Sentenza n. 979/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento con il ricorso introduttivo: della delibera n. XII/1075 del 9 ottobre 2023 adottata dalla Giunta della Regione Lombardia, avente ad oggetto: “Approvazione dell''accreditamento e variazione dell''assetto accreditato relativo alle attività sanitarie svolte presso le strutture “IRCCS Ospedale Capitanio” di Milano, “Poliambulatorio di Martinengo” (BG), “Istituto Europeo di Oncologia” di Milano (MI), “Policlinico di Monza – Poliambulatorio” (MB), “Recovery for life - Residenza 2 terapeutica riabilitativa per adolescenti Casteggio” (PV), ai sensi della legge regionale 20 maggio 2022 n. 8” e dell''allegata scheda sintetica n. 3, nella parte in cui si dispone l''accreditamento dell''Istituto Europeo di Oncologia di Milano per lo svolgimento di attività di “protonterapia” nel settore oncologico; della deliberazione n. 851 del 19 settembre 2023 adottata dall''Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano, avente ad oggetto: “Ente “Istituto Europeo di Oncologia s.r.l.” con sede legale in Milano, Via Filodrammatici n. 10. Struttura sanitaria “Istituto Europeo di Oncologia” sita in Milano, Via Ripamonti n. 435. Valutazione tecnica in ordine alla richiesta di autorizzazione all''esercizio e accreditamento, in ampliamento, della UO Radioterapia”, conosciuta solo per essere richiamato nella predetta Delibera regionale, con la quale sarebbe stato espresso parere positivo in ordine a tale ampliamento della attività autorizzate ed accreditate presso l''IEO; nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso a quelli di cui sopra, ancorché non conosciuto dalla ricorrente. Con i motivi aggiunti del 25/1/2024: della delibera della Giunta della Regione Lombardia n. XII/1440 del 27 novembre 2023 avente ad oggetto “Determinazioni in merito all''erogazione delle prestazioni di protonterapia”, con la quale si dà mandato ad ATS Milano di provvedere all''assegnazione all''IEO di un budget dedicato in via sperimentale per attività di protonterapia e di procedere pertanto ad un''integrazione contrattuale, a valere dall''esercizio 2024, di 1,2 milioni di Euro; nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ancorché non conosciuto dalla ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazioni regionali e atto tecnico dell'ATS relativi all'accreditamento, all'autorizzazione e all'assegnazione di budget in favore di un istituto sanitario per l'attività di protonterapia, nonché la successiva deliberazione regionale di assegnazione del budget sperimentale
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e controinteressata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva impugnato la deliberazione regionale che aveva accreditato l'istituto sanitario controinteressato per lo svolgimento dell'attività di protonterapia e il presupposto atto tecnico dell'ATS, nonché, con motivi aggiunti, la successiva deliberazione regionale che aveva previsto in favore del medesimo istituto un budget sperimentale di 1,2 milioni di euro. La ricorrente aveva in precedenza presentato una propria domanda di autorizzazione, accreditamento e finanziamento, respinta dalla Regione; tale diniego era stato annullato con altra sentenza del TAR per difetto di motivazione apparente. In esecuzione di quella pronuncia la Regione aveva riaperto il procedimento e la ricorrente aveva rinnovato l'istanza. La programmazione regionale successiva aveva inoltre previsto che, a conclusione dell'iter di accreditamento, anche la ricorrente avrebbe ricevuto un budget pari a quello riconosciuto all'istituto controinteressato. Per tali sopravvenienze, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso e dei motivi aggiunti.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Il Collegio ha ritenuto vincolante la dichiarazione espressa della ricorrente di non avere più interesse alla decisione, osservando che il giudice non può decidere il merito, procedere d'ufficio o sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire quando questa abbia rinunciato alla decisione per sopravvenuta carenza di interesse. Non sono state esaminate le censure di legittimità, né le eccezioni di difetto di legittimazione e inammissibilità formulate dalla controinteressata. Le spese sono state compensate nei confronti della Regione e dell'ATS, che non avevano formulato richieste, e anche nei confronti dell'istituto controinteressato, poiché quest'ultimo non era estraneo al giudizio ma aveva la qualità di controinteressato: l'eventuale accoglimento avrebbe potuto determinare l'annullamento dell'accreditamento e del budget ad esso riconosciuti.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
In presenza di una sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, espressamente dichiarata dalla parte ricorrente, il giudizio deve essere dichiarato improcedibile.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal provvedimento quale norma processuale applicabile, senza ulteriore specificazione interpretativa.
Massime di principio
- Quando la parte ricorrente dichiara espressamente di non avere più interesse alla decisione, il giudice amministrativo deve dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e non può procedere d'ufficio all'esame del merito né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire.
- Il giudice amministrativo non può esaminare nel merito le censure né decidere autonomamente la controversia dopo una dichiarazione espressa e motivata di sopravvenuta carenza di interesse, anche quando residuino questioni controverse sollevate dalle parti.
- È controinteressato il soggetto che beneficia direttamente dell'atto impugnato quando l'eventuale accoglimento del ricorso potrebbe comportare l'annullamento del beneficio, anche se tale soggetto non è estraneo al procedimento amministrativo originario.
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