Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 06743/2026 del 19/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha impugnato la conferma della condanna per il reato previsto dall'art. 2 del d.lvo 74/2000 (fatto commesso il 30/09/2014), articolando quattro censure: 1) vizio di motivazione sulla presunta inattendibilità del teste Ambrosio Vincenzo; 2) violazione ed errata applicazione dell'art. 161, comma 4, c.p.p., con contestazione della validità delle notifiche (nullità della richiesta di fissazione udienza preliminare e del decreto che dispone il giudizio); 3) vizio di motivazione relativo al rigetto del beneficio della non menzione ex art. 175 c.p.; domanda subordinata di annullamento per intervenuta prescrizione (termine perentorio indicato al 20/04/2025); 4) vizio di motivazione sul rigetto delle attenuanti generiche, deducendo comportamento processuale corretto, incensuratezza e assenza di danno erariale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ogni motivo è stato ritenuto generico o manifestamente infondato: il giudice di merito ha adeguatamente motivato l'attendibilità del teste (assenza di elementi nuovi proposti in appello e coerenza della deposizione), le notifiche e i decreti sono stati ritenuti regolari con puntuale riferimento alle ricerche presso il domicilio eletto, e le censure sulle attenuanti generiche e sulla non menzione non risultavano specificamente fondate oltre l'affermazione di incensuratezza, che dopo la riforma non è più sufficiente. Per l'inammissibilità dei motivi non è stata effettuata alcuna valutazione sulla prescrizione; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lvo 74/2000

    Norma che definisce il reato addebitato alla ricorrente; la sentenza di merito lo ha ritenuto integrato dai fatti contestati.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Fondamento dei motivi di cassazione per vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto i rilievi generici e non confrontati con la motivazione della Corte territoriale.

  • art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Richiamato rispetto alla censura per violazione di norme processuali (nullità delle notifiche); la Corte ha qualificato la censura come generica e infondata.

  • art. 161, comma 4, c.p.p.

    Norma sulle notifiche a mezzo ufficiale giudiziario; la Corte ha ritenuto regolari le notifiche e le ricerche presso il domicilio eletto, motivando l'insussistenza della nullità dedotta.

  • art. 415-bis c.p.p.

    Richiamato incidentalmente (avviso), nell'ambito della catena delle notifiche; la Corte territoriale ha valutato complessivamente la regolarità delle comunicazioni.

  • art. 175 c.p.

    Norma sul beneficio della non menzione; la Corte ha rilevato che la ricorrente non aveva dedotto specifiche circostanze che legittimassero il beneficio e pertanto il diniego non richiedeva motivazione in appello.

  • art. 129 c.p.p.

    Richiamato in relazione alla possibile estinzione del reato per prescrizione e all'obbligo di declaratoria di proscioglimento; la Corte ha ritenuto comunque inutile esaminare la prescrizione vista l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 133 c.p.

    Criteri per la determinazione delle circostanze e delle attenuanti; la Corte ha osservato che la sola incensuratezza non è più sufficiente dopo la riforma per ottenere le attenuanti generiche.

  • art. 62-bis c.p. (riforma per incensuratezza, d.l. 92/2008 conv. L.125/2008)

    Richiamata per chiarire che l'incensuratezza, dopo la riforma, non è di per sé idonea a giustificare la concessione delle attenuanti generiche.

  • art. 23, comma 8, d.l. 137/2020

    Richiamato in sede di conclusioni del Procuratore generale; riferito alla forma di intervento nelle conclusioni del pubblico ministero davanti alla Corte.

Massime di principio

  • I motivi di cassazione devono essere specifici e confrontarsi direttamente con la motivazione della sentenza impugnata; censure generiche o meramente assertive sono inammissibili.
  • La valutazione dell'attendibilità del teste è rimessa al giudice del merito: in mancanza di elementi nuovi o incongruenze manifeste, la Cassazione non sostituisce la valutazione probatoria.
  • Per dedurre la nullità delle notifiche è necessario articolare e documentare in modo concreto le ragioni della nullità e l'eventuale pregiudizio; mere asserzioni non sono sufficienti.
  • La concessione delle attenuanti generiche richiede il riferimento a circostanze specifiche e rilevanti oltre la semplice incensuratezza; dopo la riforma dell'art. 62-bis l'incensuratezza da sola non basta.
  • La richiesta del beneficio della non menzione deve essere effettivamente dedotta e motivata nei motivi d'appello perché il giudice di appello sia obbligato a motivare il diniego.
  • La questione della prescrizione può rimanere non esaminata se il ricorso è dichiarato inammissibile per vizi formali o di specificità dei motivi; quando possibile, il difensore dovrebbe sollevare la questione tempestivamente e in modo chiaro.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.