Cassazione Penale, Sentenza n. 674/2024 del 09/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza che ha dichiarato inammissibile l'appello contro la sentenza del Tribunale di Roma (16/01/2023) per mancato deposito, unitamente all'atto di appello, della dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio. Il ricorrente deduce la illegittimità costituzionale degli artt. 581, co. 1-ter e 1-quater c.p.p. e, in via subordinata, dell'art. 89 co. 3 del d.lgs. 150/2022, in relazione agli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost., sostenendo che la novella limita irragionevolmente il diritto di impugnazione dell'imputato giudicato in assenza e svuota di efficacia la difesa tecnica in un momento cruciale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 581, commi 1-ter e 1-quater c.p.p. e dell'art. 89, comma 3, d.lgs. 150/2022, riconoscendo la scelta legislativa come ragionevole e funzionale a selezionare le impugnazioni non frutto di una volontà ponderata dell'imputato. La Corte ha richiamato tutele compensative previste dal legislatore (incremento di 15 giorni dei termini d'impugnazione per l'imputato assente e possibilità di restituzione in termini se l'imputato prova di non aver avuto conoscenza del processo). Ha altresì confermato che l'imputato assente non è automaticamente "irreperibile" e che il difensore deve ottenere il mandato specifico o suggerire la nomina di un procuratore speciale. In conclusione il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria come da dispositivo.
Norme richiamate
art. 581, commi 1-ter e 1-quater c.p.p.
richiedono, a pena di inammissibilità dell'appello, che, anche nel caso in cui si sia proceduto in assenza dell'imputato, unitamente all'atto di appello, sia depositata la dichiarazione o l'elezione di domicilio ai fini della notificazione dell'atto di citazione
Norma volta a selezionare le impugnazioni non frutto di automatismi, considerata ragionevole e compatibile con Costituzione; impone all'imputato assente di indicare domicilio nuovo o rinnovato per la notifica del decreto di citazione e richiede il deposito insieme all'atto di appello
art. 89, comma 3 del d.lgs. 10/10/2022 n.150
Norma collegata alla riforma delegata ("Riforma Cartabia"); la Corte ritiene che la previsione rientri nella delega e nelle scelte legislative di razionalizzazione delle impugnazioni
art. 585 c.p.p. (comma 1 e nuovo comma 1-bis)
i termini per proporre impugnazione ... sono aumentati di quindici giorni per l'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza
Il legislatore ha previsto un termine maggiorato (tutela compensativa) per consentire al difensore dell'imputato assente di adempiere all'onere del deposito della dichiarazione/elezione di domicilio
art. 175 c.p.p. (nuovo comma 2.1)
l'imputato giudicato in assenza sia restituito, a richiesta, nel termine per proporre impugnazione, qualora dia prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non aver potuto proporre impugnazione nei termini senza sua colpa
Prevede il rimedio della restituzione in termini per chi non ha avuto effettiva conoscenza del processo, mitigando l'onere applicato all'imputato assente
art. 157-ter c.p.p. (comma 3)
In caso di impugnazione proposta dall'imputato o nel suo interesse, la notificazione dell'atto di citazione a giudizio nei suoi confronti è eseguita esclusivamente presso il domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'articolo 581, commi 1 ter e 1 quater
Coordina l'efficacia della dichiarazione/elezione di domicilio con la notificazione del nuovo atto di citazione, obbligando la notifica al domicilio dichiarato/eletto
art. 164 c.p.p.
La determinazione del domicilio dichiarato o eletto è valida per le notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ... nonché del decreto penale
Limita l'efficacia delle precedenti dichiarazioni/elezioni di domicilio: la dichiarazione/electione deve essere rinnovata per lo specifico grado/atto se richiesto dalla nuova disposizione
legge delega 27/09/2021, n.134 (art.1, comma 13, lett. a)
"prevedere che con l'atto di impugnazione, a pena di inammissibilità, sia depositata dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione"
Fonte della delega che ha autorizzato il Governo a introdurre l'onere di deposito della dichiarazione/elezione di domicilio con l'atto di impugnazione
art. 24, 3, 27, 111 Cost. e art. 6 CEDU (richiamate dal ricorrente)
Diritti invocati in via costituzionale (diritto alla difesa, parità delle parti, diritto al giusto processo); la Corte ha ritenuto che le nuove disposizioni non violino tali principi essenziali
Massime di principio
- Se l'imputato è stato giudicato in assenza, l'atto di appello del suo difensore deve, a pena di inammissibilità, essere corredato della dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione: assenza di tale deposito espone all'inammissibilità del gravame
- La norma è considerata compatibile con la Costituzione: il legislatore può prevedere limiti procedurali ragionevoli per evitare impugnazioni "automatiche" e per garantire che l'impugnazione rispecchi una scelta ponderata dell'imputato
- Sono previste tutele compensative: termini aumentati di 15 giorni per l'impugnazione dell'imputato assente e la possibilità di richiedere la restituzione in termini se l'imputato prova di non aver avuto effettiva conoscenza del processo
- Il difensore dovrebbe ottenere prima possibile il mandato specifico per impugnare o far nominare un procuratore speciale; l'assenza dell'imputato non equivale automaticamente a irreperibilità e il giudice deve accertare la volontarietà/consapevolezza dell'assenza
- Non ci si può affidare a dichiarazioni di domicilio antecedenti senza verificare se la nuova normativa richiede espressamente il rinnovo/nuova indicazione del domicilio per il grado successivo; quindi depositare la dichiarazione/electione insieme all'appello è la pratica sicura
- Le questioni di legittimità costituzionale contro queste norme hanno scarse probabilità di successo, dato l'orientamento delle sezioni della Cassazione che ne riconoscono la ragionevolezza e la conformità alla delega legislativa
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