Cassazione Civile, Sentenza n. 2775/2023 del 30/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per revocazione dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 26374/2021 che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio. L'ordinanza impugnata aveva ritenuto mancante la prova della corretta notificazione del ricorso per cassazione in mancanza della produzione del c.d. CAD (comunicazione di avvenuto deposito presso l'ufficio postale). L'Agenzia deduceva errore revocatorio sostenendo di avere invece depositato in cancelleria gli avvisi di ricevimento (AR) relativi alle raccomandate notificate sia al contribuente che al difensore/portiere e che, per le notificazioni effettuate a persona diversa dal destinatario (es. portiere o difensore domiciliatario), la prova del ritiro mediante AR è sufficiente, senza che fosse necessario il CAD.
La decisione
Il ricorso per revocazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la censura proposta dall'Agenzia non descrivesse un errore di fatto rilevante ai sensi dell'art. 395 comma 1 n. 4 c.p.c.: la questione verteva su una valutazione giuridico-fattuale (sussunzione della vicenda nel paradigma dell'art. 8 della legge n. 890/1982 anziché nell'art. 139 c.p.c. o art. 7 della stessa legge) che è controversa e non riconducibile a un errore di realtà immediatamente e oggettivamente rilevabile. Inoltre la Corte ha richiamato la giurisprudenza sul ristretto ambito della revocazione (errore di fatto come falsa percezione della realtà) e confermato l'inammissibilità del ricorso originario. Nulla è stato disposto sulle spese.
Norme richiamate
legge n. 890 del 1982, art. 8
Regola i casi in cui la notificazione tramite servizio postale comporta il deposito del plico in ufficio postale (comunicazione di avvenuto deposito - CAD), ad es. temporanea assenza del destinatario o rifiuto di ricevere; in tali ipotesi la prova del perfezionamento della notificazione richiede la produzione della CAD.
legge n. 890 del 1982, art. 7
Disciplina la consegna della raccomandata a persona diversa dal destinatario (es. portiere) e il relativo regime di prova, che si pone diversamente rispetto alle ipotesi che richiedono la CAD.
codice di procedura civile, art. 139, comma 4
Regola la notificazione a persona diversa dal destinatario (domicilio eletto) e l'idoneità delle ricevute sottoscritte da terzi a costituire prova della notificazione; viene richiamata dall'Agenzia quale alternativa applicabile al caso del deposito dell'AR sottoscritto dal portiere o dal difensore.
codice di procedura civile, art. 291
Norma sulla rinnovazione della notificazione; evocata in motivo di inammissibilità del deposito tardivo, ma la Corte ha ritenuto non applicabili i presupposti per la rinnovazione nel caso di specie.
codice di procedura civile, art. 391 e art. 391-bis
art. 391 c.p.c.; art. 391-bis c.p.c.
Disciplinano l'istituto della revocazione delle sentenze; la Corte ha ricordato i limiti formali e sostanziali della revocazione come rimedio straordinario.
codice di procedura civile, art. 395, comma 1, n. 4
art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c.
Individua l'errore di fatto come causa di revocazione (falsa percezione della realtà o inosservanza di fatto accertato dagli atti); la Corte ha applicato la dottrina giurisprudenziale che restringe molto l'ambito di tale errore.
Cassazione, Sezioni Unite, n. 23306/2016 (giurisprudenza)
Principio secondo cui l'errore revocatorio deve consistere in una falsa percezione della realtà immediatamente e oggettivamente rilevabile, non in valutazioni giuridiche o in questioni controverse; richiamata per delimitare l'ambito della revocazione.
Cassazione, sent. n. 2236/2022 (giurisprudenza)
Cass. 26/01/2022, n. 2236
Ulteriore richiamo giurisprudenziale sulla natura dell'errore di fatto necessario per la revocazione; conferma che non siano ammissibili censure che riguardano valutazioni interpretative o punti controversi del processo.
Massime di principio
- Quando la notificazione avviene tramite raccomandata e il plico viene effettivamente depositato in ufficio postale (es. per temporanea assenza o rifiuto), la prova del perfezionamento richiede la produzione della CAD; la sola prova di spedizione non è sufficiente.
- Se la raccomandata è consegnata a persona diversa dal destinatario (es. portiere) o al difensore domiciliatario, l'avviso di ricevimento sottoscritto dalla persona recettoria può costituire prova della notificazione ai sensi dell'art. 139 c.p.c. e dell'art. 7 della legge n. 890/1982, senza che sia necessario il CAD.
- In ogni caso è buona prassi depositare in cancelleria tutti i documenti di prova della notificazione (AR, CAD, ricevute di spedizione) per evitare contestazioni sulla regolarità formale della notifica.
- La revocazione per errore di fatto è uno strumento molto restrittivo: è ammessa solo per errori di fatto evidenti e immediatamente rilevabili (falsa percezione della realtà) e non per divergenze sulla qualificazione giuridica dei fatti o per punti controversi già dibattuti; pertanto molte contestazioni sulla corretta interpretazione delle norme di notificazione non sono rimediabili tramite revocazione.
- Se si contesta la mancata produzione di un documento probatorio (es. CAD), valutare preventivamente la possibilità di produrre quel documento con i rimedi ordinari (es. integrazione probatoria o istanze processuali) prima di avviare una revocazione, dato il suo carattere eccezionale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 30 gen 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 2656/2023 del 30/01/2023
- Sentenza civile · 30 gen 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 2689/2023 del 30/01/2023
- Sentenza civile · 30 gen 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 2712/2023 del 30/01/2023
- Sentenza civile · 30 gen 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 2723/2023 del 30/01/2023
- Sentenza civile · 30 gen 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 2742/2023 del 30/01/2023
- Sentenza civile · 30 gen 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 2746/2023 del 30/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →