggi del procedimento notificatorio; dichiara inammissibile il quinto motivo perché nel giudizio di appello sono ammissibili nuovi documenti ai sensi dell'art. 58, comma 2, d.lgs. 546/1992; dichiara inammissibile il sesto motivo anche per novità della questione sulla motivazione della cartella. Condanna la ricorrente alle spese e dà atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Serve a denunciare nullità processuali o errori in procedendo, ma il motivo deve essere specifico e autosufficiente.
art. 112 c.p.c.
La censura di omessa pronuncia è configurabile rispetto al merito della domanda o eccezione, non per questioni processuali dedotte in ricorso.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
È richiamato come parametro della motivazione della sentenza tributaria, ma le doglianze che lo invocano sono dichiarate inammissibili per difetto di autosufficienza o novità.
art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992
L'appello tributario deve contenere motivi specifici; tuttavia la censura in cassazione era inammissibile per mancanza di trascrizione dell'atto d'appello.
art. 100 c.p.c.
L'interesse ad agire sussiste anche nell'impugnazione dell'estratto di ruolo quando si contesti una cartella mai notificata; nel caso concreto l'interesse non fonda l'accoglimento perché la notifica era stata accertata.
art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992
L'estratto di ruolo è impugnabile ove la cartella presupposta non sia stata notificata; la previsione non esclude la tutela giurisdizionale prima della notifica dell'atto successivo.
art. 24 Cost.
È richiamato a sostegno della lettura costituzionalmente orientata dell'impugnabilità dell'estratto di ruolo.
art. 2697 c.c.
È invocato in tema di prova della notificazione e della regolarità del procedimento notificatorio, ma le doglianze sono dichiarate inammissibili per difetto di autosufficienza.
art. 6 l. n. 212 del 2000
È richiamato nel contesto della contestazione della notifica della cartella.
art. 145 c.p.c.
È evocato quanto alla notificazione alle persone giuridiche, ma la censura è inammissibile.
art. 2719 c.c.
È richiamato in tema di prova documentale della notificazione.
art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973
Disciplina la notificazione della cartella di pagamento, ma la censura sul punto è inammissibile per mancata trascrizione degli atti rilevanti.
art. 41 d.lgs. n. 112 del 1999
È richiamato insieme alla disciplina della notificazione della cartella.
artt. 52 e 58, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
Nel giudizio di appello è consentito il deposito di nuovi documenti; la produzione della relata di notifica in appello è quindi astrattamente ammissibile.
art. 115 c.p.c.
È invocato in relazione alla valutazione delle risultanze processuali, ma la censura è dichiarata inammissibile.
art. 36-ter d.P.R. n. 600 del 1973
È richiamato nel motivo sulla motivazione della cartella.
art. 7 l. n. 212 del 2000
È richiamato quale norma sulla motivazione degli atti tributari.
art. 3 l. n. 241 del 1990
È richiamato quale norma generale sulla motivazione del provvedimento amministrativo.
art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
In appello nel processo tributario sono ammessi nuovi documenti.
art. 366 n. 6 c.p.c.
Il ricorso deve contenere l'indicazione specifica degli atti e documenti rilevanti; in difetto, le censure sono inammissibili.
art. 360-bis c.p.c.
L'eccezione d'inammissibilità ex art. 360-bis è respinta perché formulata in modo generico e senza confronto con la ratio decidendi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Viene dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel processo tributario l'estratto di ruolo è impugnabile quando consenta di contestare una cartella di pagamento mai notificata; la tutela anticipata non può però essere utilizzata per rimettere in termini il contribuente quando la cartella risulti invece già notificata e conosciuta.
- Il ricorso per cassazione fondato su vizi della notificazione o su altri errori in procedendo è inammissibile se non rispetta l'autosufficienza: occorre trascrivere o indicare con precisione gli atti rilevanti, la relata e i passaggi del procedimento notificatorio contestato.
- La censura di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. non è configurabile con riguardo a mere questioni processuali; inoltre in cassazione non possono essere introdotte per la prima volta questioni di fatto o di diritto mai dedotte nei gradi di merito.
- Nel giudizio di appello tributario è consentito il deposito di nuovi documenti, sicché l'eventuale mancata produzione in primo grado non impedisce, di per sé, la produzione in secondo grado.
- Il ricorso per cassazione proposto dall'ex rappresentante di una società cancellata dal registro delle imprese è inammissibile, poiché il mandato e la capacità processuale devono provenire da un soggetto esistente e capace di stare in giudizio.
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