Sentenza n. 3591/2026 - Napoli, Sezione 3
per l'annullamento, previa sospensione, 1) della nota dirigenziale della Regione Campania del 12/2/2026, recante il rigetto dell’istanza di riesame presentata dal ricorrente in data 12/11/2025 (prot. n. 0615162/2025) e la conseguente riduzione dei finanziamenti concessi con contestuale comunicazione di avvio del recupero della somma di € 15.870,29; 2) ove e per quanto di ragione, del verbale della commissione di riesame del 15/12/2025, posto a base del provvedimento sub a); 3) ove e per quanto di ragione, della nota dirigenziale della Regione Campania del 3/11/2025, recante comunicazione riduzioni e somme da restituire; 4) ove e per quanto di ragione, della nota dirigenziale della Regione Campania del 4/3/2026, recante invito al pagamento ad AGEA dell’importo di € 15.870,29 in un’unica soluzione; 5) della nota dirigenziale della Regione Campania del 5/5/2025, recante comunicazione di improcedibilità della domanda di proroga prot. n. 209677 del 28/4/2025; 6) di ogni altro atto comunque ostativo all'accoglimento del presente ricorso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rideterminazione e parziale revoca di finanziamenti del PSR Campania, con comunicazione di recupero e richiesta di restituzione di € 15.870,29, nonché gli atti presupposti relativi all’improcedibilità della domanda di proroga
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni erogatrici)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione, la nota regionale del 12 febbraio 2026 che aveva respinto l’istanza di riesame, ridotto i finanziamenti già concessi e avviato il recupero di € 15.870,29; il verbale della commissione di riesame; la precedente comunicazione di riduzione e restituzione; la successiva richiesta di pagamento ad AGEA; nonché la comunicazione di improcedibilità della domanda di proroga. Il beneficio, concesso nell’ambito del PSR Campania 2014/2020, consisteva in un contributo di € 218.555,60 per la tipologia 4.1.2 e in un premio di € 50.000,00 per la tipologia 6.1.1. La Regione aveva contestato il mancato rispetto del termine, già prorogato, per la presentazione delle domande di saldo e la non riconducibilità di alcune spese alle progettualità finanziate. A sostegno della giurisdizione amministrativa, il ricorrente ha dedotto che la rideterminazione dei finanziamenti e l’attivazione del recupero avrebbero comportato valutazioni discrezionali assimilabili all’autotutela decisoria su un precedente provvedimento favorevole.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario. La controversia riguarda infatti la fase esecutiva di erogazione e recupero di finanziamenti pubblici già concessi, non la precedente fase discrezionale di assegnazione. Le contestazioni attengono all’inadempimento del beneficiario rispetto agli obblighi cui era subordinata l’erogazione dei saldi e alla riconducibilità delle spese al programma finanziato. In tale fase il beneficiario è titolare di una posizione di diritto soggettivo, anche se gli atti amministrativi sono formalmente denominati revoca, riduzione o decadenza; pertanto la cognizione spetta al giudice ordinario. Il TAR ha escluso che l’amministrazione abbia esercitato autotutela decisoria, poiché non ha inciso sulla legittimità originaria o sull’interesse pubblico sotteso al provvedimento di assegnazione, ma ha verificato l’adempimento delle condizioni di erogazione. La domanda può essere riproposta davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate; il contributo unificato resta a carico del ricorrente.
Norme richiamate
art. 11 c.p.a.
In caso di declinatoria della giurisdizione, la domanda può essere riproposta davanti al giudice individuato come munito di giurisdizione, secondo la disciplina della translatio iudicii.
Massime di principio
- Nelle controversie sui finanziamenti pubblici, il riparto di giurisdizione segue la natura della situazione soggettiva azionata, non la denominazione formale dell’atto impugnato.
- Quando il finanziamento è già stato concesso e la controversia riguarda l’erogazione, la rideterminazione o il recupero del contributo per inadempimento del beneficiario agli obblighi assunti, la posizione del beneficiario è di diritto soggettivo e la giurisdizione spetta al giudice ordinario.
- La giurisdizione amministrativa sussiste, invece, per le controversie relative alla fase discrezionale antecedente di assegnazione del beneficio o all’annullamento o revoca del provvedimento attributivo per vizi di legittimità o per originario contrasto con il pubblico interesse, non per il mancato adempimento del beneficiario.
- La riduzione o il recupero di un finanziamento già concesso, fondati sulla mancata osservanza dei termini o sulla non conformità delle spese al programma finanziato, appartengono alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e non costituiscono esercizio di autotutela decisoria.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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