Sentenza n. 216/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 186/24 del Tribunale di Sassari - Sezione Lavoro, pubblicata in data 06.06.2024 nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della emananda sentenza, mediante l'assegnazione della carta del docente con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 e accreditando sulla Carta l'importo di € 500,00, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, corrispondente ai contratti a tempo determinato stipulati dal ricorrente negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 quale contributo alla sua formazione professionale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, sino alla proposizione del ricorso, della sentenza del Tribunale di Sassari - Sezione Lavoro che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente per cinque anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Sassari - Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto a beneficiare della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, nella misura di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi euro 2.500,00, oltre interessi legali ed eventuale maggior somma. Dopo la notificazione e il deposito del ricorso, il Ministero ha tardivamente eseguito il giudicato, accreditando le somme dovute. La ricorrente ha quindi insistito soltanto per la condanna dell'Amministrazione alle spese del giudizio, con distrazione in favore del difensore antistatario.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere perché, successivamente alla proposizione del ricorso, l'Amministrazione ha eseguito il comando contenuto nella sentenza del giudice del lavoro, facendo conseguire alla ricorrente il bene della vita richiesto. Il Collegio ha tuttavia posto le spese a carico del Ministero secondo il criterio della soccombenza virtuale, rilevando che l'adempimento è intervenuto solo dopo l'incardinamento del giudizio. In considerazione della natura seriale del contenzioso e dell'elevata ripetitività e standardizzazione dell'attività difensiva, le spese sono state liquidate in euro 400,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari. È stata ordinata l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza, utilizzabile per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi anche su una sentenza del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 114 c.p.a.
Richiamato quale disposizione applicabile al giudizio di ottemperanza; il giudizio è definito prendendo atto dell'intervenuta esecuzione del comando giudiziale e regolando le spese secondo la soccombenza virtuale.
art. 1, comma 122, l. 107/2015
Indicato nella sentenza posta in esecuzione quale base normativa del beneficio finanziario della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente.
d.P.C.M. 28 novembre 2016
Indicato quale disciplina delle modalità di fruizione della Carta del docente e di attribuzione del beneficio economico.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione esegue il giudicato dopo la proposizione del ricorso e il ricorrente consegue il bene della vita richiesto, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- L'adempimento sopravvenuto dell'amministrazione non esclude la condanna alle spese del giudizio se l'esecuzione è intervenuta solo dopo l'incardinamento del ricorso; in tal caso le spese possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale.
- Nel contenzioso seriale, caratterizzato da attività difensiva altamente ripetitiva e standardizzata, la liquidazione delle spese può essere determinata in misura equitativa e contenuta rispetto ai parametri ordinari, purché siano riconosciuti gli accessori di legge e il rimborso del contributo unificato ove versato.
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