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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01078/2023 del 16/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'associazione contribuente aveva impugnato tre avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2007, 2008 e 2009, emessi a seguito di processo verbale di constatazione, con i quali l'Ufficio aveva disconosciuto la natura di ente non commerciale e recuperato IRES, IRAP e IVA. In primo grado il ricorso era stato solo parzialmente accolto, mentre in appello la CTR aveva rigettato l'impugnazione ritenendo, in sintesi, non provata la tenuta e approvazione di un rendiconto idoneo a dimostrare l'assenza di distribuzione di utili, non provata l'effettiva attività istituzionale non profit e non provato che le prestazioni fossero rivolte esclusivamente agli associati, oltre a reputare corretto il metodo di ricostruzione dei ricavi. In cassazione l'associazione ha proposto tre motivi: 1) nullità/illegittimità degli avvisi per difetto di potere di firma del sottoscrittore, invocando la declaratoria di incostituzionalità di norme sui dirigenti dell'Agenzia; 2) violazione del TUIR, del d.P.R. n. 633/1972 e omesso esame, sostenendo di essere associazione non riconosciuta che operava in conformità allo statuto, senza scopo di lucro e con attività rivolta ai soli soci; 3) violazione del d.P.R. n. 600/1973 e del d.P.R. n. 633/1972 per omessa pronuncia sulla dedotta carenza di motivazione degli avvisi.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché prospettava per la prima volta in cassazione un vizio non dedotto nei gradi di merito, inoltre non rilevabile d'ufficio; ha dichiarato inammissibile il secondo motivo nella parte in cui mirava a una rivalutazione del fatto e delle prove, e infondato nella parte relativa al rispetto dello statuto e dell'art. 148 TUIR, poiché il giudice di merito aveva accertato la mancanza di un rendiconto trasparente e di adeguata documentazione contabile, ostativa alla prova della mancata distribuzione di utili e della natura non profit; ha dichiarato inammissibile in parte e infondato in parte il terzo motivo, ritenendo che sulla pretesa eccezione di difetto di motivazione vi fosse rigetto implicito, non essendo necessaria un'espressa confutazione quando la decisione adottata rende incompatibile la tesi della parte. La Corte ha inoltre condannato la ricorrente alle spese in favore dell'Agenzia delle Entrate e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma, nn. 3, 4 e 5

    viene richiamato per delimitare i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ribadisce che non può essere usato per ottenere una nuova valutazione di merito e che il vizio di omesso esame è inammissibile nei limiti applicabili al caso.

  • art. 111 Cost.

    richiamato dalla ricorrente come parametro costituzionale della dedotta illegittimità degli avvisi, ma la Corte non ne fonda alcuna diversa soluzione.

  • art. 113 Cost.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sul potere di firma, ma non ritenuto decisivo.

  • art. 136 Cost.

    la Corte afferma che la declaratoria di illegittimità costituzionale opera per l'avvenire, con i limiti derivanti dall'efficacia degli atti non impugnati.

  • art. 148 TUIR

    d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 148, ottavo comma

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la natura non commerciale dell'associazione; la Corte ritiene che la prova del rispetto dei requisiti non sia stata data in concreto, anche per la mancanza di un rendiconto trasparente e di adeguata contabilità.

  • art. 4 d.P.R. 633/1972

    richiamato dalla ricorrente in tema di soggettività IVA degli enti associativi; nel caso concreto la Corte conferma il giudizio di merito sulla natura commerciale dell'attività svolta.

  • artt. 36, 37, 38 c.c.

    richiamati dalla ricorrente per la disciplina dell'associazione non riconosciuta; non incidono sull'esito per carenza di prova in fatto.

  • art. 42 d.P.R. 600/1973

    invocato per il difetto di motivazione dell'atto impositivo; la Corte ritiene che sulla questione vi sia stato rigetto implicito.

  • art. 56 d.P.R. 633/1972

    invocato in relazione alla motivazione degli avvisi; la Corte ritiene assorbita o implicitamente respinta la relativa doglianza.

  • art. 348-ter c.p.c.

    richiamato per escludere l'ammissibilità del motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. nei limiti del caso trattato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    utilizzato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico della parte soccombente.

  • art. 1, comma 17, L. 228/2012

    richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito introdurre per la prima volta una censura che investa un autonomo vizio dell'atto impugnato non dedotto nei gradi di merito, salvo che si tratti di questione rilevabile d'ufficio nei limiti in cui ciò sia consentito.
  • La sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma non travolge automaticamente gli atti o le sentenze che l'abbiano applicata, se il relativo capo non sia stato impugnato o se il vizio non sia stato specificamente dedotto; l'efficacia della pronuncia costituzionale incontra i limiti della stabilizzazione degli atti non contestati.
  • Le censure formalmente prospettate come violazioni di legge sono inammissibili quando, in realtà, mirano a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove compiuta dal giudice di merito.
  • In materia di enti associativi che invochino il regime fiscale agevolato, la prova della mancanza di scopo di lucro e del rispetto delle condizioni statutarie e fiscali deve essere concreta e documentale; la sola allegazione statutaria non basta se mancano rendiconto trasparente, tracciabilità dei flussi e adeguata contabilità.
  • Non ricorre omessa pronuncia quando la decisione adottata sia logicamente incompatibile con la domanda o l'eccezione della parte, potendo il rigetto risultare implicitamente dalla motivazione complessiva della sentenza.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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