Cassazione Civile, Ordinanza n. 10350/2023 del 18/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Nel corso di un procedimento esecutivo immobiliare, i debitori esecutati hanno proposto reclamo al collegio ex art. 591-ter c.p.c. avverso un provvedimento del giudice dell’esecuzione che aveva respinto la loro istanza diretta a contestare la prosecuzione dell’attività del professionista delegato alla vendita, nonostante il tardivo versamento del fondo spese. Il Tribunale, decidendo sul reclamo, lo ha rigettato. I soccombenti hanno quindi proposto ricorso per cassazione contro l’ordinanza del tribunale, articolando due motivi; dal testo non emerge il contenuto specifico dei motivi, poiché la Corte definisce la controversia con un rilievo preliminare di inammissibilità dell’impugnazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l’ordinanza collegiale resa sul reclamo ex art. 591-ter c.p.c. contro gli atti del giudice dell’esecuzione nelle operazioni di vendita delegate al professionista ex art. 591-bis c.p.c. non abbia natura decisoria né definitiva, non sia idonea al giudicato e, pertanto, non sia impugnabile con ricorso per cassazione, né ordinario né straordinario ex art. 111, comma 7, Cost. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti alle spese in favore di ciascuna delle controricorrenti e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 591-ter c.p.c.
disciplina il reclamo al collegio contro gli atti del giudice dell’esecuzione compiuti nel corso delle operazioni di vendita delegate; l’ordinanza resa su tale reclamo è considerata non decisoria e non definitiva.
art. 669-terdecies c.p.c.
richiamato per il procedimento di reclamo, in collegamento con il rimedio avverso i provvedimenti del giudice dell’esecuzione.
art. 591-bis c.p.c.
norma richiamata per individuare le operazioni di vendita delegate al professionista, nell’ambito delle quali è intervenuto il provvedimento contestato.
art. 111, comma 7, Cost.
esclude il ricorso straordinario per cassazione contro l’ordinanza collegiale che non abbia natura decisoria e definitiva.
artt. 375 e 380-bis.1 c.p.c.
richiamati per la trattazione in camera di consiglio del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato ai fini del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto o declaratoria di inammissibilità/improcedibilità dell’impugnazione.
Massime di principio
- L’ordinanza collegiale resa sul reclamo ex art. 591-ter c.p.c. avverso gli atti del giudice dell’esecuzione nelle vendite delegate ex art. 591-bis c.p.c. non è impugnabile con ricorso per cassazione, poiché non ha natura decisoria né definitiva e non è suscettibile di passare in giudicato.
- La non definitività e la non decisorietà del provvedimento escludono sia il ricorso ordinario sia quello straordinario ex art. 111, comma 7, Cost.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, il soccombente è condannato alle spese del giudizio di legittimità e, ricorrendone i presupposti, è dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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