Sentenza n. 1681/2026 - Torino, Sezione 3
PER L'ESATTA OTTEMPERANZA: di 2 sentenze rese dai Tribunali di Ivrea, aditi quali Giudici del Lavoro (doc. 1-2: sentenze), recanti statuizione di condanna alla refusione delle spese legali con distrazione a favore dello scrivente per complessivi € 2.559,63 comprensivi di spese ed oneri di legge PER L'EFFETTO, PER LA CONDANNA ALL'ESECUZIONE dei suddetti titoli con conseguente pagamento degli importi dovuto oltre interessi e rivalutazione, come meglio descritti e calcolati nello specifico.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata esecuzione di due sentenze del Tribunale di Ivrea, Sezione Lavoro, recanti condanna al pagamento di compensi professionali distratti in favore del difensore
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore distrattario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alle sentenze del Tribunale di Ivrea n. 419 del 2023 e n. 225 del 2024, passate in giudicato e ritualmente notificate, con condanna del Ministero al pagamento complessivo di euro 2.559,63, oltre accessori, interessi e rivalutazione secondo quanto dovuto. Ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione, rimasta inerte nonostante la notificazione dei titoli e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento delle somme dovute dalle amministrazioni statali. Ha inoltre chiesto la nomina preventiva di un commissario ad acta per l'ipotesi di ulteriore inerzia e la condanna alle spese del giudizio. L'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte non si è costituito; il Ministero si è costituito senza adeguatamente contestare la pretesa documentata.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e dichiarato l'inottemperanza del Ministero al giudicato formatosi sulle due sentenze del Tribunale di Ivrea. Ha ordinato all'Amministrazione di pagare entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza le somme dovute in base ai titoli, detratto quanto eventualmente già versato, nonché gli ulteriori accessori di legge, gli oneri di registrazione, le spese di esame, copia e notificazione aventi titolo nei provvedimenti, e gli interessi successivi alla proposizione del ricorso. Il giudice ha precisato che gli importi calcolati dal creditore non vincolano definitivamente l'Amministrazione: capitale residuo, interessi e relative decorrenze devono essere verificati alla luce del titolo e della legge, inclusi gli artt. 1282 e seguenti del codice civile. Per l'eventuale perdurante inerzia è stato nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, da attivare su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato; il commissario dovrà determinare definitivamente il dovuto e adottare gli atti contabili necessari entro i successivi 60 giorni, senza compenso aggiuntivo. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800, oltre IVA, CPA, spese generali e contributo unificato se dovuto. Gli atti sono stati trasmessi alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio per i possibili profili di danno erariale.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati.
art. 124 disposizioni di attuazione del c.p.c.
L'attestazione del passaggio in giudicato è stata utilizzata per comprovare l'efficacia definitiva delle sentenze del giudice del lavoro.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per il pagamento da parte delle amministrazioni statali, prima dell'avvio del recupero coattivo.
artt. 1282 e seguenti cod. civ.
Gli interessi e la loro decorrenza devono essere determinati in base al titolo e alla legge; i conteggi del creditore non vincolano definitivamente l'Amministrazione.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per il contributo unificato eventualmente dovuto nel giudizio di ottemperanza.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza fondato su un giudicato di condanna al pagamento di somme ha funzione esecutiva e non costitutiva: il diritto di credito e la sua misura derivano dal titolo, dalla legge applicabile e dagli eventuali pagamenti già effettuati.
- Quando un'amministrazione statale non adempie a una sentenza passata in giudicato di condanna al pagamento di somme, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione entro un termine congruo e nominare preventivamente un commissario ad acta per l'eventuale successiva inerzia.
- Il termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento delle somme dovute dalle amministrazioni statali deve essere decorso prima dell'avvio dell'azione di recupero coattivo mediante ottemperanza.
- Nel giudizio di ottemperanza, i conteggi del creditore relativi a capitale residuo e interessi non vincolano definitivamente l'amministrazione: l'importo deve essere verificato secondo il titolo esecutivo, le norme sugli interessi e gli eventuali pagamenti parziali.
- Il commissario ad acta, quando l'attività di esecuzione rientra nei suoi compiti istituzionali, può essere nominato senza riconoscimento di uno specifico compenso aggiuntivo.
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