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Sentenza

Sentenza n. 703/2026 - Catania, Sezione 1

per l'annullamento - della nota Prot. Gen. -OMISSIS-del Responsabile del III Settore - Servizi Territoriali e Urbanistici - Servizio 1 Pianificazione Urbana e Edilizia Privata con cui è stata rigettata la SCIA in sanatoria n.-OMISSIS- del 13.02.2023; - di ogni altro atto prodromico, consequenziale e, comunque, connesso.

Giustizia amministrativa202400118

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego e dichiarazione di improduttività di effetti della SCIA in sanatoria relativa alla divisione di un'area parcheggio, alla realizzazione di un wc e alla regolarizzazione di un soppalco

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (responsabile dell'abuso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale che aveva rigettato la SCIA in sanatoria presentata ai sensi dell'art. 37 d.P.R. 380/2001 per opere prive di titolo abilitativo. Ha dedotto la violazione e l'errata applicazione degli artt. 11, 23 e 37 d.P.R. 380/2001, nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di motivazione. In particolare, ha contestato che il Comune avesse ritenuto necessario il titolo di proprietà dell'immobile, sostenendo che fosse sufficiente la disponibilità qualificata del bene e, comunque, la qualifica di responsabile dell'abuso. Ha inoltre contestato l'assunto secondo cui la sanatoria sarebbe stata preclusa dall'assenza di una distinta identificazione catastale dell'unità oggetto degli interventi, evidenziando che la SCIA indicava gli estremi catastali dell'area di parcheggio e conteneva planimetrie e descrizioni idonee a individuare ubicazione e consistenza delle opere. Il ricorrente ha anche sostenuto che l'aggiornamento catastale non costituisse un presupposto per l'accertamento di conformità, ma un adempimento eventualmente successivo alla regolarizzazione edilizia.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego comunale. Quanto alla legittimazione, ha affermato che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 11, 20, 27 e 37 d.P.R. 380/2001, l'amministrazione deve verificare che il richiedente disponga di una relazione qualificata con il bene, ma non deve compiere complessi accertamenti civilistici né sostituirsi al giudice ordinario in presenza di contestazioni non immediatamente evidenti. La legittimazione alla sanatoria non spetta soltanto al proprietario, ma anche al responsabile dell'abuso, inteso come esecutore materiale dell'opera o soggetto che abbia la disponibilità materiale del bene al momento dell'adozione della misura repressiva. Il ricorrente, titolare del diritto di posteggio e detentore del box, nonché indicato quale responsabile dell'abuso nell'ordinanza di demolizione, era pertanto legittimato a presentare la SCIA in sanatoria. Non risultavano, inoltre, controinteressi o opposizioni di altri condomini o proprietari tali da impedire la procedibilità dell'istanza. Quanto all'identificazione catastale, il Collegio ha ritenuto che la documentazione presentata individuasse sufficientemente l'area e le opere, già note al Comune anche per effetto dell'ordine di demolizione. La normativa sull'accertamento di conformità non impone il previo aggiornamento catastale quale condizione per la sanatoria; tale requisito è previsto per il condono edilizio, ma non per la procedura ordinaria di regolarizzazione. L'aggiornamento catastale può quindi costituire un adempimento successivo alla regolarizzazione delle opere. Le sopravvenienze costituite dall'accertamento giudiziale dell'usucapione e dal frazionamento catastale non sono state utilizzate per valutare la legittimità originaria del diniego, da giudicare secondo il principio tempus regit actum. Le spese sono state dichiarate irripetibili nei confronti del Comune non costituito.

Norme richiamate

  • art. 37 d.P.R. 380/2001

    «ove l'intervento realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell'intervento, sia al momento della presentazione della domanda, il responsabile dell'abuso o il proprietario dell'immobile possono ottenere la sanatoria dell'intervento versando la somma, […]»

    La disposizione riconosce la legittimazione a presentare la SCIA in sanatoria sia al proprietario sia al responsabile dell'abuso; quest'ultimo comprende l'esecutore materiale dell'opera o chi abbia la disponibilità del bene al momento della misura repressiva.

