Risposta n. 48 del 24/10/2018
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’istante ritiene che non sia obbligatoria la conservazione del report di scassettamento, essendo sufficiente annotare sul registro dei corrispettivi il totale degli scassettamenti giornalieri e conservare i registri dei corrispettivi compilati ai sensi dell’art. 22 d.P.R. 600/1973.
Conservazione dei report di "scassettamento" dei parcometri e obblighi di annotazione/conservazione dei corrispettivi
Il quesito
La società chiede se, per l’attività di gestione dei parcheggi tramite parcometri omologati, sia obbligatoria la conservazione dei report di "scassettamento", considerato che tali apparecchi non emettono documentazione fiscale ex art. 2 d.P.R. 696/1996 e che il report non è espressamente menzionato dall’art. 22 d.P.R. 600/1973.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia delle Entrate non condivide la soluzione proposta: per i parcometri e gli apparecchi similari il gestore deve conservare il report di scassettamento, poiché esso costituisce il documento idoneo a giustificare le annotazioni contabili richieste dalla normativa speciale; l’assenza di un espresso richiamo nell’art. 22 d.P.R. 600/1973 non esclude l’obbligo di conservazione.
Conservazione dei report di "scassettamento" dei parcometri
L’interpello riguarda gli obblighi contabili connessi alla gestione di parcheggi tramite parcometri e sistemi di parcheggio a barriere. L’Agenzia delle Entrate è chiamata a chiarire se debbano essere conservati i report di "scassettamento" generati dagli apparecchi, nonostante tali documenti non siano espressamente menzionati tra quelli richiamati dall’art. 22 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
Fattispecie rappresentata dal contribuente
La società istante, Alfa, produce e commercializza parcometri e sistemi di parcheggio, svolgendo anche, in misura non prevalente, attività diretta di gestione di parcheggi. Gli apparecchi utilizzati sono omologati dal Ministero dei Trasporti perché conformi alla norma UNI EN 12414, che non prevede un "giornale di fondo" in senso stretto, ma la stampa di report di scassettamento con l’indicazione della somma dei mezzi fisici di pagamento incassati nella sessione e del valore complessivo storico, oltre alla memorizzazione dei totali corrispettivi storici su memoria non volatile.
Finora, per l’attività di gestione dei parcheggi, la società ha annotato sul registro dei corrispettivi l’importo incassato nello stesso giorno del prelievo dai singoli parcometri, conservando gli ultimi ticket attestanti l’importo prelevato.
Quesito del contribuente
Secondo la ricostruzione dell’istante, le prestazioni rese dagli apparecchi non sono soggette a emissione di documentazione fiscale ai sensi dell’art. 2 del d.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696 e il report di scassettamento non rientra tra i documenti indicati dall’art. 22 del d.P.R. n. 600/1973. Su tali basi, il contribuente chiede se la conservazione di tali report sia obbligatoria.
Soluzione interpretativa proposta
La società ritiene che la conservazione del report di scassettamento non sia necessaria. A suo avviso, è sufficiente:
- annotare sul registro dei corrispettivi il totale della somma degli scassettamenti effettuati nel giorno;
- conservare, ai sensi dell’art. 22 del d.P.R. n. 600/1973, i registri dei corrispettivi compilati.
Normativa e prassi richiamate dall’Agenzia
Nel parere, l’Agenzia richiama innanzitutto l’art. 4, comma 6, lett. a), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, che ha modificato l’art. 2, comma 2, del d.lgs. 5 agosto 2015, n. 127, prevedendo per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi tramite distributori automatici la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri.
Richiama poi la risoluzione n. 116/E del 21 dicembre 2016, con cui è stato chiarito che tali disposizioni non riguardano i distributori dei biglietti di trasporto e di sosta, poiché questi apparecchi non sono un mero strumento di pagamento, ma erogano una vera e propria certificazione fiscale del servizio.
L’Agenzia richiama inoltre il decreto ministeriale 30 luglio 2009, che ha aggiornato le caratteristiche dei biglietti di trasporto e di sosta, equiparando la gestione dei dati fiscali memorizzati dalle macchine emettitrici dei titoli di trasporto a quella dei titoli di parcheggio. In particolare, viene riportato l’art. 2 del decreto, che disciplina:
- l’annotazione in un apposito registro delle vendite dei documenti di viaggio o di sosta;
- l’annotazione, entro il giorno 15 del mese successivo, dell’ammontare globale dei corrispettivi del mese anteriore;
- per l’attività di trasporto, l’annotazione anche dell’ammontare complessivo dei corrispettivi risultante dal giornale di fondo;
- per l’attività di gestione dell’autoparcheggio, l’obbligo di effettuare negli stessi termini un’analoga annotazione dell’ammontare complessivo dei corrispettivi percepiti tramite apparecchiature meccaniche o informatizzate o strumenti similari.
Soluzione interpretativa dell’Agenzia
Dalla disciplina richiamata, l’Agenzia ricava che, pur in assenza di un vero e proprio giornale di fondo all’interno dei parcometri, il gestore del parcheggio deve comunque effettuare annotazioni analoghe a quelle che deriverebbero da tale documento. In questo contesto, assume rilevanza qualsiasi documento che consenta di giustificare le annotazioni e di verificarne la correttezza, incluso il report di scassettamento.
L’Agenzia osserva inoltre che non è decisivo il fatto che l’art. 22 del d.P.R. n. 600/1973 non menzioni espressamente tale documento. La norma, infatti, lascia impregiudicate le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sui libri e registri prescritti, nonché l’obbligo di conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai sensi del decreto stesso, di altre leggi tributarie, del codice civile o di leggi speciali. Inoltre, l’art. 22 ha un ambito riferito alle imposte dirette e non sostituisce, ma si aggiunge, alle regole previste in altri ambiti, come quelle IVA di cui all’art. 39 del d.P.R. n. 633/1972.
Parere conclusivo dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia non accoglie la soluzione dell’istante e afferma che la conservazione del report di scassettamento resta necessaria. In sostanza, il documento deve essere conservato perché è funzionale a supportare e controllare le annotazioni contabili richieste dalla disciplina speciale applicabile ai parcheggi e ai sistemi similari.
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