Cassazione Penale, Sentenza n. 47326/2022 del 14/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la conferma in appello della condanna per bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta fraudolenta impropria, contestata nella qualità di amministratore unico della MPG s.r.l. Il ricorrente lamenta omissione di valutazione di dichiarazioni probatorie (commercialista Calabrò, curatore fallimentare, coimputato Razza) che avrebbero dimostrato corretta tenuta e consegna della documentazione contabile e che il 2012 fu esercizio in attivo; censura anche la determinazione della pena e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorrente abbia proposto una mera rivalutazione alternativa delle prove, operazione preclusa in sede di legittimità. Il ricorso non ha individuato puntualmente gli atti omessi o mal valutati, né ha dimostrato che gli elementi invocati compromettessero radicalmente la motivazione dei giudici di merito. Anche le censure sulla dosimetria della pena sono risultate inammissibili per la natura tipicamente discrezionale della valutazione del giudice di merito. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Limita le censure ammessi in cassazione; il vizio di motivazione non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione dei fatti o delle prove compiuta dai giudici di merito
Codice penale, art. 133
Fornisce i criteri per la determinazione della pena; la motivazione della dosimetria da parte del giudice di merito rientra nella sua discrezionalità e può essere sufficientemente espressa con formule generali se la pena non risulta eccessiva rispetto ai parametri medi
Codice di procedura penale, art. 616
Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato
Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8
art. 23, co. 8, d.l. 28/10/2020, n. 137
Riferimento procedurale per la requisitoria del Procuratore generale depositata in forma di memoria, citata nel procedimento
Legge 9 aprile 2006, n. 46 (modifica art. 606 c.p.p.)
Modifica che ha inciso sull'ambito delle censure ricollegabili al travisamento del fatto in cassazione, rafforzando il divieto di rivalutazione dei fatti in sede di legittimità
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000
Richiamata come principio in tema di responsabilità e colpa nel proporre impugnazioni manifestamente infondate o inammissibili, a fondamento della condanna alla cassa delle ammende
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non può riesaminare i fatti e le prove; le censure che si risolvono in una diversa rivalutazione probatoria sono inammissibili
- Per ottenere l'esame di una presunta omissione motivazionale occorre indicare esattamente l'atto processuale omesso, l'elemento probatorio concreto che ne emerge, dimostrarne la verità e spiegare come esso comprometta radicalmente la coerenza della motivazione impugnata
- Le doglianze generiche o le versioni alternative dei fatti, prive di puntuale riferimento agli atti e senza prova della loro incidenza decisiva, comportano l'inammissibilità del ricorso
- La determinazione della pena e il riconoscimento o meno delle circostanze attenuanti rientrano nella discrezionalità del giudice di merito; la cassazione interviene solo in caso di manifesta irragionevolezza o difetto motivazionale grave
- Un ricorso manifestamente inammissibile o privo di fondamento può comportare la condanna del ricorrente alle spese e al pagamento di somme alla cassa delle ammende secondo l'art. 616 c.p.p.; è quindi necessario valutare attentamente la fondatezza delle doglianze prima di proporre impugnazione
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