  • art. 11, comma 1, d.P.R. 380/2001

    La legittimazione edilizia richiede una relazione qualificata con l'immobile, ma non necessariamente la proprietà; l'amministrazione deve verificare la disponibilità materiale del bene senza svolgere complessi accertamenti civilistici, salvo contestazioni di terzi basate su elementi immediatamente evidenti.

  • art. 20, comma 1, d.P.R. 380/2001

    Concorre, insieme agli artt. 11, 27 e 37, a fondare il potere-dovere comunale di verificare la legittimazione del richiedente il titolo edilizio.

  • art. 27 d.P.R. 380/2001

    Richiamato quale base del potere comunale di controllo edilizio e della verifica della legittimazione del richiedente.

  • art. 36 d.P.R. 380/2001

    La legittimazione alla sanatoria ordinaria non è riservata al proprietario, ma si estende al responsabile dell'abuso; il principio è trasponibile alla SCIA in sanatoria.

  • art. 36-bis d.P.R. 380/2001

    La formulazione attuale conferma, secondo il giudice, la legittimazione del responsabile dell'abuso e del proprietario alla regolarizzazione.

  • art. 23 d.P.R. 380/2001

    Richiamato tra le norme dedotte con il ricorso in relazione alla disciplina della SCIA edilizia.

  • art. 29 d.P.R. 380/2001

    Rileva per interpretare in senso ampio la nozione di responsabile della realizzazione, comprendendovi il soggetto che, per la relazione attuale con il bene, può e deve farsi carico della regolarizzazione o rimozione.

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    La documentazione depositata tardivamente non è stata utilizzata ai fini della decisione sulla legittimità dell'atto, valutata con riferimento alla situazione esistente al momento della sua adozione.

  • art. 54 c.p.a.

    Il TAR ha ritenuto non necessaria un'autorizzazione alla produzione né l'espunzione della documentazione tardiva, poiché irrilevante ai fini della decisione.

  • art. 39 l. 724/1994

    Richiamato per evidenziare che, diversamente dalla sanatoria ordinaria, il condono edilizio prevede la preventiva denuncia catastale quale requisito della procedura.

  • art. 32, comma 37, d.l. 30 settembre 2003, n. 269

    Richiamato quale ulteriore disciplina del condono edilizio che impone la preventiva denuncia catastale, requisito non estensibile all'accertamento di conformità ordinario.

Massime di principio

  • La legittimazione a presentare una SCIA in sanatoria ai sensi dell'art. 37 d.P.R. 380/2001 non spetta soltanto al proprietario dell'immobile, ma anche al responsabile dell'abuso, inteso come esecutore materiale dell'opera o soggetto che abbia la disponibilità materiale del bene al momento dell'adozione della misura repressiva.
  • L'amministrazione comunale, nel verificare la legittimazione del richiedente un titolo edilizio o una sanatoria, deve accertare l'esistenza di una relazione qualificata o della disponibilità materiale dell'immobile, ma non è tenuta a svolgere complessi accertamenti sulla titolarità civilistica né può sostituirsi al giudice ordinario, salvo che emergano contestazioni di terzi fondate su elementi di immediata evidenza.
  • L'assenza di una distinta identificazione catastale dell'unità abusiva non costituisce, di per sé, un ostacolo alla presentazione o al rilascio della sanatoria edilizia ordinaria, quando l'area e le opere siano comunque individuabili mediante gli estremi catastali disponibili, gli elaborati grafici e gli elementi descrittivi dell'istanza.
  • L'aggiornamento catastale preventivo, richiesto dalla disciplina del condono edilizio, non è un requisito dell'accertamento di conformità o della SCIA in sanatoria ordinaria; l'adempimento catastale può sorgere successivamente alla regolarizzazione edilizia.
  • La legittimità di un provvedimento amministrativo deve essere valutata secondo la situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione; le sopravvenienze non possono incidere automaticamente ex post sulla legittimità dell'atto, ferma la possibilità per l'amministrazione di considerarle mediante atti successivi e consequenziali.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioTitoli abilitativi ediliziInvalidità del provvedimentoIstruttoria processuale
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneOnere della prova e principio dispositivo

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