Cassazione Penale, Sentenza n. 17510/2026 del 14/05/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Potenza che, in giudizio abbreviato, l'aveva ritenuta responsabile del reato di estorsione (in concorso) nei confronti di Annunziata Francesco, per avere veicolato una richiesta estorsiva di Citera Sabino e contribuito a costringere la vittima a pagare 250 euro. Nel ricorso per cassazione la Di Leo deduce, tra gli altri motivi, in particolare la nullità di una ordinanza di correzione dell'errore materiale adottata in data 04/09/2025 dalla Corte d'appello che aveva modificato il dispositivo della sentenza (trasponendo statuizioni riferite ad altro soggetto, dichiarando prescritto il reato per altro soggetto e condannando un diverso soggetto alle spese a favore di una parte civile non costituitasi). Contestava altresì la condanna alle spese sostenute in grado, la mancata acquisizione di una prova decisiva (verbale di udienza con la testimonianza della persona offesa in procedimento separato), vizi di motivazione e la qualificazione giuridica del fatto (estorsione vs. esercizio arbitrario delle proprie ragioni). La questione decisiva è stata la procedura di correzione dell'errore materiale adottata de plano senza avviso all'imputata né fissazione di udienza camerale, come richiesto dagli artt. 127 e 130 c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo di ordine processuale (nullità dell'ordinanza di correzione) e ha annullato senza rinvio sia l'ordinanza del 04/09/2025 sia la "sentenza-documento" impugnata, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Potenza per il prosieguo. La Cassazione ha osservato che l'ordinanza di correzione era un marchiano errore materiale di trasposizione proveniente da altro procedimento e che la correzione adottata de plano, senza le forme previste a pena di nullità, non poteva emendare il dispositivo difforme dalla parte motiva; ciò aveva anche tolto temporaneamente all'imputata l'interesse a proporre appello fino alla comunicazione dell'ordinanza.
Norme richiamate
richiamato dall'art. 130 cod. proc. pen.; disciplina la correzione di errori materiali con le forme previste a pena di nullità (avviso all'imputato, fissazione udienza camerale)
La Corte ha ritenuto che la correzione di un errore materiale che incide sul dispositivo, quando adottata de plano senza avviso all'imputato e senza udienza camerale, sia nulla e non possa emendare una sentenza il cui dispositivo è difforme dalla parte motiva
richiamato in relazione all'art. 127 c.p.p.
Richiama le garanzie procedurali per la correzione degli atti giudiziari; la sua violazione determina la nullità dell'ordinanza di correzione
Massime di principio
- La correzione di un errore materiale nel dispositivo di una sentenza che derivi da trasposizione da altro procedimento richiede il rispetto delle forme procedurali (avviso all'imputato e, se previsto, udienza camerale); la mancata osservanza comporta la nullità dell'atto di correzione.
- Se la parte dispositiva di una sentenza è difforme rispetto alla motivazione, non è ammissibile una correzione de plano che modifichi in modo sostanziale il provvedimento senza le garanzie processuali; tale nullità può incidere sull'interesse ad impugnare e sul termine di impugnazione.
- La nullità dell'ordinanza di correzione produce effetti a cascata sulla sentenza corretta: la correzione non può sanare il vizio e la sentenza-documento deve essere ritenuta annullabile per quella illegittimità procedurale.
- In casi analoghi, il difensore deve tempestivamente chiedere la declaratoria di nullità dell'atto di correzione e può sostenere che il termine per proporre impugnazione non è decorso fino alla comunicazione dell'ordinanza nulla.
- Le censure meritorie (es. valutazione di prove o qualificazione giuridica del fatto) possono rimanere assorbite se il vizio processuale principale (nullità correzione) viene accolto; il procedimento viene rimesso al giudice competente per la prosecuzione.
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