Cassazione Penale, Sentenza n. 16130/2024 del 17/04/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Cannella era stato condannato in appello per varie ipotesi di bancarotta fraudolenta in quanto, nella veste di amministratore e liquidatore della cooperativa Ema Scan dichiarata fallita, avrebbe omesso o falsificato scritture contabili (capo 2), omesso sistematicamente il versamento di imposte e contributi per anni causando debiti per oltre 14,5 milioni (capo 3) e fornito rappresentazione falsa dei debiti nei bilanci aggravando il dissesto societario (capo 4). Il ricorrente ha impugnato la sentenza di appello con dieci motivi articolando censure sulla qualificazione giuridica dei fatti, sulla mancanza del dolo specifico o genericò, sulla diversità del fatto contestato rispetto alla motivazione, sulla carenza di specificazione dei libri contabili in cui sarebbero emerse le omissioni, sulla mancata valutazione dell elemento psicologico, sulla necessità di una perizia contabile, nonché sulla applicabilità dell aggravante di cui all'art. 219 L. fall. e sulla commisurazione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato in parte. Ha annullato con rinvio la sentenza limitatamente ai reati contestati nei capi 2 (bancarotta fraudolenta documentale) e 4 (bancarotta societaria), per vizi motivazionali: in ordine al capo 2 la motivazione di merito ha confuso l ipotesi di bancarotta documentale "specifica" con quella "generale" prevista in rubricazione e non ha indicato quali libri o scritture, diversi dai bilanci, risultassero carenti; in ordine al capo 4 vi è totale carenza motivazionale rispetto alla fattispecie contestata. Per il capo 3 (bancarotta impropria da operazioni dolose) la Corte ha ritenuto infondati i motivi del ricorrente e ha confermato la valutazione di merito che collegava la sistematica omissione dei versamenti al dissesto societario. Il motivo sulla perizia è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen.; la censura sull applicabilità dell'aggravante ex art. 219 L. fall. è stata ritenuta infondata. I motivi relativi alle circostanze attenuanti e alla pena sono stati assorbiti.
Norme richiamate
art. 216, comma 1, n. 2, legge fallimentare
Disciplina le fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale, distinguendo tra la fattispecie 'specifica' (sottrazione, distruzione, falsificazione o omessa tenuta dei libri) che richiede dolo specifico, e la fattispecie 'generale' (tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari) che richiede dolo generico.
art. 217, legge fallimentare
Riferimento per la distinzione tra bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta semplice documentale; assenza del dolo specifico conduce alla fattispecie semplice.
art. 223, commi 1 e 2, legge fallimentare
Norma che prevede la bancarotta impropria per operazioni dolose e per reati societari; richiama le pene di art. 216 per alcune fattispecie e richiede che dalle operazioni dolose derivi un depauperamento non giustificabile in termini di interesse dell'impresa.
art. 219, comma 1, legge fallimentare
Prevede la circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità e, secondo la giurisprudenza richiamata, è applicabile anche ai fatti di bancarotta impropria.
art. 2621, codice civile
Norma sulla responsabilità degli amministratori per false comunicazioni sociali; era richiamata nella difesa ma la Corte ha rilevato che la censura non è stata adeguatamente confrontata con il testo anteriore alla novella 2015.
art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
Limita i motivi di ricorso in Cassazione; la mancata esecuzione di una perizia non costituisce, di per sé, prova decisiva che legittimi il motivo di ricorso per cassazione.
art. 495, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato per chiarire il concetto di prova decisiva a discarico; la perizia è considerata mezzo neutro e non sempre rientra nelle prove decisive ai fini del ricorso per cassazione.
Massime di principio
- La fattispecie di bancarotta documentale va interpretata distintamente nelle sue due tipologie: la 'specifica' (intervento manipolativo su scritture già formate) richiede dolo specifico, mentre la 'generale' (annotazioni originarie false o omissioni su libri rinvenuti) richiede dolo generico.
- Una condanna deve restare coerente con l'editto accusatorio e la rubrica: il giudice non può deviare dalla fattispecie contestata trasformando l'imputazione senza adeguata rinnovazione o motivazione; la mancata indicazione dei libri o scritture coinvolte può determinare l'annullamento.
- I bilanci, di per sé, non rientrano nella nozione di 'libri' e 'scritture contabili' ai fini dell'art. 216 L. fall.; eventuali falsità di bilancio possono integrare altre fattispecie (es. bancarotta impropria da reato societario) ma non automaticamente la bancarotta documentale prevista dall'art. 216 n.2.
- Per le operazioni dolose ai sensi dell'art. 223 L. fall. è sufficiente dimostrare consapevolezza e volontà della natura dolosa dell'azione e l'astratta prevedibilità dell'evento; la sistematicità di omissioni rilevanti (es. mancati versamenti contributivi per anni) può integrare l'elemento soggettivo e la causalità rispetto al dissesto.
- La mancata richiesta o esecuzione di una perizia contabile non costituisce automaticamente vizio di cassazione: la perizia è un mezzo di prova neutro e la valutazione della sua necessità resta in larga parte discrezionale del giudice di merito.
- L'aggravante ex art. 219 L. fall. può essere applicata anche alle ipotesi di bancarotta impropria, in linea con la giurisprudenza di legittimità che estende il rinvio normativo alle pene aggravate.
- Nei ricorsi per cassazione, i vizi motivazionali assoluti o la mancata trattazione di censure specifiche avanzate in appello possono comportare annullamento e rinvio limitato alle parti della sentenza carenti di motivazione.
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