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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35374/2023 del 18/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

La controversia nasce da una procedura di espropriazione presso terzi intrapresa nei confronti di un debitore ed avente ad oggetto un credito pignorato presso un terzo. Il debitore, affermando di avere appreso casualmente dell'esecuzione, propose opposizione ex art. 617 c.p.c. deducendo l'omessa notificazione dell'atto di pignoramento. Il giudice dell'esecuzione dichiarò improcedibile la procedura per inesistenza della notifica dell'atto introduttivo al debitore, dispose la cancellazione di una frase sconveniente ex art. 89 c.p.c., rigettò l'istanza ex art. 96 c.p.c. e liquidò le spese. Il creditore instaurò poi il giudizio di merito dell'opposizione ex art. 618 c.p.c., chiedendo il rigetto dell'opposizione e la revoca dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione, oltre alla condanna per responsabilità aggravata. Il Tribunale rigettò l'opposizione ritenendo validamente notificato il pignoramento e condannò l'opponente alle spese. In cassazione il debitore propose ricorso affidato a due motivi, ma la Corte non ha esaminato i motivi perché ha rilevato d'ufficio una nullità del giudizio di merito per mancata integrazione del contraddittorio: il terzo pignorato non aveva partecipato al processo, mentre nei giudizi di opposizione esecutiva in materia di espropriazione presso terzi sussiste litisconsorzio necessario fra creditore, debitore esecutato e terzo pignorato.

La decisione

La Corte ha rilevato d'ufficio la nullità del giudizio di merito per violazione del litisconsorzio necessario, poiché il terzo pignorato non era stato evocato né aveva partecipato al processo. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa al Tribunale di Fermo, in persona di diverso giudice, affinché il contraddittorio sia reintegrato e il merito sia nuovamente esaminato. Le spese di tutti i gradi, compreso il giudizio di legittimità, sono state rimesse al giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • art. 617 c.p.c.

    indica il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi proposto dal debitore contro la dedotta omessa notificazione del pignoramento.

  • art. 618 c.p.c.

    regola il giudizio di merito dell'opposizione esecutiva successivo alla fase sommaria.

  • art. 89 c.p.c.

    richiamato per la cancellazione della frase sconveniente contenuta negli atti di parte.

  • art. 96 c.p.c.

    richiamato in relazione alla domanda di responsabilità aggravata, poi respinta dal giudice dell'esecuzione.

  • art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.

    consente la decisione in camera di consiglio con riserva di deposito dell'ordinanza nel termine previsto.

  • artt. 383, comma 3, e 354 c.p.c.

    fondano la cassazione con rinvio per nullità processuale derivante da contraddittorio non integro.

Massime di principio

  • Nei giudizi di opposizione esecutiva relativi a un'espropriazione presso terzi il contraddittorio deve essere integro sin dall'origine tra creditore procedente, debitore esecutato e terzo pignorato; la mancata partecipazione del terzo integra una nullità processuale rilevabile d'ufficio in cassazione.
  • Quando il giudizio di merito è affetto da difetto di litisconsorzio necessario, la Corte di cassazione non esamina i motivi di ricorso e dispone la cassazione della sentenza con rinvio al giudice di merito per la rinnovazione del contraddittorio.
  • Nel processo esecutivo la verifica della regolarità del contraddittorio prevale sull'esame delle censure di merito, poiché la decisione resa senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è invalida a prescindere dalla fondatezza delle questioni sostanziali dedotte.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione presso terziOpposizioni esecutive
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessario

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