Cassazione Penale, Ordinanza n. 12886/2025 del 03/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure non si confrontassero con la motivazione della sentenza impugnata e mirassero soltanto a una rivalutazione del materiale probatorio, preclusa in sede di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che aveva confermato la condanna per riciclaggio. Con l'unico motivo ha dedotto violazione di legge, travisamento delle prove e vizio di motivazione in relazione alla valutazione del compendio probatorio posto a fondamento dell'affermazione di responsabilità. La Corte rileva però che la doglianza è articolata esclusivamente in fatto e mira a ottenere una nuova lettura delle prove, attività estranea al giudizio di legittimità. Viene inoltre evidenziato che la sentenza di appello, in presenza di doppia conforme, ha reso motivazione esaustiva e coerente con le risultanze processuali, richiamando gli elementi già valorizzati in primo grado, senza profili di manifesta illogicità o contraddittorietà.
Norme richiamate
art. 648 c.p.
È il reato per cui è stata confermata la condanna: riciclaggio.
art. 606 c.p.p.
Il ricorso è stato ritenuto costruito su censure di fatto e di motivazione non deducibili nei limiti del sindacato di legittimità, specie quando tendono a sollecitare una nuova valutazione delle prove.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentita una rilettura del compendio probatorio né la sostituzione della propria valutazione dei fatti a quella operata dai giudici di merito.
- Quando la sentenza impugnata è sorretta da doppia conforme e da motivazione completa, coerente e non manifestamente illogica, la ricostruzione fattuale effettuata dai giudici di merito resta insindacabile in sede di legittimità.
- Il motivo di ricorso che si limiti a prospettare un diverso apprezzamento delle prove, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata, è inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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