Cassazione Penale, Sentenza n. 2224/2023 del 19/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Urso era stato condannato per il reato di diffamazione (art. 595 c.p.) per un esposto inviato alla CGIL Catanzaro, CGIL Nazionale e CGIL Crotone, con il quale lamentava la non correttezza professionale dell'avv. Peluso nella gestione di una controversia di lavoro. In cassazione il ricorrente ha dedotto due motivi: (1) vizio di diritto per avere la Corte territoriale ammesso la costituzione della CGIL di Crotone come parte civile senza che l'ente avesse presentato autonoma querela, richiamando il principio secondo cui, quando un'unica azione integra formalmente più violazioni della stessa norma a danno di soggetti distinti, la procedibilità di ciascun reato è subordinata alla querela della rispettiva persona offesa (conseguente inapplicabilità dell'art. 122 c.p.); (2) vizio di legge per la mancata applicazione della scriminante dell'art. 51 c.p. (esercizio del diritto di critica/causa di giustificazione) e, in via subordinata, deduzione di cause di non punibilità ex art. 599 c.p. e stato d'ira provocato dal comportamento dell'avv. Peluso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente al primo motivo e lo ha accolto parzialmente: ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili e alla condanna alle spese di entrambi i gradi in favore della CGIL di Crotone (eliminate), perché non risultava un atto autonomo di querela né una chiara manifestazione della volontà dell'ente di perseguire l'autore per le frasi a esso attribuite in presenza di un concorso formale di reati. Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile: la censura sul mancato riconoscimento della scriminante ex art. 51 c.p. è stata considerata, in sostanza, un vizio di motivazione e quindi non deducibile in cassazione per le pronunce d'appello rese su reati di competenza del giudice di pace (limitazioni previste dagli artt. 606, comma 2‑bis c.p.p. e 39‑bis d.lgs. n. 274/2000); inoltre la doglianza relativa ad art. 599 c.p. è stata considerata nuova e inammissibile. Conseguenza pratica: resta confermata la responsabilità penale di Urso quanto alla condanna principale, ma vengono cancellate le statuizioni civili a favore della CGIL di Crotone.
Norme richiamate
art. 595 cod. pen.
Norma sulla diffamazione: la condotta contestata è stata qualificata come diffamatoria nei confronti dell'avv. Peluso e della CGIL; la Corte ha confermato la responsabilità penale per le affermazioni ritenute non provate nella loro verità.
art. 122 cod. pen.
La Corte richiama la giurisprudenza secondo cui l'art. 122 (querela proposta da una sola delle persone offese) non si applica quando un'unica azione integri più violazioni della stessa norma a danno di soggetti distinti (concorso formale di reati); in tal caso la procedibilità per ciascun reato richiede la querela della rispettiva persona offesa.
art. 124 cod. proc. pen.
Richiamata in riferimento alla possibilità di costituzione di parte civile in atti; la Corte osserva tuttavia che, nel dubbio, serve una chiara manifestazione della volontà dell'ente offeso quando l'azione riguarda più soggetti.
art. 51 cod. pen.
Causa di giustificazione (esercizio di un diritto o adempimento di un dovere): il ricorrente la invoca come scriminante per la critica all'avv. Peluso; la Corte di legittimità ha ritenuto la censura inammissibile perché si traduce in un vizio di motivazione non sindacabile in cassazione nelle fattispecie di competenza del giudice di pace, e inoltre l'iter motivazionale del giudice d'appello ha escluso la scriminante per carenza di elementi di veridicità nei fatti denunciati.
art. 599 cod. pen.
Richiamato dall'imputato come causa di non punibilità; la Corte osserva che tale deduzione non era stata svolta in appello e pertanto è inammissibile come motivo nuovo in cassazione.
art. 606 c.p.p.
art. 606, comma 2‑bis e art. 606, comma 1, lett. a), b), c), e)
Limiti al ricorso per cassazione: per le sentenze di appello rese sui reati di competenza del giudice di pace, non è consentito il ricorso per mera carenza di motivazione (lett. e); il ricorso può dedurre solo i vizi tassativamente indicati (lett. a,b,c). La Corte l'ha richiamata per dichiarare inammissibile la censura sul mancato riconoscimento della scriminante quando essa equivale a vizio di motivazione.
d.lgs. n. 274/2000, art. 39‑bis
art. 39‑bis d.lgs. 28/08/2000, n. 274
Norma richiamata unitamente all'art. 606 c.p.p. per delimitare le possibilità di impugnazione in Cassazione delle sentenze di appello sui reati di competenza del giudice di pace; rafforza il divieto di ricorso per mero vizio motivazionale.
Massime di principio
- Se un'unica azione offensiva lede distinti soggetti (persone fisiche e un ente), può configurarsi un concorso formale di reati e la procedibilità per ciascun reato richiede la querela della specifica persona offesa: la costituzione di parte civile dell'ente non sostituisce l'assenza di una querela autonoma.
- La costituzione in giudizio e altri atti possono essere considerati manifestazioni della volontà di querela, ma quando l'offesa riguarda sia il rappresentante che l'ente è necessaria una chiara indicazione che l'ente intenda perseguire l'autore; in mancanza, le pretese civili in favore dell'ente possono essere annullate.
- La deduzione di una scriminante (es. esercizio del diritto di critica ex art. 51) deve essere svolta nei gradi di merito: in cassazione, per sentenze d'appello su materie di competenza del giudice di pace, non è ammesso censurare la motivazione in termini generici (divieto di ricorso per mero vizio di motivazione).
- Il carico della prova sulla veridicità dei fatti asseriti spetta all'imputato che pretende la giustificazione basata sulla verità; se non prova la veridicità, la scriminante viene esclusa.
- Questioni nuove (non affrontate in appello) o dedotte per la prima volta in cassazione sono inammissibili; va dunque curata la strategia difensiva già nei gradi inferiori.
- La modalità di invio della segnalazione (es. a un sindacato anziché all'Ordine professionale) non determina automaticamente l'esistenza di una finalità punitiva o disciplinare: il giudice valuta il contenuto, la destinazione e l'effetto dell'atto per ricostruire l'intenzione dell'autore.
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