Cassazione Penale, Ordinanza n. 00444/2025 del 07/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è proposto avverso la sentenza di appello che aveva confermato la responsabilità dell'imputato per resistenza a pubblico ufficiale e per lesioni personali in danno dei medesimi pubblici ufficiali. Il primo motivo contestava l'accertamento della responsabilità per il reato di cui all'art. 337 c.p., deducendo in sostanza una diversa ricostruzione del fatto e una diversa valutazione del compendio probatorio, in particolare dell'attendibilità degli agenti operanti. Il secondo motivo censurava l'affermazione del dolo in relazione alle lesioni personali, sostenendo che tale elemento soggettivo non sarebbe stato adeguatamente motivato; la doglianza era ritenuta dalla Corte di legittimità inscindibilmente collegata al reato di resistenza. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi generici e non confrontati con la motivazione della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato e comunque generico il primo motivo, perché diretto a sollecitare una nuova valutazione del fatto e delle prove, attività riservata al giudice di merito, il quale aveva motivato in modo congruo e adeguato sull'attendibilità degli operanti sulla base di corrette inferenze e massime di esperienza. Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato che la Corte di appello aveva comunque motivato in modo adeguato sull'accertamento del dolo per le lesioni personali ai danni dei pubblici ufficiali, in stretta correlazione con la resistenza. La genericità complessiva delle doglianze, prive di un effettivo confronto con la sentenza di merito, ha comportato l'inammissibilità del ricorso. In conseguenza, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
norma incriminatrice richiamata per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, la cui affermazione di responsabilità è stata ritenuta immune da censure di legittimità perché sorretta da motivazione congrua del giudice di merito
art. 616 c.p.p.
in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non possono essere devolute censure che, sotto la veste di vizio di motivazione, mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto e del materiale probatorio, attività riservata al giudice di merito.
- La critica alla sentenza di merito è inammissibile quando è generica e non si confronta specificamente con le argomentazioni poste a base della decisione impugnata.
- La motivazione del giudice di merito sull'attendibilità delle fonti di prova è insindacabile in cassazione se fondata su criteri logici, inferenze corrette e massime di esperienza condivisibili.
- L'accertamento del dolo può essere desunto dalla stretta correlazione tra la condotta contestata e il reato principale, quando la motivazione di merito dia conto in modo adeguato della volontà dell'agente.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della cassa delle ammende prevista dall'art. 616 c.p.p.
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