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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20229/2022 del 24/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Firenze del 21/06/2021 che confermava gli arresti domiciliari loro applicati. Pieraccini contestava la fondatezza dei gravi indizi in relazione al ruolo contestato di amministratore di diritto/prestanome della Giada soc. coop. e denunciava discrasie temporali tra quanto affermato nell'ordinanza (ruolo per circa sette anni) e i documenti difensivi (ruolo effettivo di soli 25 giorni), nonché carenze motivazionali sulle esigenze cautelari. Baccarini eccepiva l'insufficienza degli indizi a fondare la sua identificazione come amministratore di diritto, di fatto o prestanome (avendo firmato un solo atto) e la carenza di motivazione in ordine alla gravità indiziaria e alla proporzionalità della misura.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse. Motivo: nel corso del procedimento le misure cautelari custodiali (arresti domiciliari) sono state revocate dal G.i.p. del Tribunale di Firenze (9/7/2021) e sostituite, in un primo momento, con obbligo di dimora e misura interdittiva (divieto di esercitare cariche per un anno); successivamente le misure sostitutive sono state revocate (per Baccarini l'obbligo di dimora revocato il 26/8/2021; per Pieraccini l'obbligo di dimora revocato il 3/9/2021, restando l'interdittiva ritenuta sufficiente). I difensori non hanno prodotto, né in udienza né nella memoria, una specifica e motivata deduzione dell'interesse a proseguire il ricorso al fine di ottenere una pronuncia eventualmente utilizzabile per la domanda di riparazione per ingiusta detenzione. La Corte ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite secondo cui, quando la custodia cautelare è venuta meno, l'interesse all'impugnazione non può presumersi e deve essere specificamente dedotto se si persegue la finalità di tutela per futura domanda di riparazione. Per queste ragioni i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. Spese: nulla, in quanto la sopravvenuta carenza di interesse non costituisce soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    Norma richiamata dal ricorrente come motivo di censura (inosservanza o erronea applicazione della legge penale). La Corte non si è pronunciata sul merito di tale doglianza perché ha dichiarato i ricorsi inammissibili per carenza di interesse.

  • art. 568, comma 4, c.p.p.

    art. 568, comma 4, c.p.p.

    Richiamato dalla Corte quale criterio generale di ammissibilità: l'impugnazione richiede la sussistenza e la persistenza, al momento della decisione, di un interesse concreto e attuale del ricorrente a rimuovere un pregiudizio derivante dal provvedimento impugnato.

  • art. 314, comma 2, c.p.p.

    art. 314, comma 2, c.p.p.

    Norma collegata al diritto alla riparazione per ingiusta detenzione. La Corte ricorda che l'interesse a coltivare il ricorso in vista di una futura domanda di riparazione deve essere specificamente e motivatamente dedotto.

  • art. 315, comma 3 e art. 645, comma 1, c.p.p.

    art. 315, comma 3 e art. 645, comma 1, c.p.p.

    Richiamati in relazione alla natura personale della domanda di riparazione e alla necessità che il ricorrente manifesti personalmente (o tramite difensore con procura speciale) la volontà di utilizzare la pronuncia per la futura azione risarcitoria.

  • Giurisprudenza delle Sezioni Unite (es. Sent. SU n. 7931/2010 Testini, SU n. 20/1993, altre pronunce citate)

    Sent. SU n. 7931 del 16/12/2010 (Testini) e SU n. 20 del 12/10/1993

    Principi consolidati: la mera revoca della custodia cautelare nelle more non comporta automaticamente la persistenza dell'interesse all'impugnazione; l'interesse a ottenere una pronuncia utile per la futura riparazione deve essere specificamente e motivatamente dedotto, altrimenti il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Massime di principio

  • Se la misura cautelare oggetto dell'impugnazione viene revocata o sostituita nelle more, l'interesse a proseguire l'impugnazione non si presume: il ricorrente deve dedurre esplicitamente e motivatamente la volontà di utilizzare una eventuale pronuncia favorevole per una futura domanda di riparazione per ingiusta detenzione.
  • La sussistenza di una misura interdittiva in sostituzione di una misura custodiale può rendere privo di interesse il riesame della custodia, salvo che il ricorrente dimostri specificamente l'utilità pratica della pronuncia impugnata (ad es. per la riparazione).
  • Per preservare la possibilità di ottenere una pronuncia utilizzabile in futuro per la riparazione, il difensore deve manifestare chiaramente e con atto specifico l'intenzione del cliente di coltivare il ricorso anche a tale scopo; è consigliabile inserire tale deduzione esplicita nel ricorso o in memoria difensiva.
  • Quando si impugna una misura cautelare per vizio di motivazione o per difetto di gravità indiziaria, è utile chiedere contestualmente anche l'annullamento della misura sostitutiva applicata o proporre appello avverso la sostituzione, in modo da non trovarsi privi di interesse qualora la misura iniziale venga revocata.
  • Le doglianze di merito (es. errata qualificazione della qualità di amministratore, contrasto documentale) possono non essere esaminate in cassazione se viene a mancare l'interesse processuale; pertanto, preservare il potere impugnatorio richiede attenzione strategica alle istanze di revoca e alle dichiarazioni sull'intenzione di richiedere riparazione.

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