Cassazione Penale, Sentenza n. 16136/2023 del 17/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del GIP del 22/07/2022 che aveva convalidato il daspo emesso dal Questore: il provvedimento aveva disposto il divieto di accesso agli impianti sportivi per anni 7 e l'obbligo di presentazione all'autorità di pubblica sicurezza per anni 5. Il ricorrente ha lamentato vizio di motivazione sostenendo che la sua condotta consisterebbe solo nello scavalcamento della recinzione, insieme ad altri tifosi, per recuperare la maglietta dei giocatori a fine gara in un contesto "festoso" e non violento, e che la pericolosità poteva essere scongiurata con il solo divieto di accesso allo stadio e non con l'imposizione dell'obbligo di presentazione in questura.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile, confermando la correttezza della convalida del daspo da parte del GIP. Ha ritenuto integrata la violazione del comma 2 dell'art. 6-bis della legge n. 401/1989 (invasione di campo anche dopo il fischio finale) e ha valorizzato la condotta di gruppo e il concreto pericolo derivante dallo scavalcamento. Il giudice ha inoltre considerato la recidiva e il passato di Bancalari (tre precedenti daspo, denunce e condanne per reati contro la pubblica sicurezza), giustificando la prognosi negativa e la congruità dell'accostamento del divieto di accesso all'obbligo di presentazione, ai sensi degli artt. 6, commi 2 e 5, della L. n. 401/1989. Conseguenze pratiche: inammissibilità del ricorso, condanna alle spese processuali a carico del ricorrente e pagamento, in via equitativa, di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
L'invasione di campo è vietata anche immediatamente dopo il fischio di chiusura della partita; il divieto di "indebito superamento della recinzione" non ammette una deroga motivata da finalità "festose" (es. ottenere la maglietta), essendo sufficiente lo scavalcamento per integrare la fattispecie sanzionata
Prevedono gli strumenti amministrativi di prevenzione (daspo) e la possibilità di associare al divieto di accesso agli impianti sportivi anche l'obbligo di presentazione all'autorità di pubblica sicurezza quando la valutazione prognostica e fattuale lo giustifichi
Disciplina l'onere delle spese a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso; qui applicata per condannare il ricorrente alle spese processuali
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Richiamata in relazione al potere del giudice di determinare somme in favore della Cassa delle Ammende; valutazione della responsabilità nella determinazione dell'inammissibilità del ricorso e della congruità del contributo equitativo
Giurisprudenza della Cassazione (richiamata)
Sez. 3, n. 47258 del 19/06/2014 (Licari); Sez. 6, n. 52172 del 27/09/2017 (Angelè); Sez. (non mass.) n. 1051 del 04/11/2010 (De Marco)
Precedenti confermano che l'invasione di campo comprende anche gli accessi non autorizzati dopo il termine della gara; tuttavia esistono decisioni (De Marco) che hanno assolto se il fatto è sporadico, festoso e privo di elementi di pericolosità, ma tale precedente è circoscritto e non applicabile quando ricorrano dinamiche di gruppo e segnali di pericolo concreto
Massime di principio
- L'invasione del campo è vietata anche se avviene immediatamente dopo il fischio finale: il motivo (es. voler ottenere la maglietta) non esclude la fattispecie
- La condotta di gruppo aumenta la valutazione di pericolosità concreta e rende più probabile la convalida di misure accessorie oltre al solo divieto di accesso (es. obbligo di presentazione)
- La presenza di precedenti, daspo pregresse o condanne rilevanti può giustificare misure più gravose e durature: la prognosi individuale incide sulla congruità della sanzione amministrativa
- Se l'episodio è isolato, festoso e gli operatori non segnalano elementi di pericolosità, esistono margini per una valutazione più favorevole al soggetto (vedi precedente De Marco), ma questa strada richiede prove precise dell'assenza di pericolo
- In sede di impugnazione è cruciale contestare non solo la qualificazione giuridica del fatto, ma fornire elementi probatori sulla dinamica (es. comportamento solitario, immediata desistita, assenza di eccitazione della folla, verbali degli operatori) per evitare la convalida del daspo
- Il giudice valuta la congruità della misura nel complesso: durata, tipologia e reiterazione di comportamenti rilevanti sono parametri decisivi per la conferma o meno del provvedimento
- Presentare un ricorso manifestamente infondato può comportare l'inammissibilità e l'addebito delle spese, nonché somme alla Cassa delle Ammende; va quindi valutata attentamente la fondatezza dell'impugnazione
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