Cassazione Civile, Ordinanza n. 03384/2025 del 10/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
A seguito di verifica della Guardia di Finanza su un gruppo societario, l’Ufficio aveva emesso avviso di accertamento per IRES, contestando tra l’altro l’indebita deduzione di accantonamenti per trattamento di fine mandato (TFM) degli amministratori. Le società avevano impugnato l’atto: in primo grado il ricorso era stato respinto, mentre in appello la CTR aveva accolto la tesi delle contribuenti, ritenendo legittimo l’accantonamento perché il TFM non sarebbe equiparato al TFR e perché l’importo era stato determinato con delibera assembleare. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 105 TUIR e dell’art. 2120 c.c.: secondo il ricorrente, il richiamo contenuto nell’art. 105 TUIR alla disciplina civilistica imporrebbe di applicare anche al TFM degli amministratori il limite quantitativo previsto per il TFR dei lavoratori subordinati; la controversia riguarderebbe quindi non l’an della deducibilità, ma solo la misura, cioè l’assoggettamento o meno al limite dell’art. 2120 c.c.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso. Ha richiamato il proprio orientamento secondo cui, in assenza di una norma che imponga alle società di accantonare il TFM degli amministratori secondo le forme previste per i dipendenti, non è applicabile l’art. 2120 c.c., norma dettata per il solo TFR. Ha inoltre ribadito che, ai fini della deducibilità per competenza delle quote accantonate per il TFM degli amministratori, è necessario che il trattamento risulti da atto scritto avente data certa anteriore all’inizio del rapporto e che ne specifichi l’importo; in difetto, opera il principio di cassa ex art. 95, comma 5, TUIR. Poiché la sentenza impugnata si era conformata a tali principi, il ricorso è stato rigettato e l’Agenzia condannata alle spese.
Norme richiamate
art. 105 TUIR
consente la deduzione degli accantonamenti per TFM secondo la disciplina fiscale, ma non comporta l’automatica estensione del limite previsto per il TFR dall’art. 2120 c.c.
art. 2120 c.c.
disciplina il trattamento di fine rapporto dei lavoratori subordinati e non si applica, in mancanza di specifica previsione, al trattamento di fine mandato degli amministratori
art. 2389 c.c.
richiamato dalla sentenza di merito come base della determinazione assembleare dell’importo del trattamento di fine mandato
art. 17, comma 1, lett. c), TUIR
insieme all’art. 105 TUIR consente la deduzione per competenza delle quote accantonate per il TFM se il trattamento è previsto da atto scritto con data certa e importo determinato
art. 95, comma 5, TUIR
in assenza dei presupposti per la deduzione per competenza, i compensi degli amministratori sono deducibili secondo il principio di cassa, nell’esercizio del pagamento
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è il vizio denunciato nel ricorso per cassazione, come violazione e falsa applicazione di legge
d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 13, comma 1-quater
la Corte esclude la sua applicazione all’Agenzia delle Entrate, perché soccombente e ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato
l. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
richiamata quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002
Massime di principio
- Il trattamento di fine mandato degli amministratori non è automaticamente soggetto al limite quantitativo previsto per il trattamento di fine rapporto dei lavoratori subordinati, salvo un espresso richiamo normativo.
- In materia di reddito d’impresa, le quote accantonate per il TFM degli amministratori sono deducibili per competenza solo se il trattamento è previsto da un atto scritto con data certa anteriore all’inizio del rapporto e con importo determinato.
- In mancanza dei requisiti per la deduzione per competenza, i compensi e i trattamenti degli amministratori seguono il principio di cassa, con deduzione nell’esercizio in cui sono corrisposti.
- Quando la sentenza di merito si conforma all’orientamento consolidato di legittimità sulla non applicabilità dell’art. 2120 c.c. al TFM degli amministratori, il ricorso che sostenga il contrario è infondato.
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