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Sentenza

Sentenza n. 337/2026 - Bari, Sezione U

per l'annullamento: “a) della Determina del Comune di Vieste – Settore Amministrativo n. 406 del 14/06/2021, avente ad oggetto la “regolarizzazione, ai sensi dell'art. 54 del R.P.M., del contratto del 7 luglio 1921, relativo al posto cimiteriale -OMISSIS- – Viale principale del vecchio cimitero, in favore del sig. -OMISSIS-”; b) della comunicazione del Comune di Vieste – Settore Amministrativo prot. n. 18895 del 17 giugno 2021, recante la trasmissione della Determina n. 406 del 14706/2021 e la comunicazione del rigetto delle opposizioni presentate da -OMISSIS-; c) di ogni altro atto o provvedimento comunque connesso per presupposizione e consequenzialità, ancorché non conosciuto; nonché per l'annullamento o la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato”.

Giustizia amministrativa202100955

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sezioni UniteSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determina comunale di regolarizzazione e riassegnazione di una concessione cimiteriale in favore del fratello del ricorrente, con contestuale rigetto dell'opposizione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la determina con cui il Comune di Vieste ha regolarizzato, ai sensi dell'art. 54 del Regolamento comunale di polizia mortuaria, la concessione relativa a un'edicola funeraria risalente al 1921 in favore del fratello, nonché la comunicazione di rigetto delle proprie opposizioni. Ha dedotto la violazione degli artt. 54, 55 e 61 del Regolamento comunale, eccesso di potere per difetto dei presupposti, difetto di istruttoria e sviamento, nonché violazione dell'art. 3 l. n. 241/1990 per motivazione carente e perplessa. In particolare, ha contestato la riqualificazione della domanda del controinteressato, originariamente proposta come subingresso, in domanda di regolarizzazione; ha sostenuto che il fratello non possedesse l'edicola funeraria e non disponesse dei requisiti previsti dall'art. 61; ha valorizzato il proprio possesso esclusivo del sepolcro, desunto soprattutto dal pagamento delle spese di illuminazione votiva; e ha censurato la rilevanza attribuita alla tumulazione nell'edicola dei genitori dei due fratelli e alla mancata tempestiva contestazione, da parte sua, della tumulazione di un soggetto estraneo al nucleo familiare.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima la riqualificazione amministrativa della domanda di subingresso in domanda di regolarizzazione, poiché il Comune, verificata l'assenza dei requisiti per il subingresso ai sensi dell'art. 61, poteva esaminare la diversa fattispecie regolata dall'art. 54. Tale riqualificazione non ha arrecato alcun pregiudizio procedimentale al ricorrente, che è stato informato e ha potuto presentare opposizioni e deduzioni. Il Collegio ha interpretato l'art. 54 nel senso che la regolarizzazione è consentita alternativamente quando nell'edicola siano già stati tumulati familiari del richiedente oppure quando il richiedente abbia realizzato le strutture funerarie. Poiché nell'edicola erano tumulati i genitori del controinteressato, quest'ultimo possedeva il requisito sostanziale per la regolarizzazione, senza necessità di dimostrare anche la realizzazione del manufatto. Poiché anche il ricorrente si trovava nella medesima situazione astratta, il Comune doveva effettuare una valutazione comparativa applicando il criterio di preferenza previsto dall'art. 61, individuato nella maggiore anzianità del richiedente. Il pagamento dell'illuminazione votiva non è stato ritenuto decisivo: tale documentazione può assumere rilievo per dimostrare il possesso del manufatto nella diversa ipotesi di regolarizzazione fondata sulla realizzazione della struttura, ma non prevale sul criterio dell'anzianità quando la regolarizzazione si fonda sulla tumulazione di familiari. Anche la tumulazione di un soggetto estraneo, non contestata dal ricorrente sino al 2019, è stata valutata come elemento plausibile per individuare chi avesse la materiale disponibilità e il potere effettivo sul sepolcro, indebolendo la tesi del possesso esclusivo fondata sui soli pagamenti della luce votiva. Il richiamo all'esclusione degli utilizzi temporanei prevista dall'art. 54 è stato giudicato inconferente, perché tale esclusione riguarda chi abbia ottenuto soltanto un uso temporaneo della sepoltura e intenda poi rivendicare la regolarizzazione dell'intero sepolcro, fattispecie diversa da quella esaminata. Il Comune è stato quindi ritenuto aderente al regolamento e al principio di imparzialità. Le spese sono state integralmente compensate nei rapporti tra ricorrente e Comune; nulla è stato disposto nei confronti del controinteressato non costituito.

