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Sentenza

Sentenza n. 229/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'ottemperanza della Sentenza n. 5023/2025 del Tribunale di Napoli, ritualmente notificata in forma ex lege esecutiva, avente ad oggetto la richiesta di riconoscimento del diritto alla percezione del c.d. "bonus carta docente" ed alla conseguente liquidazione dello stesso;

Giustizia amministrativa202505803

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli n. 5023/2025, passata in giudicato, sul riconoscimento e sull'erogazione del bonus carta docente per l'anno scolastico 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione della sentenza del Tribunale di Napoli, quale giudice del lavoro, che aveva accertato il suo diritto, in relazione ai contratti a tempo determinato, a usufruire del beneficio economico annuo di 500 euro mediante la carta elettronica del docente prevista dall'art. 1 della l. n. 107/2015 per l'anno scolastico 2023/2024, condannando l'amministrazione all'erogazione della prestazione. La sentenza era passata in giudicato, non essendo stata impugnata, ed era stata notificata all'amministrazione. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'amministrazione, evidenziando anche il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Ha chiesto l'ordine di esecuzione, il pagamento di quanto dovuto e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto ammissibile e tempestiva l'azione di ottemperanza, poiché essa era diretta a conseguire l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Ha inoltre rilevato il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, nonché l'assenza di prova dell'adempimento. Ha quindi dichiarato l'obbligo delle amministrazioni resistenti di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, imponendo il deposito telematico della documentazione comprovante l'adempimento. Il Collegio ha nominato sin da subito quale commissario ad acta il responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega. In caso di ulteriore inerzia, il commissario dovrà eseguire il giudicato entro i successivi 60 giorni, compiendo anche gli atti contabili necessari: stanziamento o allocazione delle somme, impegno, liquidazione, emissione dell'ordine e pagamento. L'esaurimento dei fondi o l'indisponibilità di cassa non sono stati considerati impedimenti legittimi all'esecuzione del giudicato. Le amministrazioni sono state condannate alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.

    La disposizione consente di promuovere l'ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga alla pubblica amministrazione di conformarsi alla decisione.

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    Il termine per proporre l'azione di ottemperanza risulta rispettato.

  • art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.

    Il ricorso è stato trattato secondo il rito camerale e il relativo termine processuale è stato ritenuto rispettato.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 1 l. n. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio economico annuo di 500 euro mediante la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.

  • art. 479 c.p.c.

    È richiamato in relazione alla notificazione del titolo esecutivo; a seguito della modifica normativa indicata in sentenza, le copie conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva.

  • art. 115 c.p.a.

    È richiamato in relazione alla notificazione del titolo e agli adempimenti necessari per l'esecuzione nei confronti dell'amministrazione.

  • art. 6 D.M. 17 gennaio 2025, n. 6

    Individua la struttura dirigenziale alla quale il TAR ha affidato l'incarico di commissario ad acta.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è esperibile ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che abbia accertato un obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi alla decisione.
  • Quando l'amministrazione non dimostri di avere adempiuto a un giudicato del giudice ordinario e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni, il giudice amministrativo può ordinare l'esatta e integrale esecuzione entro un termine assegnato e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • Nell'esecuzione di un giudicato che comporti il pagamento di somme, il commissario ad acta deve compiere, anche avvalendosi degli uffici competenti, tutti gli atti contabili necessari, inclusi stanziamento o allocazione in bilancio, impegno, liquidazione, emissione dell'ordine di pagamento e pagamento.
  • L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una legittima causa di impedimento all'esecuzione di un giudicato di condanna al pagamento, dovendo l'amministrazione e, in caso di inerzia, il commissario ad acta adottare le iniziative necessarie per renderla possibile.
  • In sede di ottemperanza, l'amministrazione soccombente è tenuta a fornire prova dell'avvenuto adempimento mediante documentazione conforme alle regole del processo amministrativo telematico.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

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