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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 28033/2023 del 04/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Comune impugna la sentenza della CTR Sicilia che aveva accolto l'appello di Buzzi Unicem annullando l'avviso di accertamento ICI anno 2005, sostenendo in particolare: (i) omissione di ordinare l'esibizione degli originali della notifica dell'avviso di accertamento e della busta postale per verificare la tempestività del ricorso (artt.21-22 d.lgs. n.546/1992); (ii) errata interpretazione e applicazione dell'art.74 l. n.342/2000 circa l'efficacia e la notificazione della nuova rendita catastale e la possibilità di utilizzarla per annualità anteriori; (iii) omissione e travisamento nella valutazione della prova circa la notifica n.0029401/2004 della nuova rendita catastale; (iv) motivazione insufficiente e apparente della CTR quanto alla individuazione della rendita catastale vincolante per l'anno 2005.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo e il sesto motivo, mentre ha accolto il secondo, terzo, quarto e quinto motivo. Ha ritenuto che: (a) non sussisteva l'obbligo di esibire d'ufficio gli originali relativi alla notifica dell'avviso di accertamento perché la documentazione fotostatica prodotta e la cartella di pagamento in atti consentivano di ricavare senza incertezza la data di notifica e la tempestività del ricorso; (b) la CTR ha errato nella valutazione sulla efficacia e utilizzabilità della rendita catastale: è necessario verificare la storia delle attribuzioni e delle DOCFA per stabilire quale rendita fosse definitivamente vincolante per l'anno 2005; (c) la CTR non ha adeguatamente esaminato e motivato la ricostruzione della rendita catastale (anche alla luce della notifica n.0029401/2004 e di pronunce precedenti), per cui la sentenza va cassata e la causa rimessa alla CTR di secondo grado per nuovo esame conforme ai principi di diritto indicati dalla Cassazione. La causa è rinviata anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21

    Termine per proporre ricorso (60 giorni) decorrente dalla data di notificazione dell'atto impugnato; rilevante per valutare la tempestività del ricorso introduttivo.

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 22

    Prevede che, in caso di contestazioni, il giudice tributario ordini l'esibizione degli originali degli atti e documenti prodotti; interpretato dalla Corte nel senso che l'ordine di esibizione è obbligatorio quando la documentazione prodotta non consente di valutare la tempestività o sussistono contestazioni rilevanti.

  • legge 23 ottobre 2000, n. 342, art. 74

    "A decorrere dal 1° gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione..."

    La nuova rendita catastale è efficace solo dalla notificazione; non può essere utilizzata per calcolare l'ICI prima della notificazione, ma, una volta notificata, può essere applicata anche ad annualità anteriori ancora suscettibili di accertamento. Se la rendita proposta dal contribuente coincide con quella utilizzata dal Comune, la notifica dell'Agenzia non è necessaria; se invece il Comune si basa su rendita diversa, occorre la notifica.

  • D.M. 19 aprile 1994, art. 1, comma 10

    Stabilisce che l'Ufficio notifica al contribuente le risultanze della dichiarazione DOCFA solo nei casi in cui abbia apportato variazioni a quelle denunciate o proposte dalla parte; conferma che la notifica è richiesta quando l'ufficio modifica la rendita proposta dal contribuente.

  • codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3-4-5

    Capitoli invocati come motivi di cassazione: n.3 (violazione di legge), n.4 (nullità per violazione di norme processuali), n.5 (omesso esame di fatto decisivo). La Corte ha ritenuto fondati i profili relativi a violazione di legge e omesso esame dei fatti decisivi con riferimento alla rendita catastale e alla prova della notifica.

  • Costituzione, art. 111

    Richiama il principio del giudizio giusto e della motivazione adeguata delle decisioni; la sentenza deve esporre ragioni logiche e controllabili dal giudice di legittimità.

Massime di principio

  • Se la documentazione prodotta in copia non consente di accertare la tempestività del ricorso e la parte avversaria la contesta, il giudice tributario deve ordinare l'esibizione degli originali ai sensi dell'art.22 d.lgs. n.546/1992; in mancanza, deve concedere termine per il deposito e non dichiarare immediatamente l'inammissibilità.
  • L'art.74 l. n.342/2000 rende la nuova rendita catastale efficace dalla notificazione: una rendita non notificata non può essere utilizzata per liquidare l'ICI; tuttavia, una rendita notificata può essere applicata anche a annualità anteriori ancora suscettibili di accertamento.
  • Quando il contribuente ha proposto una rendita mediante procedura DOCFA e il Comune utilizza la stessa rendita, non è necessaria una ulteriore notifica dell'Ufficio per l'utilizzo ai fini impositivi; se invece il Comune si basa su rendita diversa, la notifica dell'attribuzione da parte dell'Agenzia del Territorio è rilevante.
  • In sede di appello o cassazione, il giudice deve esaminare la storia catastale (visure, DOCFA, pronunce pregresse e notifiche) per individuare quale rendita fosse definitivamente vincolante nell'anno d'imposta controverso; l'omissione di questo esame può giustificare la cassazione e il rinvio.
  • La motivazione della sentenza deve essere sufficientemente analitica e non meramente apparente: ragioni sintetiche sono ammesse, ma devono consentire il controllo logico-giuridico del percorso decisionale; altrimenti la decisione può essere censurata per vizio di motivazione.
  • Per evitare contenziosi simili, le parti (Comune, contribuente, Agenzia) dovrebbero conservare ed esibire le notifiche originali e la documentazione DOCFA/visure storiche, e il Comune dovrebbe verificare la definitiva efficacia di una rendita prima di utilizzarla per accertamenti ICI.

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