Norme richiamate

  • art. 54 del Regolamento di polizia mortuaria del Comune di Vieste

    “trasferimento della concessione” tramite regolarizzazione del possesso “unicamente nel caso in cui siano già stati tumulati suoi familiari, e/o abbiano realizzato le strutture della Cappella, dell’edicola o della tomba”

    La disposizione contempla due presupposti alternativi per la regolarizzazione: la tumulazione di familiari del richiedente oppure la realizzazione delle strutture funerarie. La documentazione relativa all'illuminazione votiva, ai titoli edilizi e alle spese di costruzione è rilevante soprattutto per dimostrare il possesso nella seconda ipotesi.

  • art. 55 del Regolamento di polizia mortuaria del Comune di Vieste

    “utilizzi temporanei della concessione”

    L'esclusione degli utilizzi temporanei impedisce che chi abbia ottenuto soltanto un uso temporaneo della sepoltura possa successivamente rivendicare la regolarizzazione dell'intero sepolcro; non si applica alla regolarizzazione fondata sulla tumulazione di familiari.

  • art. 61 del Regolamento di polizia mortuaria del Comune di Vieste

    La disposizione disciplina il subingresso e prevede il criterio di preferenza della maggiore anzianità in caso di domande concorrenti; nel caso concreto non ricorrevano i requisiti per il subingresso del richiedente, ma il criterio dell'anzianità è stato utilizzato nella comparazione tra le domande di regolarizzazione.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    La censura di carenza e perplessità della motivazione è stata respinta, poiché l'operato comunale è risultato coerente con la disciplina regolamentare e con gli elementi istruttori acquisiti.

Massime di principio

  • Quando una domanda amministrativa è presentata con una qualificazione giuridica non coerente con i requisiti della fattispecie invocata, l'amministrazione può riqualificarla secondo la disciplina applicabile, purché accerti i presupposti sostanziali della diversa fattispecie e garantisca agli interessati la partecipazione procedimentale.
  • La regolarizzazione di una concessione cimiteriale può essere fondata alternativamente sulla preesistente tumulazione di familiari del richiedente oppure sulla realizzazione, da parte del richiedente, delle strutture funerarie; il richiedente che dimostri il primo presupposto non deve dimostrare anche il secondo.
  • Quando più soggetti possiedono astrattamente i requisiti per la regolarizzazione della medesima concessione cimiteriale, l'amministrazione deve procedere a una valutazione comparativa applicando i criteri di preferenza stabiliti dal regolamento comunale, tra cui può rientrare la maggiore anzianità.
  • Il pagamento delle utenze o degli oneri di illuminazione votiva non dimostra di per sé il possesso esclusivo del sepolcro e non prevale sui criteri regolamentari di scelta, quando la regolarizzazione è fondata sulla tumulazione di familiari e non sulla realizzazione del manufatto.
  • L'esclusione regolamentare degli utilizzi temporanei dalla regolarizzazione riguarda esclusivamente chi abbia ottenuto un uso temporaneo della sepoltura e non si estende alla diversa ipotesi in cui la richiesta di regolarizzazione sia fondata sulla presenza dei resti di familiari del richiedente.

Come è indicizzato

MateriePatrimonio e alienazioniPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPartecipazione procedimentalePonderazione degli interessi e interesse pubblico

Testo integrale

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