Sentenza n. 1432/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento dell'atto 17 novembre 2025 n. 0366734 con cui la Prefettura ha negato il rilascio della licenza di porto d'armi per difesa personale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego prefettizio del rilascio della licenza di porto d'armi per difesa personale
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente licenza)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto prefettizio che aveva respinto l'istanza di rilascio del porto di pistola per difesa personale, ritenendo non dimostrato il bisogno attuale di circolare armato ai sensi dell'art. 42 R.D. n. 773/1931. Nel giudizio cautelare il TAR aveva rilevato che le specifiche circostanze di pericolo rappresentate dal ricorrente, documentate anche mediante lettere minatorie allegate all'istanza, non risultavano adeguatamente valutate dall'Amministrazione, ordinando alla Prefettura di rideterminarsi con un nuovo provvedimento espresso sulla sussistenza di un effettivo bisogno di protezione da un pericolo attuale.
La decisione
Nel corso del giudizio la Prefettura ha comunicato di avere accolto la richiesta di rilascio del porto d'armi per difesa personale. Poiché la pretesa sostanziale del ricorrente è stata integralmente soddisfatta, il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., senza procedere alla decisione di merito sull'illegittimità originaria del diniego. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità delle questioni esaminate.
Norme richiamate
art. 42 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS)
il Prefetto ha facoltà di concedere, in caso di dimostrato bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole
Il rilascio della licenza di porto d'armi per difesa personale presuppone la dimostrazione di un effettivo bisogno dell'interessato di proteggersi da una situazione di pericolo attuale; tale valutazione deve essere concretamente svolta dall'autorità di pubblica sicurezza.
art. 34, comma 5, c.p.a.
la pretesa del ricorrente all’adozione della licenza di porto d’armi per difesa personale risulta pienamente soddisfatta
La sopravvenuta integrale soddisfazione della pretesa azionata determina la cessazione della materia del contendere.
art. 60 c.p.a.
Il giudizio è stato trattato e definito in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.
Massime di principio
- La licenza di porto d'armi per difesa personale può essere rilasciata soltanto in presenza di un effettivo e attuale bisogno di protezione, che deve essere oggetto di una valutazione concreta da parte dell'autorità di pubblica sicurezza.
- La particolare attività professionale svolta dal richiedente non dimostra automaticamente il bisogno di circolare armato in assenza di episodi specifici idonei a comprovare un pericolo effettivo e presente per l'incolumità personale.
- Quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione adotta un provvedimento che soddisfa integralmente la pretesa sostanziale del ricorrente, il giudice amministrativo dichiara cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
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