Sentenza n. 2396/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento - del silenzio-rifiuto e/o inadempimento realizzatosi sull’istanza del 9 ottobre 2025 protocollata con N° 28689 del 09-10-2025, e successiva diffida per mancata risposta del 22/12/2025 protocollata con N° 36425 del 23-12-2025, per il ripristino dello stato precedente all’illegittima acquisizione al patrimonio comunale dell’immobile e del terreno sito alla Via Appia Sud SS Bis di proprietà degli istanti, eredi Guarino e Treviglio;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento del Comune sull’istanza di revoca o annullamento dell’acquisizione al patrimonio comunale di un immobile e di un terreno abusivi
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il silenzio serbato dal Comune di Sant'Antimo sull’istanza del 9 ottobre 2025 e sulla successiva diffida del 22 dicembre 2025, chiedendo il ripristino dello stato precedente all’acquisizione al patrimonio comunale dell’immobile e del terreno di loro proprietà. Hanno dedotto l’illegittimità dell’acquisizione, assumendo di non aver mai ricevuto rituale comunicazione degli atti presupposti. Il Comune non si è costituito. Il giudizio riguarda esclusivamente l’obbligo dell’amministrazione di pronunciarsi espressamente sull’istanza, senza anticipare la valutazione sulla fondatezza della pretesa sostanziale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso contro il silenzio-inadempimento, ritenendo sussistente, ai sensi del principio generale di cui all’art. 2 l. 241/1990, l’obbligo del Comune di adottare un provvedimento espresso. L’obbligo è stato ravvisato anche perché l’amministrazione si era comunque attivata acquisendo il parere dell’Avvocatura civica. Il Collegio ha inoltre considerato che l’atto di acquisizione di un bene abusivo al patrimonio comunale ha natura meramente ricognitiva dei presupposti di legge, la cui verifica non implica esercizio di discrezionalità. L’ordine giudiziale non incide sul merito: spetta al Comune verificare la fondatezza dell’istanza alla luce delle concrete circostanze del caso. L’amministrazione è stata ordinata a provvedere con atto espresso entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 2 l. 241/1990
L’amministrazione ha l’obbligo di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso quando sussiste il dovere di esaminare l’istanza del privato; il giudice può ordinare di provvedere senza predeterminare il contenuto della decisione amministrativa.
Massime di principio
- Il silenzio dell’amministrazione su un’istanza volta a ottenere la revoca o l’annullamento di un atto di acquisizione al patrimonio comunale può essere dichiarato illegittimo quando sussiste l’obbligo di esaminare la richiesta e di concludere il procedimento con un provvedimento espresso.
- L’acquisizione al patrimonio comunale di un bene abusivo presuppone una verifica ricognitiva della sussistenza dei presupposti di legge, non una valutazione discrezionale; ciò non esclude, tuttavia, che l’amministrazione debba pronunciarsi espressamente sulle contestazioni del privato relative alla legittimità dell’acquisizione.
- Nel giudizio avverso il silenzio, l’ordine giudiziale di provvedere impone all’amministrazione di determinarsi espressamente, ma non comporta, in assenza di accertamento della fondatezza della pretesa sostanziale, l’obbligo di adottare uno specifico contenuto provvedimentale.
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